Ordinanza n. 7532/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3299/2026, che aveva accolto in parte l’appello cautelare contro il diniego di tutela cautelare del TAR Lazio e ordinato all’Amministrazione di rideterminarsi sulla posizione dello studente nella procedura di ammissione a Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (studente)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha chiesto la revoca, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3299/2026; in subordine ha chiesto chiarimenti sulle modalità di esecuzione ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a. A sostegno della revoca ha dedotto che i posti disponibili sarebbero meno di duecento, che numerosi terzi avrebbero presentato istanze stragiudiziali di scorrimento e assegnazione di sede, che lo studente avrebbe conseguito soltanto 6 CFU e che sussisterebbero difficoltà organizzative per gli Atenei, anche in ragione della conclusione del secondo semestre. In via subordinata il Ministero ha chiesto di precisare l’ambito soggettivo e le modalità operative dell’ordine cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato respinge l’istanza di revoca: gli elementi dedotti non dimostrano un mutamento delle circostanze né un fatto anteriore conosciuto solo successivamente, presupposti richiesti dall’art. 58 c.p.a. La consistenza dei posti vacanti non era stata fissata in una soglia numerica dall’ordinanza e, comunque, i posti prospettati erano sufficienti per la pretesa cautelare; le istanze stragiudiziali di terzi non destinatari del dictum non ne estendono gli effetti vincolanti; il dato dei 6 CFU non è sopravvenuto e trova disciplina nel d.m. n. 1115/2025; le difficoltà organizzative non rientrano nei presupposti di revoca e non paralizzano la tutela cautelare. Accoglie invece la richiesta subordinata di chiarimenti: lo scorrimento virtuale deve essere svolto soltanto per lo studente destinatario della misura e per gli altri appellanti vittoriosi in analoghi appelli cautelari, verificando se la posizione rientri nella soglia utile. Poiché lo studente ha conseguito 6 CFU, l’eventuale ammissione con riserva al secondo semestre è subordinata al superamento della prova straordinaria di recupero dei CFU prevista dall’art. 4 del d.m. n. 1115/2025, da sostenere presso l’Ateneo in cui ha svolto le prove del semestre filtro, con un termine per prepararla compreso tra 20 e 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. Il mancato superamento determina la perdita di efficacia dell’ammissione con riserva, ferma la possibilità di proseguire negli insegnamenti affini. Per il recupero delle lezioni già svolte, l’Ateneo può individuare soluzioni organizzative, anche con ammissione in sovrannumero nell’anno accademico 2026/2027; la cautelare non impone l’attivazione di percorsi didattici dedicati. Spese della fase compensate.
Norme richiamate
art. 58 c.p.a.
Ritenuto che l’istanza di revoca ex art. 58 c.p.a. non è suscettibile di accoglimento, poiché nessuno degli elementi allegati dal Ministero integra i presupposti indicati dall’art. 58 c.p.a. ai fini della revoca di provvedimenti cautelari, cioè un mutamento delle circostanze, ovvero un fatto anteriore di cui si è acquisita conoscenza dopo il provvedimento cautelare (nel qual caso la parte richiedente deve fornire la prova del momento in cui ne è venuta a conoscenza: prova che, peraltro, nel caso di specie non è stata data);
La revoca della misura cautelare richiede un mutamento delle circostanze oppure la sopravvenuta conoscenza di un fatto anteriore; in quest’ultimo caso chi chiede la revoca deve provare quando ne ha acquisito conoscenza.
artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a.
Pertanto, la Sezione formula, ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a., i seguenti chiarimenti sulle modalità di esecuzione dell’ordinanza cautelare indicata nelle premesse
Gli strumenti di chiarimento consentono al giudice di precisare le modalità esecutive della misura cautelare, delimitandone i destinatari e indicando gli adempimenti richiesti all’Amministrazione.
art. 3 d.m. n. 1115/2025
B) in ogni caso, poiché, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 1115/2025, condizione ineludibile per l’accesso degli studenti al secondo semestre del corso di laurea è il superamento degli esami relativi agli insegnamenti del primo semestre e, quindi, il conseguimento di un minimo di n. 18 CFU, mentre nel caso di specie l’appellante ha riportato una sola sufficienza, conseguendo solo n. 6 CFU, nel caso di esito positivo della verifica di cui al punto A, l’accesso – con riserva – della parte interessata al secondo semestre del corso di laurea è comunque subordinato al superamento, da parte sua, della prova di recupero dei crediti formativi universitari (CFU) ex art. 4 del d.m. n. 1115/2025;
L’accesso al secondo semestre presuppone il conseguimento di almeno 18 CFU; quando la misura cautelare consente l’ammissione con riserva a chi ne ha conseguiti meno, l’accesso resta subordinato al superamento della prova di recupero.
art. 4 d.m. n. 1115/2025
C) detta prova – straordinaria – dovrà essere espletata dalla parte interessata presso l’Ateneo nel quale ha svolto le prove di esame del primo semestre (c.d. semestre filtro) e l’Ateneo la dovrà strutturare e organizzare sulla falsariga del citato art. 4, accordando alla parte interessata un congruo termine per la relativa preparazione, non inferiore a venti (20) giorni e non superiore a sessanta (60) giorni, a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, con l’avviso che l’eventuale mancato superamento della prova comporterà la perdita di efficacia della misura dell’ammissione con riserva al secondo semestre del corso di studi, come derivante dall’applicazione dell’ordinanza cautelare della Sezione;
La prova straordinaria di recupero va organizzata secondo il modello dell’art. 4, presso l’Ateneo in cui si è svolto il semestre filtro, concedendo un termine di preparazione tra 20 e 60 giorni; il mancato superamento fa venir meno l’ammissione cautelare con riserva.
Massime di principio
- La revoca di un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. presuppone un mutamento delle circostanze oppure la sopravvenuta conoscenza di un fatto anteriore; in quest’ultimo caso l’istante deve provare il momento in cui ne ha acquisito conoscenza. Non costituiscono di per sé presupposti di revoca fatti che non incidono sulle ragioni della misura o che non sono sopravvenuti.
- I chiarimenti sulle modalità di esecuzione di una misura cautelare possono precisare che l’ordine amministrativo opera esclusivamente in favore dei destinatari del dictum, senza estendersi automaticamente a terzi che abbiano presentato istanze stragiudiziali.
- Quando l’ammissione cautelare a un corso universitario è subordinata al recupero di crediti formativi mancanti, il giudice può precisare modalità e tempi della prova, nonché la conseguenza del mancato superamento, salvaguardando al contempo la possibilità di proseguire negli insegnamenti affini ove prevista dalla disciplina applicabile.
- L’ammissione universitaria disposta in via cautelare e con riserva non comporta, di per sé, l’obbligo dell’Ateneo di attivare percorsi didattici individualizzati; le modalità di recupero delle attività didattiche già svolte rientrano nell’autonomia organizzativa dell’Ateneo.
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