Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/07/2016 n. 4894 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Notificazione - A mezzo del servizio postale - Notifica nelle mani del portiere - CAN - Ricerca di altri soggetti - Omissione - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contestazione riguardava la validità della notificazione di un atto del processo tributario eseguita a mezzo del servizio postale mediante consegna del plico al portiere. Il ricorrente lamentava che l'agente postale non avesse previamente verificato l'assenza del destinatario e degli altri soggetti abilitati a ricevere la notificazione e non avesse inviato al destinatario la raccomandata contenente l'avviso di avvenuta notifica (CAN).

La decisione

La notificazione è stata ritenuta legittima. Secondo l'orientamento richiamato, la consegna del plico al portiere da parte dell'agente postale non è invalida per la sola omissione dell'accertamento documentato dell'assenza del destinatario o di altri soggetti abilitati, né per la mancata spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuta consegna. Sono stati richiamati, in senso conforme, i precedenti della Corte di cassazione n. 23341 del 2015 e n. 272 del 2014.

Norme richiamate

  • Disciplina della notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale

    La consegna del plico al portiere può ritenersi valida anche senza la previa ricerca di altri soggetti abilitati e senza l'invio della raccomandata CAN, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato.

  • Cassazione civile, sentenze n. 23341/2015 e n. 272/2014

    I precedenti sono richiamati a sostegno della legittimità della notificazione eseguita dall'agente postale mediante consegna al portiere nelle circostanze indicate.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni a mezzo posta, la consegna del plico al portiere non determina automaticamente l'invalidità della notificazione.
  • L'omessa indicazione o verifica preventiva dell'assenza del destinatario e di altri soggetti abilitati non è, di per sé, sufficiente a rendere nulla la notificazione, secondo l'orientamento citato.
  • La mancata spedizione della raccomandata CAN al destinatario non comporta necessariamente l'invalidità della notificazione quando il plico sia stato regolarmente consegnato al portiere, alla luce dei precedenti richiamati.
  • La validità concreta della notificazione dipende comunque dalla disciplina applicabile al tipo di atto, dalla data della notificazione e dagli eventuali vizi effettivamente dimostrati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.