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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04070/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito opposto dall'amministrazione alla domanda di rimborso del 90% dei tributi versati su redditi da fabbricato, da partecipazione e di capitale per gli anni 1990, 1991 e 1992, presentata da una contribuente che invocava la disciplina agevolativa speciale collegata al sisma della Sicilia orientale del dicembre 1990. I giudici di merito avevano accolto la domanda. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina sugli aiuti di Stato e del regime de minimis, deducendo che il giudice di merito non avrebbe verificato correttamente se, nel triennio di riferimento, la contribuente avesse fruito di altri aiuti/agevolazioni idonei a superare la soglia rilevante e avrebbe inoltre dato rilievo a un'autocertificazione solo menzionata ma non prodotta; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ai sensi delle norme processuali richiamate, sostenendo che la decisione fosse priva di una motivazione idonea a consentire il controllo di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente a superare il minimo costituzionale e, quindi, idonea a resistere al controllo di legittimità. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che in materia di rimborso per il sisma Sicilia 1990 occorre verificare il rispetto della disciplina de minimis con riferimento al triennio corretto, individuato nel periodo in cui il beneficio è stato accordato e non nel solo anno di imposta in cui è stato percepito, e che grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti per fruire dell'agevolazione e l'assenza di sovracompensazione. La Corte ha richiamato i principi già affermati in materia di aiuti di Stato e di autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, per i necessari accertamenti in fatto e per uniformarsi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    la disposizione agevolativa relativa ai contribuenti colpiti dal sisma Sicilia 1990 deve essere applicata nel rispetto della disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato e del regime de minimis.

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    richiamato nel quadro normativo del rimborso, in combinazione con la disciplina speciale e con i limiti derivanti dal diritto UE.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    le misure fiscali riconducibili a rimborsi/agevolazioni possono integrare aiuti di Stato e sono soggette ai vincoli di compatibilità con il mercato interno.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013

    richiamato quale disciplina del regime de minimis applicabile per verificare il superamento o meno della soglia di aiuto.

  • Decisione (UE) 2016/195 della Commissione europea

    indicata come base interpretativa della disciplina sugli aiuti di Stato nel contesto degli sgravi per il sisma Sicilia 1990.

  • art. 267 c.c.

    citato nel ricorso, senza che dalla motivazione emergano specifiche statuizioni applicative sul punto.

  • art. 115 c.p.c.

    citato nel ricorso in relazione alla dedotta mancata considerazione/prova dell'autocertificazione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato per il dedotto vizio motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sulla sufficienza della motivazione.

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla critica di motivazione e al contraddittorio processuale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • d.P.R. n. 445 del 2000

    l'autodichiarazione sul rispetto del regime de minimis è resa ai sensi di questa disciplina e, una volta presentata, può essere acquisita nel giudizio tributario di merito.

Massime di principio

  • In materia di rimborsi fiscali collegati a misure agevolative che possono integrare aiuti di Stato, il giudice deve verificare il rispetto del regime de minimis e individuare correttamente il triennio rilevante, riferendolo al momento in cui l'aiuto è concesso e non soltanto all'anno in cui il beneficio viene materialmente percepito.
  • L'onere di provare i presupposti per la fruizione dell'agevolazione e la conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato grava sul contribuente, che deve dimostrare sia il rispetto della soglia de minimis sia l'eventuale nesso tra il beneficio e il danno da calamità naturale, evitando sovracompensazioni.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva di reale supporto argomentativo o contenga motivazione meramente apparente; se la decisione consente comunque di ricostruire la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico, non ricorre la nullità denunciabile in cassazione.
  • L'autodichiarazione resa ai fini della prova del rispetto del regime de minimis, ove eccezionalmente ammessa, deve essere valutata nel processo tributario di merito secondo la disciplina propria della dichiarazione sostitutiva, ma deve riguardare il periodo temporalmente corretto e tutti i dati necessari alla verifica dei requisiti agevolativi.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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