Circolare numero 125 del 5-6-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deliberazione approva il nuovo regolamento sui ricorsi amministrativi, aggiornando la disciplina previgente alle innovazioni introdotte dalla legge n. 88/1989. Il testo definisce modalità di presentazione del ricorso, termini, istruttoria, decisione, comunicazioni, esecuzione, sospensione e revocazione, applicandosi alle procedure davanti agli organi centrali e periferici competenti. Il regolamento è dichiarato immediatamente esecutivo e trasmesso ai Ministri del Lavoro e del Tesoro.
Approvazione del nuovo Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi INPS
Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi
La deliberazione n. 13 del 21 maggio 1993 approva il nuovo regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi, reso necessario dall'adeguamento alla legge n. 88/1989. Il testo disciplina in modo organico la proposizione dei ricorsi, l'istruttoria, le decisioni, le comunicazioni, l'esecuzione dei provvedimenti e i rimedi successivi.
Quadro normativo e approvazione
Il Consiglio di amministrazione richiama l'art. 5, comma 1, lettera g), della legge 9 marzo 1989, n. 88, che attribuisce al Consiglio il potere di deliberare i regolamenti dell'Istituto. Viene rilevata la necessità di adeguare la disciplina previgente, contenuta nel regolamento approvato con deliberazioni n. 68 del 9 marzo 1984 e n. 278 del 7 dicembre 1984, alle innovazioni introdotte dalla legge n. 88/1989.
Il regolamento approvato è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 88/1989, ed è trasmesso al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministro del Tesoro.
Presentazione del ricorso
Il ricorso contro i provvedimenti assunti dall'Istituto deve essere redatto in carta semplice e indirizzato al Comitato centrale o periferico competente a decidere la controversia. Esso deve essere sottoscritto dall'interessato e inviato all'Ufficio dell'Istituto che ha adottato il provvedimento, tramite il quale viene inoltrato al Comitato competente. È ammessa anche la consegna diretta allo sportello, con rilascio di ricevuta.
La firma può essere apposta:
- dal ricorrente;
- dal legale rappresentante, se il ricorrente è incapace;
- dal mandatario o dal rappresentante dell'ente di patronato munito di regolare mandato.
Se la firma è resa mediante crocesegno, deve essere apposta alla presenza di due testimoni e convalidata dalla loro firma. Se il mandato di patrocinio è già stato conferito in una fase precedente del procedimento amministrativo, non occorre un nuovo mandato, salvo il caso di cambio di patronato o mandatario.
Errata presentazione, irregolarità della firma e decorrenza dei termini
I ricorsi rivolti a un organo diverso da quello competente, o presentati a un ufficio diverso da quello che ha adottato il provvedimento impugnato, si considerano presentati alla data originaria al Comitato competente, al quale vengono trasmessi con urgenza dall'ufficio ricevente. Se il ricorso mira a impugnare un provvedimento di un organismo esterno competente a decidere, l'ufficio lo inoltra immediatamente a tale organismo e ne dà comunicazione all'interessato.
In caso di mancata o irregolare sottoscrizione, l'interessato è invitato a regolarizzare l'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito. È ammessa la regolarizzazione tardiva purché effettuata entro 120 giorni. Il termine per la decisione del ricorso decorre dalla data di ricezione dell'atto di regolarizzazione.
La data di presentazione del ricorso è determinata:
- dal timbro di spedizione dell'ufficio postale, se inviato con raccomandata;
- dal timbro a calendario apposto dall'Istituto al momento della ricezione, se consegnato direttamente o inviato per posta non raccomandata.
Se il ricorso è spedito o consegnato a un'autorità diplomatica italiana all'estero, o a un organismo, istituzione o autorità corrispondente di uno Stato convenzionato in materia di sicurezza sociale, fa fede la data di ricezione o consegna comunicata da tali soggetti.
Termini per ricorrere e per decidere
I termini per la proposizione del ricorso decorrono dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, risultante dalla raccomandata o dalla comunicazione effettuata dagli organismi esteri o convenzionati. Se l'Ufficio competente non adotta il provvedimento, il termine per ricorrere decorre dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda, salvo diverso termine previsto dalla legge.
I termini per la decisione del ricorso decorrono dalla data in cui il ricorso si intende presentato ai sensi delle regole sopra indicate. Se il termine scade in un giorno festivo o non lavorativo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. I ricorsi sono ricevibili finché pendono i termini di legge per proporre l'azione giudiziaria.
Ricorsi in materia di integrazione salariale
Per i partecipanti alle riunioni delle Commissioni provinciali per l'integrazione salariale, compreso il rappresentante dell'Istituto, il ricorso deve essere proposto al Comitato amministratore competente e presentato alla sede dell'Istituto presso cui è costituita la Commissione entro 30 giorni dalla decisione. L'Istituto deve notificare il ricorso all'impresa interessata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il ricorso è irricevibile se il ricorrente non ha motivato il proprio dissenso nel corso della riunione chiedendo l'inserimento a verbale, oppure se è presentato oltre il termine di 30 giorni.
Istruttoria del ricorso
La Segreteria del Comitato riceve il ricorso dall'ufficio competente, accompagnato da una relazione che illustri la fattispecie, gli elementi di valutazione e il parere tecnico conclusivo degli uffici competenti. Devono comunque rimanere disponibili tutti gli atti relativi al ricorso. I ricorsi di identico contenuto e rientranti nella competenza dello stesso organo sono riuniti per connessione di materia.
Le Commissioni istruttorie, costituite secondo il Regolamento per le adunanze degli Organi di amministrazione dell'INPS, possono svolgere ulteriori accertamenti tramite gli uffici e trasmettono al Comitato o alle speciali Commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989 gli atti con le proprie conclusioni. Il Presidente può invitare alle riunioni funzionari dell'Istituto per chiarimenti tecnici; se il ricorso riguarda materia sanitaria, la Commissione istruttoria si avvale della consulenza dei medici dell'Istituto.
Riforma del provvedimento e vicende sopravvenute
Quando, in pendenza di ricorso, emergono elementi certi e oggettivi di ordine amministrativo che dimostrano il diritto contestato, l'amministrazione attiva riforma il provvedimento impugnato, salvo che la procedura di sottoposizione al Comitato sia già in corso. Se in sede istruttoria emerge la mancanza di un requisito determinante non contestata nel provvedimento originario, l'Ufficio emette un nuovo provvedimento; in tale caso, il termine per ricorrere decorre dalla comunicazione del secondo provvedimento.
Per le integrazioni salariali, i provvedimenti conseguenti sono adottati previa nuova deliberazione della Commissione provinciale competente.
La morte del ricorrente o la variazione del suo stato personale o familiare non interrompono il procedimento. In caso di decesso, le comunicazioni sono inviate agli eredi impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto e, per conoscenza, all'ente di patronato o al mandatario; se gli eredi sono irreperibili, si procede mediante affissione all'albo pretorio dell'ultimo Comune di residenza o, per residenti all'estero, tramite l'autorità consolare competente. Le comunicazioni avvengono con raccomandata con avviso di ricevimento.
Mezzi istruttori e visite mediche
L'eventuale visita medica in sede di ricorso è effettuata da un medico dell'Istituto diverso da quelli che hanno eseguito la visita originaria. Essa può svolgersi in contraddittorio con un medico di parte indicato dall'interessato non patrocinato, dal legale rappresentante, dall'ente di patronato o dal mandatario. L'avviso della data e del luogo della visita deve essere trasmesso con raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato e, se presente, al patronato, mandatario o legale rappresentante.
Per i residenti all'estero, l'accertamento è svolto da un medico designato dall'autorità consolare competente. Per i residenti nei Paesi legati all'Italia da accordi internazionali, l'accertamento avviene secondo quanto previsto da tali accordi. Quando il Comitato, la speciale Commissione o la Commissione istruttoria ritengono necessaria un'istruttoria più ampia, possono richiedere la produzione di atti e documenti agli interessati, tramite gli uffici, e promuovere ulteriori adempimenti istruttori. Nei ricorsi a contenuto sanitario, la determinazione dello specifico accertamento è rimessa alla responsabilità del medico.
Rinuncia al ricorso
La rinuncia può intervenire in qualunque momento del procedimento e deve risultare da dichiarazione sottoscritta dal ricorrente con firma autenticata. Può essere manifestata anche dall'ente di patronato o dal mandatario, purché muniti di apposito mandato. La dichiarazione, con l'eventuale mandato, va trasmessa al Comitato competente con le medesime formalità previste per la presentazione del ricorso.
Nei ricorsi relativi all'art. 6, la rinuncia deve essere comunicata anche all'impresa interessata a cura degli uffici. Il Comitato, presa conoscenza della rinuncia, ne prende atto. Se la rinuncia è formulata con firma non autenticata, l'interessato riceve comunicazione di presa d'atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Adunanza e decisione
Gli uffici istruiscono e trasmettono i ricorsi alla segreteria dei Comitati secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo modifiche per esigenze istruttorie o altri giustificati motivi di urgenza.
Alle riunioni dei Comitati o delle speciali Commissioni riferisce la Commissione istruttoria o, in alternativa, gli uffici, comunicando per iscritto le conclusioni raggiunte; tale comunicazione può essere sostituita dalla trasmissione del verbale della Commissione istruttoria.
Per la validità delle sedute delle Commissioni istruttorie è sufficiente la presenza di almeno tre membri. Il verbale deve contenere almeno:
- intestazione dell'organo;
- data, ora di inizio e di chiusura;
- nominativi dei presenti;
- eventuali accertamenti istruttori disposti e relative risultanze;
- conclusioni sui singoli casi;
- eventuali opinioni contrastanti e scostamenti motivati dal parere tecnico degli uffici.
I Comitati e le speciali Commissioni possono decidere anche oltre il termine assegnato per la decisione. Preso atto delle conclusioni istruttorie, deliberano a maggioranza dei presenti, senza astensioni; in caso di parità, il ricorso è accolto se il Presidente ha votato a favore.
Inammissibilità e competenze connesse
Il ricorso è inammissibile se proposto prima dell'adozione del provvedimento e prima della scadenza del termine legale per adottarlo, da soggetto privo di legittimazione o interesse, su materia non di competenza dell'Istituto, contro un provvedimento già deciso dal Comitato o dalla speciale Commissione, oppure se perviene oltre il termine di decadenza dell'azione giudiziaria. L'inammissibilità impedisce l'esame del merito e può essere rilevata in qualsiasi fase del procedimento.
I Comitati provinciali, le speciali Commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989 e i Comitati centrali competenti in materia di prestazioni e contributi decidono anche sugli interessi e sugli accessori. Le speciali Commissioni, nel decidere sui ricorsi concernenti le prestazioni di cui all'art. 46, decidono anche le eventuali questioni pregiudiziali di natura contributiva, salvo quando queste rientrino nella competenza di organi esterni, riguardino questioni generali di interpretazione, siano già coperte da provvedimento definitivo o da provvedimento autonomamente notificato.
Contenuto del verbale di decisione
Le decisioni devono risultare dal verbale della seduta. Il verbale relativo alla decisione dei ricorsi, cui va allegata la documentazione proveniente dalle Commissioni istruttorie, deve indicare:
- le generalità dei ricorrenti;
- l'oggetto del ricorso;
- la gestione interessata;
- una motivazione esplicita e adeguata, soprattutto se la decisione si discosta dal parere tecnico conclusivo degli uffici;
- il dispositivo;
- i nominativi dei dissenzienti, nei casi di decisione a maggioranza.
Comunicazioni al ricorrente e al patronato
Tutte le comunicazioni interlocutorie e definitive sono inviate al ricorrente nel domicilio indicato o presso la residenza. In presenza di mandato, esse vanno indirizzate all'ente di patronato o al mandatario se il mandato contiene elezione di domicilio speciale; in mancanza, sono inviate all'interessato con copia per conoscenza al patronato o mandatario. Per gli incapaci, le comunicazioni sono effettuate a chi esercita la rappresentanza legale. Le comunicazioni agli enti di patronato possono avvenire anche mediante consegna diretta a un addetto autorizzato, che deve rilasciare ricevuta. Per i residenti all'estero, le notifiche avvengono direttamente o tramite gli uffici consolari, salvo le disposizioni degli accordi internazionali.
Esecuzione delle decisioni, sospensione e revocazione
Se in sede di esecuzione sorgono questioni di interpretazione del significato delle espressioni usate nella deliberazione, decide lo stesso organo che si è pronunciato sul ricorso. L'amministrazione attiva può inoltre rivedere in senso favorevole all'interessato decisioni già adottate quando emergano nuovi elementi certi e obiettivi; per le integrazioni salariali la revisione richiede una deliberazione delle competenti Commissioni provinciali.
Il provvedimento di sospensione delle decisioni ritenute illegittime è adottato dal direttore competente all'esecuzione della decisione. Per le decisioni dei Comitati regionali in materia di sussistenza del rapporto di lavoro, la sospensione è adottata dai Direttori delle Sedi Regionali. La sospensione deve essere adottata entro 5 giorni dalla decisione ritenuta illegittima e comunicata contestualmente al ricorrente o al patronato/mandatario e al Presidente del Comitato. La decisione di esecuzione o di annullamento della pronuncia ritenuta illegittima deve essere adottata entro 90 giorni dalla sospensione.
Le decisioni favorevoli ai ricorrenti possono essere modificate per revocazione su istanza degli uffici o degli interessati nei casi di:
- dolo di una delle parti;
- documenti o atti successivamente risultati falsi, errati o comunque viziati;
- rinvenimento di documenti o atti decisivi dopo la decisione;
- errore di fatto o di calcolo risultante dagli atti del procedimento.
Disposizioni finali e ambito di applicazione
Per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano il Regolamento per le adunanze degli organi collegiali dell'INPS e le altre deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Il regolamento si applica a tutte le procedure di decisione dei ricorsi da parte degli organi centrali e periferici competenti, salve le deroghe previste dalla legge.
Punti principali
Approvazione e immediata esecutività
Il Consiglio di amministrazione, richiamato l'art. 5, comma 1, lettera g), della legge n. 88/1989, approva il nuovo "Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi" in sostituzione della disciplina precedente. In base all'art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dalla legge n. 88/1989, il regolamento è immediatamente esecutivo e deve essere trasmesso al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministro del Tesoro.
Presentazione del ricorso e regole di sottoscrizione
Il ricorso contro i provvedimenti dell'Istituto deve essere redatto in carta semplice e indirizzato al Comitato centrale o periferico competente, tramite l'ufficio che ha emesso il provvedimento. È ammessa la consegna diretta allo sportello con rilascio di ricevuta. La sottoscrizione può essere resa dal ricorrente, dal legale rappresentante in caso di incapacità, dal mandatario o dal patronato con regolare mandato; la firma a crocesegno richiede due testimoni. Il mandato già conferito in una fase precedente non va rinnovato, salvo cambio di patronato o mandatario.
Irregolarità, presentazione e decorrenza dei termini
Se il ricorso è rivolto a organo incompetente o presentato a ufficio diverso, si considera proposto alla data originaria e viene trasmesso al Comitato competente. Se manca o è irregolare la sottoscrizione, l'interessato è invitato a regolarizzare entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata; è ammessa regolarizzazione tardiva entro 120 giorni, con decorrenza del termine decisionale dalla data di regolarizzazione. La data di presentazione si determina in base al timbro postale o al timbro di ricezione dell'Istituto; per invii all'estero tramite autorità diplomatiche o organismi convenzionati vale la data comunicata da tali soggetti. I termini per ricorrere decorrono dalla comunicazione del provvedimento o, in caso di silenzio, dal 121° giorno dalla domanda, salvo diversa legge.
Ricorsi in materia di integrazione salariale
Per i partecipanti alle riunioni delle Commissioni provinciali per l'integrazione salariale, incluso il rappresentante dell'Istituto, il ricorso va presentato al Comitato amministratore competente presso la sede dell'Istituto entro 30 giorni dalla decisione ed è notificato all'impresa interessata a cura dell'Istituto. Il ricorso è irricevibile se il dissenso non è stato motivato in riunione con richiesta di verbalizzazione, oppure se presentato oltre il termine di 30 giorni.
Istruttoria e poteri di esame
La Segreteria del Comitato riceve il ricorso con una relazione contenente i fatti, gli elementi valutativi e il parere tecnico degli uffici, assicurando la disponibilità di tutti gli atti. I ricorsi identici e di competenza dello stesso organo sono riuniti. Le Commissioni istruttorie possono svolgere ulteriori accertamenti, acquisire il supporto di funzionari e, se la materia è sanitaria, avvalersi dei medici dell'Istituto.
