Regolamento (UE) 2018/1917
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1917 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva flurtamone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva flurtamone, sulla base delle conclusioni scientifiche dell'EFSA che non hanno consentito di escludere diversi profili di rischio. Conseguentemente, la Commissione sopprime la relativa voce dall'elenco delle sostanze attive approvate e impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 27 giugno 2019. È inoltre previsto che l'eventuale periodo di tolleranza concesso a livello nazionale scada, al più tardi, il 27 marzo 2020.
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva flurtamone e modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate ai fini dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva flurtamone, ai prodotti fitosanitari che la contengono e agli Stati membri dell'Unione europea incaricati di revocare le autorizzazioni nazionali dei relativi prodotti. Incide sul regime di approvazione delle sostanze attive previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e sull'elenco delle sostanze approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. È rilevante anche per eventuali periodi di tolleranza concessi ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Mancato rinnovo dell'approvazione del flurtamone e modifica dell'elenco UE delle sostanze attive approvate
Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e prende atto dell'esito negativo della valutazione di rinnovo della sostanza attiva flurtamone. La decisione si fonda sulle conclusioni dell'EFSA, che hanno evidenziato criticità non risolte in ordine ai profili mutageni, alla definizione di valori di riferimento tossicologici, alla valutazione del rischio per consumatori e per usi non alimentari, nonché alla valutazione dell'esposizione al metabolita acido trifluoroacetico e alle proprietà di interferenza endocrina.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La sostanza attiva flurtamone era stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2003/84/CE ed è quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, risultando inserita nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il fascicolo supplementare è stato ritenuto completo dallo Stato membro relatore, che ha redatto il rapporto di valutazione trasmesso all'EFSA e alla Commissione. L'EFSA ha poi comunicato nel 2017 le proprie conclusioni, dalle quali emergeva l'impossibilità di completare la valutazione complessiva del rischio sulla base delle informazioni disponibili.
Motivazioni del mancato rinnovo
La Commissione, dopo aver invitato il richiedente a formulare osservazioni sia sulle conclusioni dell'EFSA sia sul progetto di relazione sul rinnovo, ha ritenuto che le argomentazioni presentate non fossero sufficienti a dissipare i motivi di preoccupazione. In particolare:
- non è stato possibile escludere il potenziale mutageno del flurtamone;
- non è stato possibile fissare valori di riferimento definitivi basati su considerazioni sanitarie;
- non è stata completata la valutazione dei rischi per i consumatori e dei rischi non alimentari;
- la valutazione del rischio connesso al metabolita acido trifluoroacetico, prevedibile nelle acque sotterranee e come residuo nei vegetali, è rimasta incompleta;
- non è stato possibile completare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino.
Effetti normativi sull'autorizzazione e sull'elenco UE
La conseguenza principale è il mancato rinnovo dell'approvazione del flurtamone. Coerentemente con tale scelta, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 eliminando la riga relativa al flurtamone dall'allegato, parte A, così da espungere la sostanza dall'elenco delle sostanze attive approvate a livello unionale.
Misure transitorie per i prodotti fitosanitari contenenti flurtamone
Per consentire agli Stati membri di adeguare i regimi autorizzativi nazionali, il regolamento impone la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti flurtamone entro il 27 giugno 2019. Resta salva la possibilità, per gli Stati membri, di concedere un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ma tale periodo deve essere il più breve possibile e in ogni caso non può scadere oltre il 27 marzo 2020.
Rapporti con altre domande di approvazione e applicazione temporale
Il regolamento precisa che il mancato rinnovo non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione del flurtamone ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Quanto all'efficacia temporale, il testo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Inoltre, il regolamento richiama il fatto che la proroga della scadenza dell'approvazione disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 serviva a consentire il completamento della procedura di rinnovo, ma la decisione è stata adottata prima di tale data prorogata, rendendo opportuno un intervento immediato.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell'approvazione
L'approvazione della sostanza attiva flurtamone non è rinnovata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 di tale regolamento siano soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi.
Modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate
Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 64 relativa al flurtamone.
Revoca delle autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti flurtamone entro il 27 giugno 2019.
Periodo di tolleranza
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e comunque scadere entro il 27 marzo 2020.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1913
- Regolamento · 6 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1914
- Regolamento · 6 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1915
- Regolamento · 6 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1916
- Regolamento · 6 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1956
- Regolamento · 6 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1963
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →