Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1964

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1964 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» (DOP)

Normativa europea32018R1964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione conferisce protezione alla denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Germania è stata esaminata e pubblicata, e che non sono state presentate opposizioni nei termini. La denominazione viene quindi protetta e iscritta nel registro previsto dalla disciplina dell’OCM unica, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Protezione e registrazione, quale denominazione di origine protetta (DOP), della denominazione vinicola «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay».

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» come DOP nel settore vitivinicolo, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile; non contiene esclusioni specifiche oltre alla disciplina generale del procedimento di registrazione e protezione delle denominazioni.

Protezione della DOP «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1964 della Commissione dà attuazione alla procedura di tutela delle denominazioni nel settore vitivinicolo prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione conclude il procedimento di registrazione della denominazione proposta dalla Germania, constatando l’assenza di opposizioni e disponendo la protezione della denominazione come DOP.

Procedura di registrazione

La domanda relativa alla denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» è stata esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento precisa che, nel corso della procedura, non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del medesimo regolamento.

Protezione riconosciuta

In forza dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» viene protetta come denominazione di origine protetta (DOP). Il provvedimento richiama anche il registro previsto dall’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel quale la denominazione deve essere iscritta.

Ambito ed effetti giuridici

Il regolamento riguarda esclusivamente la tutela della specifica denominazione geografica/viticola indicata e opera nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. Trattandosi di regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Entrata in vigore

L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, senza prevedere ulteriori condizioni o misure transitorie.

Disposizioni principali

Esame della domanda e pubblicazione

La domanda di registrazione della denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» presentata dalla Germania è stata esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Assenza di opposizioni

Non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Protezione della denominazione

In applicazione dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» è protetta come DOP e deve essere registrata nel registro di cui all’articolo 104 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiindicazioni geografichesettore vitivinicolo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.