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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29207/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Un professionista aveva agito per ottenere dai committenti il compenso per attività professionale asseritamente svolta nell'ambito di un appalto avente ad oggetto la gestione globale di un intervento di ristrutturazione e ampliamento di un immobile. Sosteneva di essere stato incaricato dalla società appaltatrice, con l'assenso dei committenti, della progettazione esecutiva e delle varianti dell'intervento. I committenti avevano negato il credito, sostenendo che il professionista avesse operato come componente e strumento operativo della società appaltatrice e, comunque, che non avesse titolo per pretendere il pagamento direttamente da loro. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo, da un lato, che la società appaltatrice si identificasse con il proprio accomandatario e che la clausola contrattuale invocata non potesse riferirsi al professionista come terzo utilizzabile dalla società; dall'altro, che non fosse stata provata l'esistenza di un incarico diretto o comunque di un titolo idoneo a fondare la pretesa verso i committenti. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2230, 2313, 1176 e 1362 c.c., nonché motivazione apparente, sostenendo che i documenti prodotti dimostravano il conferimento dell'incarico e che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato il contratto e omesso di spiegare il fondamento della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello si reggeva su due rationes decidendi autonome: la prima, relativa all'interpretazione della clausola contrattuale e all'insussistenza della riferibilità al professionista della previsione sui terzi incaricabili dalla società; la seconda, relativa alla mancata prova del conferimento dell'incarico da parte dei committenti. Il ricorso non aveva efficacemente censurato entrambe le rationes: le doglianze sul contratto e sulla motivazione investivano solo la prima, mentre quelle sui documenti tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione. La Corte ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, ritenendo che la decisione di merito esprimesse in modo chiaro la ragione del rigetto, cioè l'assenza di prova di un rapporto diretto tra professionista e committenti. Condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2230 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla prestazione d'opera intellettuale; la Corte non ne fa applicazione innovativa, limitandosi a rilevare che la censura mirava in realtà alla rivalutazione del fatto e della prova del conferimento dell'incarico.

  • art. 2313 c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare l'assimilazione della società appaltatrice al proprio accomandatario; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché diretta contro la valutazione di merito e non contro l'interpretazione della norma.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato per affermare l'adempimento diligente dell'attività professionale; la Corte non esamina nel merito la censura, perché presuppone un incarico non provato.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato come canone ermeneutico del contratto; la Corte ribadisce che nel ricorso per cassazione occorre indicare specificamente i canoni violati e il modo in cui il giudice se ne sia discostato, non essendo sufficiente contrapporre una diversa lettura della clausola.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola idonea a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve attaccarle tutte; se una sola resta intatta, le censure alle altre diventano inammissibili per difetto di interesse.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie: la deduzione di un errore nell'apprezzamento dei documenti o dei fatti di causa non integra violazione di legge, ma censura di merito.
  • La violazione dell'art. 1362 c.c. e dei canoni ermeneutici contrattuali non può essere denunciata in modo generico: il ricorrente deve indicare quali specifiche regole interpretative siano state violate e in quale passaggio la sentenza se ne sia discostata.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il fondamento logico della decisione; non ricorre se la sentenza esplicita in modo chiaro la ragione decisoria, anche sintetica.
  • Il professionista che agisca per il pagamento del compenso deve provare il conferimento dell'incarico e la sussistenza di un rapporto diretto o di un titolo idoneo verso il soggetto convenuto in pagamento.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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