Sentenza del 22/07/2016 n. 15181 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ - Terremoto del 5 aprile 2009 - Speciale sospensione dei termini processuali dal 6 aprile al 31 luglio 2009 - Applicabilità anche agli avvocati con attività lavorativa o studio nei territori colpiti dal sisma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, favorevole alla contribuente in materia di TARSU per gli anni 2002-2005. Il ricorrente ha sostenuto che, per calcolare il termine d’impugnazione, dovesse applicarsi la sospensione dei termini processuali prevista dopo il terremoto del 6 aprile 2009, poiché il difensore del Comune aveva lo studio legale a L’Aquila, territorio colpito dal sisma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile la sospensione dei termini processuali dal 6 aprile al 31 luglio 2009 anche agli avvocati che esercitavano la propria attività nei territori terremotati, benché non espressamente menzionati dalla norma. Considerata tale sospensione, l’appello doveva ritenersi tempestivo. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR del Molise, in diversa composizione, per esaminare gli ulteriori aspetti della controversia e regolare le spese.
Norme richiamate
Art. 5, comma 3, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella L. 24 giugno 2009, n. 77
Sospensione dei termini perentori processuali dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 a favore dei soggetti residenti, aventi sede operativa o esercenti attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni e territori colpiti dal sisma.
La Corte ha interpretato estensivamente la disposizione, includendo anche gli avvocati con studio professionale nei territori colpiti, perché la sospensione era diretta a consentire a tutti i soggetti operanti in quelle aree di superare le difficoltà derivanti dal terremoto.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Il Comune ha utilizzato tale motivo per denunciare la mancata applicazione della normativa speciale sulla sospensione dei termini processuali.
Massime di principio
- Le norme emergenziali sulla sospensione dei termini processuali possono essere interpretate in modo funzionale alla loro finalità, includendo categorie non espressamente nominate quando risultino concretamente colpite dall’evento calamitoso.
- Per verificare la tempestività di un’impugnazione occorre considerare tutte le sospensioni e proroghe applicabili, anche quando riguardino la situazione professionale del difensore.
- La sospensione può operare quando l’avvocato esercitava la propria attività o aveva lo studio nel territorio colpito alla data prevista dalla norma, purché tale circostanza sia adeguatamente allegata e documentata.
- La Corte di Cassazione può cassare una pronuncia di inammissibilità per tardività e rinviare la causa al giudice di merito quando, applicata correttamente la sospensione, l’impugnazione risulta tempestiva.
- La decisione non definisce il merito della controversia tributaria: stabilisce soltanto che l’appello era ammissibile e deve essere esaminato dalla Commissione Tributaria competente in sede di rinvio.
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