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Ordinanza

Ordinanza n. 595/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento della nota dirigenziale prot. n. 12229 del 26.9.2012, che ha respinto l’istanza di condono edilizio avanzata dal ricorrente: “per le [sole] opere ricadenti nel terreno identificato dal foglio 8, mapp. 256, consistenti in porzione di piscina ed opere di sistemazione esterna connesse”.

Giustizia amministrativa201201078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio limitatamente a una porzione di piscina e alle opere di sistemazione esterna connesse sul mappale 256

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota dirigenziale con cui il Comune ha respinto l'istanza di condono edilizio per le opere ricadenti nel terreno identificato dal foglio 8, mappale 256. Nel corso del giudizio ha chiesto la sospensione del processo, rilevando la pendenza dinanzi alla Corte di cassazione di una causa civile avente a oggetto l'accertamento della proprietà del medesimo mappale. Secondo quanto evidenziato nell'ordinanza, la contestata non appartenenza della particella al ricorrente ha determinato il diniego di condono; l'accertamento della proprietà costituisce pertanto una questione decisiva per la valutazione della fondatezza del ricorso amministrativo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio amministrativo e la causa civile pendente davanti alla Corte di cassazione, poiché la proprietà del mappale 256 rappresenta un elemento decisivo per stabilire la fondatezza dell'impugnazione del diniego di condono. Ha quindi disposto la sospensione del giudizio amministrativo fino alla definizione della causa pregiudicante, ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c. L'ordinanza non decide nel merito la legittimità del diniego.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Consente la sospensione del processo amministrativo nei casi previsti dalla legge; nel caso concreto è stato applicato unitamente all'art. 295 c.p.c. in presenza di pregiudizialità necessaria.

  • art. 295 c.p.c.

    pregiudizialità necessaria

    Impone la sospensione del processo quando la decisione dipende dalla definizione di una controversia pregiudiziale pendente davanti ad altro giudice.

Massime di principio

  • Il giudizio amministrativo deve essere sospeso quando la decisione sulla domanda dipende necessariamente dall'accertamento di un rapporto giuridico oggetto di una causa pregiudiziale pendente davanti al giudice ordinario.
  • La controversia sulla proprietà dell'area interessata da opere edilizie può costituire questione pregiudiziale necessaria rispetto all'impugnazione del diniego di condono, se l'accertamento della titolarità del bene è decisivo per valutare la fondatezza della domanda di sanatoria.
  • La sospensione per pregiudizialità necessaria non comporta una decisione sulla legittimità dell'atto impugnato, che resta subordinata alla definizione della causa pregiudicante.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioSanzioni amministrative pecuniarie
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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