Ordinanza n. 1750/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l’annullamento o la riforma, previa sospensione dell’esecutività della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, 14 gennaio 2026, n. 327.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva accolto parzialmente il ricorso contro l'autorizzazione unica e le condizioni apposte all'iniziativa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha appellato la sentenza del TAR Emilia-Romagna contestandola principalmente nella parte in cui ha ritenuto che l'annullamento delle sole condizioni sospensive apposte all'autorizzazione unica non comportasse la loro mera eliminazione, con immediata piena efficacia dell'autorizzazione, ma determinasse l'annullamento dell'intero provvedimento per incompletezza e insufficienza della determinazione amministrativa. Secondo la sentenza appellata, l'amministrazione procedente avrebbe dovuto riavviare il procedimento per riesaminare e definire nuovamente le questioni sottese alle condizioni annullate, ferme le valutazioni ambientali non impugnate. In via cautelare, l'appellante ha chiesto sia la sospensione dell'esecutività della sentenza sia la sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado nella parte relativa alle condizioni contestate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto non dimostrato il periculum in mora, poiché il pregiudizio economico derivante dal ritardo nell'avvio dell'iniziativa ha carattere ordinariamente ristorabile e la società non ha indicato circostanze specifiche idonee a evidenziare un danno grave e irreparabile. Il diniego è stato inoltre motivato dal fatto che il procedimento per il riesame delle condizioni apposte all'autorizzazione unica era già stato riavviato e risultava destinato a concludersi con una nuova determinazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il mero pregiudizio economico derivante dal ritardo nell'avvio di un'iniziativa non dimostra di per sé il periculum in mora, quando il danno sia ordinariamente suscettibile di reintegrazione per equivalente.
- La sospensione cautelare dell'esecutività di una sentenza amministrativa non può essere concessa in assenza di circostanze specifiche che rendano imminente un danno grave e irreparabile.
- Il riavvio del procedimento amministrativo finalizzato al riesame delle condizioni annullate dalla sentenza incide sulla valutazione dell'urgenza cautelare, soprattutto quando il procedimento sia destinato a concludersi con una nuova determinazione amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1052/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1053/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1057/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1064/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1039/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →