Cassazione Penale, Sentenza n. 14508/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato Lacatus non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per il reato di truffa aggravata; il Procuratore Generale deduceva la violazione di legge rilevando che il danno patrimoniale di euro 500 non era irrilevante, che l'imputato aveva precedenti per reati contro il patrimonio che denotano propensione al crimine, e che la condotta era particolarmente insidiosa (sfruttamento di circostanze che ostacolano la difesa della vittima), perciò non sussistevano le condizioni per applicare la causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, malgrado il D.Lgs. 150/2022 abbia ampliato l'ambito applicativo dell'art. 131-bis c.p., tale norma conserva la sua natura di strumento riservato ai fatti di "particolare tenuità"; i criteri previsti sono cumulativi per il riconoscimento della non punibilità e la presenza di anche una sola valutazione negativa la esclude. La Corte ha ritenuto rilevante l'aggravante consistita nello sfruttamento di circostanze che ostacolano la difesa (art. 61 n. 5 c.p.), il valore del profitto/danno e gli antecedenti dell'imputato, con la conseguenza che l'applicazione della causa di non punibilità non risultava giustificata. Ha annullato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 623 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo ... anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale
La Corte interpreta l'art. 131-bis come norma ancora riservata ai fatti di "particolare tenuità": i criteri indicati nel primo comma sono cumulativi per il riconoscimento della non punibilità; la presenza di una valutazione negativa su uno solo dei criteri preclude l'applicazione della causa.
D.Lgs. 150/2022
Ha ampliato l'ambito di operatività dell'art. 131-bis ma non ha eliminato la natura ristretta dell'istituto; l'ampliamento non autorizza una lettura che ignori i requisiti sostanziali della tenuità.
art. 61 n. 5 cod. pen.
aver commesso il fatto profittando di circostanze di luogo tali da ostacolare la privata e pubblica difesa
La Corte ritiene che i reati commessi sfruttando la minorata o impedita difesa della vittima rientrino tra le ipotesi in cui l'offesa non può essere considerata di particolare tenuità e quindi escludono l'applicazione dell'art. 131-bis.
art. 133, comma 1, cod. pen.
I criteri di cui all'art. 133 sono i parametri di riferimento per valutare la tenuità (in particolare la esiguità del danno), ma non occorre esaminare dettagliatamente tutti gli elementi se sono indicati quelli ritenuti rilevanti; tuttavia la valutazione deve essere complessiva e cumulativa rispetto ai requisiti dell'art. 131-bis.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen. (modificato dalla legge 114/2024)
La Corte ricorda che, trattandosi di sentenza non appellabile ai sensi del riformato art. 593 c.p.p., il rimedio consentito al pubblico ministero era il ricorso per cassazione.
art. 606 cod. proc. pen.
In sede di ricorso per cassazione il Procuratore Generale può dedurre tutti i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., incluso il vizio di motivazione.
art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Base normativa per l'annullamento con rinvio: la Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Bergamo ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- L'art. 131-bis c.p. resta un rimedio limitato ai fatti di "particolare tenuità": anche dopo l'ampliamento legislativo la sua applicazione richiede il positivo riscontro congiunto di tutte le condizioni indicate dal primo comma.
- L'esiguità del danno (es. alcuni centinaia di euro) non basta da sola a escludere la punibilità se la condotta presenta carattere insidioso, sono presenti aggravanti o la vittima ha una difesa ostacolata.
- Reati commessi sfruttando la minorata difesa della vittima (o altre circostanze indicate dall'art. 131-bis, comma 2 e comma 3) escludono di regola la riconducibilità alla particolare tenuità e quindi la causa di non punibilità.
- I precedenti penali o condanne per reati analoghi possono contribuire a escludere l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità, in quanto indicano la non occasionalità o la propensione criminale.
- Quando una sentenza di primo grado non è appellabile, il Pubblico Ministero può ricorrere in cassazione e dedurre anche vizi di motivazione; se l'applicazione della causa di non punibilità è errata, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame.
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