Sentenza del 25/07/2016 n. 4894 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Notificazione - A mezzo del servizio postale - Notifica nelle mani del portiere - CAN - Ricerca di altri soggetti - Omissione - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la validità della notificazione di un atto del processo tributario eseguita a mezzo del servizio postale mediante consegna del plico al portiere. Il ricorrente lamentava che l'agente postale non avesse previamente verificato l'assenza del destinatario e degli altri soggetti abilitati a ricevere la notificazione e non avesse inviato al destinatario la raccomandata contenente l'avviso di avvenuta notifica (CAN).
La decisione
La notificazione è stata ritenuta legittima. Secondo l'orientamento richiamato, la consegna del plico al portiere da parte dell'agente postale non è invalida per la sola omissione dell'accertamento documentato dell'assenza del destinatario o di altri soggetti abilitati, né per la mancata spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuta consegna. Sono stati richiamati, in senso conforme, i precedenti della Corte di cassazione n. 23341 del 2015 e n. 272 del 2014.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale
La consegna del plico al portiere può ritenersi valida anche senza la previa ricerca di altri soggetti abilitati e senza l'invio della raccomandata CAN, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato.
Cassazione civile, sentenze n. 23341/2015 e n. 272/2014
I precedenti sono richiamati a sostegno della legittimità della notificazione eseguita dall'agente postale mediante consegna al portiere nelle circostanze indicate.
Massime di principio
- Nelle notificazioni a mezzo posta, la consegna del plico al portiere non determina automaticamente l'invalidità della notificazione.
- L'omessa indicazione o verifica preventiva dell'assenza del destinatario e di altri soggetti abilitati non è, di per sé, sufficiente a rendere nulla la notificazione, secondo l'orientamento citato.
- La mancata spedizione della raccomandata CAN al destinatario non comporta necessariamente l'invalidità della notificazione quando il plico sia stato regolarmente consegnato al portiere, alla luce dei precedenti richiamati.
- La validità concreta della notificazione dipende comunque dalla disciplina applicabile al tipo di atto, dalla data della notificazione e dagli eventuali vizi effettivamente dimostrati.
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