Sentenza del 20/02/2018 n. 1026 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Giudizio di appello - Mancata instaurazione del contraddittorio - Ricorso per Cassazione - Necessita- Revocazione - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, poiché il vizio denunciato avrebbe dovuto essere fatto valere con ricorso per cassazione per nullità della sentenza derivante da violazione delle norme sul procedimento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della sentenza d'appello sostenendo che il contraddittorio non fosse stato regolarmente instaurato. Secondo il principio applicato, tale vizio costituisce una nullità processuale della sentenza e deve essere dedotto mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., non attraverso il giudizio di revocazione.
Norme richiamate
Art. 360, n. 4, c.p.c.
Ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.
La mancata instaurazione o violazione del contraddittorio nel giudizio d'appello integra un vizio processuale deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non costituisce, di regola, motivo di revocazione.
Massime di principio
- La violazione del contraddittorio o la mancata partecipazione di una parte al giudizio d'appello deve essere fatta valere mediante ricorso per cassazione per nullità processuale.
- La scelta del mezzo di impugnazione è essenziale: un vizio processuale non può essere dedotto con revocazione quando l'ordinamento prevede specificamente il ricorso per cassazione.
- Prima di proporre un'impugnazione occorre distinguere tra errori processuali, censurabili in cassazione, ed errori revocatori, che riguardano specifiche ipotesi di errore di fatto o altri casi tassativi.
- La proposizione dell'impugnazione errata può comportare l'inammissibilità del ricorso senza esame nel merito della censura.
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