Riesame del provvedimento, eventi sopravvenuti e decesso del ricorrente
Se emergono elementi certi e obiettivi che dimostrano il diritto contestato, l'amministrazione attiva può riformare il provvedimento impugnato, salvo che il ricorso sia già in corso di trasmissione al Comitato. Se manca un requisito determinante non contestato nel provvedimento originario, l'Ufficio emette un nuovo provvedimento e il termine per ricorrere decorre dalla sua comunicazione; per le integrazioni salariali serve una nuova deliberazione della Commissione provinciale competente. La morte del ricorrente o variazioni dello stato personale o familiare non interrompono il procedimento; le comunicazioni sono indirizzate agli eredi con le forme previste, anche mediante affissione o tramite autorità consolari se gli eredi sono irreperibili.
Mezzi istruttori e accertamenti sanitari
L'eventuale visita medica in sede di ricorso è svolta da un medico dell'Istituto diverso da quello della visita originaria, eventualmente in contraddittorio con un medico di parte indicato dall'interessato o dal patronato/mandatario. L'avviso della visita deve essere inviato con raccomandata all'interessato e al patronato o mandatario. Per residenti all'estero, l'accertamento è affidato a un medico designato dall'autorità consolare competente; per i residenti in Paesi convenzionati si applicano gli accordi internazionali. Se serve un'istruttoria più ampia, il Comitato o la Commissione possono richiedere atti e documenti e promuovere ulteriori adempimenti istruttori.
Rinuncia, trattazione e decisione del ricorso
La rinuncia al ricorso è possibile in ogni momento e richiede dichiarazione con firma autenticata; può essere resa anche dal patronato o mandatario muniti di mandato. La rinuncia è comunicata all'impresa nei ricorsi di cui all'art. 6 e il Comitato ne prende atto. I ricorsi sono trattati secondo ordine cronologico, salvo esigenze istruttorie o urgenza. Le Commissioni istruttorie deliberano con almeno tre membri e redigono verbale dettagliato; il Comitato decide a maggioranza dei presenti, senza astensioni, e in caso di parità prevale l'accoglimento se il Presidente ha votato a favore.
Inammissibilità, competenza sulle questioni accessorie e contenuto del verbale
È inammissibile il ricorso proposto prima dell'adozione del provvedimento quando il termine per provvedere non è ancora scaduto, da soggetto non legittimato o privo di interesse, su materia non di competenza dell'Istituto, contro provvedimento già deciso, oppure oltre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria. Il ricorso privo di firma può essere regolarizzato entro il termine di cui all'art. 3. I Comitati e le speciali Commissioni decidono anche sugli interessi e accessori; le speciali Commissioni possono decidere pregiudiziali questioni contributive, salvo i casi espressamente esclusi. Il verbale deve contenere generalità, oggetto, motivazione, dispositivo e dissensi.
Comunicazioni, esecuzione, sospensione e revocazione
Le comunicazioni sul ricorso sono effettuate al domicilio o alla residenza indicati; in caso di mandato, alla sede del patronato o mandatario secondo le regole di domicilio speciale, oppure all'interessato con copia per conoscenza. Per gli incapaci si comunica al rappresentante legale; per i residenti all'estero le notifiche avvengono direttamente o tramite uffici consolari. In esecuzione della decisione, eventuali dubbi interpretativi sono rimessi allo stesso organo che ha deciso il ricorso; l'amministrazione può inoltre rivedere favorevolmente le decisioni sulla base di nuovi elementi certi e obiettivi. Il provvedimento di sospensione delle decisioni ritenute illegittime è adottato entro 5 giorni dal direttore competente, comunicato contestualmente e seguito dalla decisione finale entro 90 giorni. Le decisioni favorevoli possono essere revocate per dolo, falsità o errore di fatto o di calcolo, su istanza degli uffici o degli interessati.
Ambito di applicazione e rinvio alle altre norme
Il regolamento si applica a tutte le procedure di decisione dei ricorsi da parte degli organi centrali e periferici competenti, salvo deroghe di legge. Per quanto non previsto, valgono il Regolamento per le adunanze degli organi collegiali dell'INPS e le altre deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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