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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08794/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Trimboli ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (9/10/2024) lamentando: (1) errore nel calcolo della pena per avere la Corte applicato una unica diminuzione complessiva unitamente alla riduzione ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 e alle circostanze di cui all'art. 62‑bis c.p., invece di operare due successive diminuzioni (prima l'attenuante speciale ex art. 74, comma 7, poi l'attenuante ex art. 62‑bis), con conseguente contraddittorietà e illogicità della motivazione e errato computo della pena; (2) violazione del principio di specialità in materia di estradizione (art. 26 e art. 32 legge 22/04/2005 n. 69) e art. 721 c.p.p., sostenendo che il procedimento doveva essere sospeso perché i fatti per cui è giudicato sono anteriori e diversi rispetto a quelli oggetto dell'estradizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sul punto (per corretta determinazione e illustrazione delle diminuzioni di pena, applicandole successivamente). Ha invece respinto il motivo relativo al principio di specialità ritenendolo inammissibile perché generico e manifestamente infondato: la motivazione impugnata si è attenuta al principio di specialità "attenuata" previsto dalla legge n. 69/2005 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, e la difesa non ha fornito la necessaria allegazione probatoria a sostegno della richiesta di sospensione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 7

    art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990

    Riconosciuta come attenuante speciale per la collaborazione; deve essere computata con la necessaria specificazione nella determinazione della pena (la Corte ha ravvisato che andava applicata come prima diminuzione)

  • Codice penale, art. 62‑bis

    Circostanza attenuante generica ricondotta dalla Corte di merito e ritenuta prevalente sulle aggravanti; la Cassazione ha precisato che la diminuzione ex art. 62‑bis va applicata successivamente alla precedente attenuante speciale (non cumulata in un'unica riduzione senza specificazione)

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena base; la Corte d'appello aveva fissato la pena base al minimo edittale in base a tali criteri

  • Codice penale, art. 81

    Aumento per concorso di reati: la Corte d'appello aveva aumentato la pena complessiva in applicazione di tale articolo

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    art. 606, co. 1 lett. b) e lett. e) c.p.p.

    Norme sul vizio di motivazione impugnabile in Cassazione; la questione di calcolo della pena è stata ritenuta fondata ai sensi di questi vizî

  • Codice di procedura penale, art. 721

    Riferimento dalla difesa per la sospensione; la Cassazione ha ritenuto la relativa censura generica e non supportata da allegazioni probatorie

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, artt. 26 e 32

    art. 26 e art. 32 legge 22 aprile 2005, n. 69

    Principio di specialità "attenuato": è possibile procedere per reati diversi e anteriori se non si dispone la privazione della libertà personale durante o in conseguenza del procedimento; la Corte ha ritenuto che le condizioni ostative dedotte dalla difesa non fossero dimostrate

Massime di principio

  • Quando sono riconosciute più circostanze attenuanti (es. attenuante speciale ex art. 74 DPR 309/1990 e attenuanti generiche ex art. 62‑bis c.p.), il giudice deve applicare le diminuzioni in modo consequenziale e motivare l'entità di ciascuna diminuzione; la mancata specificazione può determinare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio
  • Il calcolo della pena deve essere trasparente: indicare la pena base, le diminuzioni singolarmente applicate e gli eventuali aumenti per concorso di reati; errori o opacità rilevabili in Cassazione comportano rinvio per nuovo giudizio sulla quantificazione della pena
  • In materia di estradizione vige il principio di specialità "attenuato": gli Stati possono processare per reati anteriori e diversi, salvo che la persona consegnata sia privata della libertà personale durante o in conseguenza del procedimento senza il consenso dello Stato che ha ceduto la persona; tuttavia la parte che invoca la specialità deve allegare e documentare i presupposti perché l'eccezione sia valutata
  • Le doglianze circa la violazione del principio di specialità o l'applicabilità di norme procedurali (es. art. 721 c.p.p.) devono essere specifiche e corredate da elementi probatori o di fatto; censure generiche e prive di allegazioni spesso sono dichiarate inammissibili
  • La Cassazione può limitare il proprio intervento all'annullamento parziale (p.es. solo sul trattamento sanzionatorio) e disporre il rinvio a altra sezione per la correzione del vizio emerso, lasciando ferme le statuizioni non toccate dall'annullamento

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