Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1750/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l’annullamento o la riforma, previa sospensione dell’esecutività della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, 14 gennaio 2026, n. 327.

Giustizia amministrativa202603122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva accolto parzialmente il ricorso contro l'autorizzazione unica e le condizioni apposte all'iniziativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha appellato la sentenza del TAR Emilia-Romagna contestandola principalmente nella parte in cui ha ritenuto che l'annullamento delle sole condizioni sospensive apposte all'autorizzazione unica non comportasse la loro mera eliminazione, con immediata piena efficacia dell'autorizzazione, ma determinasse l'annullamento dell'intero provvedimento per incompletezza e insufficienza della determinazione amministrativa. Secondo la sentenza appellata, l'amministrazione procedente avrebbe dovuto riavviare il procedimento per riesaminare e definire nuovamente le questioni sottese alle condizioni annullate, ferme le valutazioni ambientali non impugnate. In via cautelare, l'appellante ha chiesto sia la sospensione dell'esecutività della sentenza sia la sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado nella parte relativa alle condizioni contestate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto non dimostrato il periculum in mora, poiché il pregiudizio economico derivante dal ritardo nell'avvio dell'iniziativa ha carattere ordinariamente ristorabile e la società non ha indicato circostanze specifiche idonee a evidenziare un danno grave e irreparabile. Il diniego è stato inoltre motivato dal fatto che il procedimento per il riesame delle condizioni apposte all'autorizzazione unica era già stato riavviato e risultava destinato a concludersi con una nuova determinazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, il mero pregiudizio economico derivante dal ritardo nell'avvio di un'iniziativa non dimostra di per sé il periculum in mora, quando il danno sia ordinariamente suscettibile di reintegrazione per equivalente.
  • La sospensione cautelare dell'esecutività di una sentenza amministrativa non può essere concessa in assenza di circostanze specifiche che rendano imminente un danno grave e irreparabile.
  • Il riavvio del procedimento amministrativo finalizzato al riesame delle condizioni annullate dalla sentenza incide sulla valutazione dell'urgenza cautelare, soprattutto quando il procedimento sia destinato a concludersi con una nuova determinazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.