Regolamento (UE) 2018/1964
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1964 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione conferisce protezione alla denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Germania è stata esaminata e pubblicata, e che non sono state presentate opposizioni nei termini. La denominazione viene quindi protetta e iscritta nel registro previsto dalla disciplina dell’OCM unica, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Protezione e registrazione, quale denominazione di origine protetta (DOP), della denominazione vinicola «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay».
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» come DOP nel settore vitivinicolo, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile; non contiene esclusioni specifiche oltre alla disciplina generale del procedimento di registrazione e protezione delle denominazioni.
Protezione della DOP «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1964 della Commissione dà attuazione alla procedura di tutela delle denominazioni nel settore vitivinicolo prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione conclude il procedimento di registrazione della denominazione proposta dalla Germania, constatando l’assenza di opposizioni e disponendo la protezione della denominazione come DOP.
Procedura di registrazione
La domanda relativa alla denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» è stata esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento precisa che, nel corso della procedura, non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del medesimo regolamento.
Protezione riconosciuta
In forza dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» viene protetta come denominazione di origine protetta (DOP). Il provvedimento richiama anche il registro previsto dall’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel quale la denominazione deve essere iscritta.
Ambito ed effetti giuridici
Il regolamento riguarda esclusivamente la tutela della specifica denominazione geografica/viticola indicata e opera nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. Trattandosi di regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Entrata in vigore
L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, senza prevedere ulteriori condizioni o misure transitorie.
Disposizioni principali
Esame della domanda e pubblicazione
La domanda di registrazione della denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» presentata dalla Germania è stata esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Assenza di opposizioni
Non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Protezione della denominazione
In applicazione dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» è protetta come DOP e deve essere registrata nel registro di cui all’articolo 104 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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