Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21577/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una polizza cauzionale/fideiussoria stipulata per garantire obbligazioni della società Teatro Astoria Scalisi S.r.l. verso la Regione Sicilia. Dopo l'escussione della garanzia per inadempimento della società debitrice verso la pubblica amministrazione, la garante Atradius ha agito per ottenere il rilievo e la rivalsa nei confronti delle convenute-fideiussore, chiedendo di essere tenuta indenne per la somma di euro 322.590,00 e il risarcimento dei danni patrimoniali. In primo grado il Tribunale aveva qualificato le garanzie come contratti autonomi di garanzia a prima richiesta e aveva accolto la domanda di rilievo/rivalsa, rigettando quella risarcitoria. In appello una delle fideiussori aveva impugnato la decisione; l'altra aveva proposto appello incidentale tardivo, sostenendo anche la qualità di consumatrice e la nullità di una clausola limitativa di responsabilità non specificamente approvata, oltre a contestare il mancato maturare di una decadenza dall'escussione. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale. In Cassazione, il ricorso principale censurava la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, sostenendo che fosse adesivo e quindi soggetto al regime dell'art. 334 c.p.c., nonché la pretesa carenza di motivazione sulla mancanza di un diverso assetto di interessi; il ricorso incidentale contestava la qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione e la mancata declaratoria di nullità della clausola di esonero da responsabilità ex art. 5 delle condizioni generali, invocando norme in tema di fideiussione, interpretazione contrattuale e clausole vessatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto, quanto al ricorso principale, che le censure non rispettassero il requisito di specificità/autosufficienza ex art. 366 c.p.c. e che la Corte territoriale avesse correttamente escluso l'applicabilità dell'impugnazione incidentale tardiva, poiché l'interesse ad impugnare era autonomo e già sorto con la sentenza di primo grado. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rilevato che non venivano indicate puntualmente le violazioni dei canoni ermeneutici né confrontate specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata sulla qualificazione delle garanzie e sulla clausola contestata; le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le ricorrenti, mentre la ricorrente incidentale è stata condannata a rifondere le spese ad Atradius; inoltre è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma richiamata come base del rito introduttivo della controversia in primo grado.

  • art. 1953 c.c.

    richiamato a fondamento della domanda di rilievo del garante nei confronti dei fideiussori.

  • art. 5 d.lgs. n. 28/2010

    invocato dalle convenute per eccepire l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla natura e tempestività dell'impugnazione incidentale.

  • art. 334 c.p.c.

    ritenuto non applicabile quando l'interesse a impugnare sia autonomo e già sorto con la sentenza di primo grado.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di appello incidentale.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla disciplina dell'impugnazione incidentale e dell'assetto delle parti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come norma sul vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per pretesa motivazione mancante.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per lamentare la mancanza di motivazione, doglianza ritenuta infondata.

  • art. 366 c.p.c.

    norma di chiusura sulla specificità e autosufficienza del ricorso; la sua violazione ha determinato l'inammissibilità delle censure.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato con riferimento all'onere di indicare puntualmente gli atti e i motivi rilevanti.

  • art. 1936 c.c.

    richiamato nel motivo sulla qualificazione della garanzia come fideiussione.

  • art. 1940 c.c.

    richiamato nel motivo sulla natura della garanzia e sui rapporti tra fideiussori e debitore.

  • art. 1941 c.c.

    richiamato nel motivo sulla qualificazione della garanzia e sui limiti dell'obbligazione fideiussoria.

  • art. 1948 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale in tema di rapporti tra fideiussori/debitore.

  • art. 1952 c.c.

    richiamato per contestare la clausola di esonero e la disciplina della fideiussione; la Corte ha rilevato la genericità della censura.

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1370, 1371 c.c.

    richiamati come canoni ermeneutici del contratto; la Corte ha ritenuto che il ricorso si risolvesse in una diversa lettura del testo negoziale, non consentita in cassazione.

  • art. 1229 c.c.

    invocato per sostenere la nullità di una clausola di esonero da responsabilità; la Corte ha dichiarato la doglianza generica e non specificamente confrontata con la motivazione impugnata.

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    invocato per sostenere la necessità di specifica approvazione della clausola limitativa della responsabilità.

  • art. 1418 c.c.

    invocato quale norma sulla nullità della clausola contestata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del doppio contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo se l'interesse a impugnare sorge per effetto dell'impugnazione principale; se la censura è autonoma e già attuale con la pubblicazione della sentenza di primo grado, l'impugnazione deve essere proposta nei termini ordinari.
  • Non è consentito, in sede di legittimità, sostituire alla decisione impugnata una diversa ricostruzione del contenuto negoziale o della volontà delle parti quando si censuri la qualificazione giuridica del contratto senza indicare puntualmente la violazione dei canoni ermeneutici.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione le rationes decidendi censurate, i passaggi della motivazione contestati e gli atti o motivi rilevanti; la doglianza generica o meramente assertiva è inammissibile.
  • La denuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione è infondata quando la decisione di merito consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice e la ragione della statuizione, anche se in forma sintetica.
  • La clausola contrattuale contestata come limitativa/esonerativa della responsabilità non può essere dichiarata nulla in cassazione sulla base di una critica generica; occorre un confronto puntuale con la motivazione di merito e con il testo della clausola stessa.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.