Cassazione Penale, Ordinanza n. 11503/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione, lamentando un solo motivo: la mancata esclusione della recidiva infraquinquennale. Secondo la Corte di cassazione, la censura era aspecifica e meramente riproduttiva di una doglianza già esaminata e respinta in appello. La Corte territoriale aveva infatti valorizzato che l'allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare si era protratto per ben sei anni, elemento ritenuto sufficiente a fondare la motivazione sul punto.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione; la Corte di cassazione non entra nel merito della fattispecie, ma prende atto del titolo di reato oggetto della condanna.
recidiva infraquinquennale
La censura sulla recidiva è stata ritenuta inammissibile perché aspecifica e ripetitiva di una doglianza già disattesa in appello; la motivazione di merito è stata considerata logica e immune da censure.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre una censura già proposta in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione di rigetto del giudice di merito.
- La deduzione relativa alla recidiva deve essere sorretta da una critica specifica della motivazione impugnata; in difetto, il motivo è aspecifico e non può essere scrutinato nel merito.
- La valutazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica, specie se si fonda su un dato fattuale rilevante come la durata dell'allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11372/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11373/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11374/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11375/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11376/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11377/2026 del 26/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →