Regolamento (UE) 2018/1916
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per prorogare di due anni il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac. La proroga si giustifica con i tempi necessari per la valutazione della domanda di rinnovo e con la necessità di gestire in modo equilibrato il carico di lavoro tra gli Stati membri relatori e correlatori. La nuova data di scadenza dell'approvazione è fissata al 31 luglio 2023.
Proroga di due anni del periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac nell'ambito della normativa UE sui prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva bispyribac e, indirettamente, al suo inserimento nell'elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Riguarda la procedura di rinnovo dell'approvazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetti per tutti gli Stati membri, essendo un regolamento direttamente applicabile. La modifica incide sulla data di scadenza dell'approvazione, portandola al 31 luglio 2023, salvo i casi disciplinati dal regolamento in relazione alla mancata presentazione del fascicolo supplementare o a successivi atti sul rinnovo o sul mancato rinnovo.
Proroga dell’approvazione di bispyribac
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916 della Commissione interviene sul regime di approvazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’obiettivo è prorogare il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac, in attesa della conclusione della procedura di rinnovo avviata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Contesto normativo e motivazione
La base giuridica è l’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente di prorogare l’approvazione quando la decisione sul rinnovo non può essere adottata prima della scadenza. La Commissione richiama anche il programma di lavoro istituito con la decisione di esecuzione C(2016)6104, che raggruppa le sostanze attive in funzione di priorità e criteri legati alla sicurezza per la salute umana e animale e per l’ambiente. Poiché bispyribac non rientra tra le sostanze prioritarie, la proroga viene fissata in due anni.
Modifica dell’allegato del regolamento n. 540/2011
La modifica è puntuale: nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga relativa a "Bispyribac", la data di scadenza dell’approvazione è sostituita con il 31 luglio 2023. In questo modo la sostanza continua a essere inserita nell’elenco delle sostanze attive approvate fino alla nuova scadenza.
Regole applicabili in caso di mancati o diversi esiti della procedura di rinnovo
Il regolamento disciplina anche l’ipotesi in cui il fascicolo supplementare non sia presentato con almeno trenta mesi di anticipo sulla scadenza prevista: in tal caso la Commissione riporta la scadenza alla data già prevista prima della modifica, oppure alla prima data successiva disponibile. Inoltre, se viene adottato un regolamento che nega il rinnovo perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la scadenza è riportata alla data originaria o, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo. Se invece il rinnovo è concesso, la Commissione si impegna a far decorrere l’applicazione nel momento più vicino possibile, compatibilmente con le circostanze.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Proroga dell'approvazione di bispyribac
L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per sostituire, nella riga relativa a "Bispyribac", la data di scadenza dell'approvazione con il 31 luglio 2023. La misura realizza una proroga di due anni rispetto alla scadenza precedente.
Ragioni della proroga
La Commissione rileva che la domanda di rinnovo è stata presentata secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma che è probabile che l'approvazione scada prima dell'adozione della decisione di rinnovo. La proroga è adottata ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Gestione delle scadenze in caso di mancato deposito del fascicolo supplementare
Nei casi in cui non sia presentato alcun fascicolo supplementare ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con almeno trenta mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del regolamento oppure alla prima data successiva possibile.
Esito della procedura di rinnovo
Se la Commissione adotta un regolamento che stabilisce il mancato rinnovo dell'approvazione per inosservanza dei criteri di approvazione, la data di scadenza resta quella prevista prima del presente regolamento oppure, se successiva, coincide con la data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo. Se invece viene adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione si adopera per fissare la data di applicazione più prossima possibile.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1913
- Regolamento · 6 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1914
- Regolamento · 6 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1915
- Regolamento · 6 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1917
- Regolamento · 6 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1956
- Regolamento · 6 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1963
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →