Circolare numero 246 del 25-8-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come si applicano, per il settore marittimo, le regole sull’esclusione dalla base imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali del servizio di mensa, alla luce dell’art. 17 del d.lgs. n. 503/1992 e del D.M. 8 luglio 1994. Viene distinto il trattamento della "panatica a bordo" da quello della "panatica a terra": la prima, in natura o in denaro, è esclusa nei limiti fissati dal decreto; la seconda resta imponibile al 40% come retribuzione. La circolare disciplina inoltre gli obblighi di regolarizzazione dei periodi pregressi, le modalità di calcolo degli interessi, la compilazione del DM10/2 e l’estensione delle istruzioni ai marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera iscritti al regime previdenziale ex legge n. 413/1984.
Regime contributivo della panatica dei marittimi dal 1 gennaio 1994
Regime contributivo della panatica dei marittimi dal 1 gennaio 1994
La circolare interviene per coordinare la disciplina generale sul servizio di mensa con la specifica realtà del settore marittimo, alla luce dell’art. 17 del d.lgs. n. 503/1992 e del D.M. 8 luglio 1994. L’obiettivo è chiarire quando la panatica dei marittimi sia esclusa dalla base imponibile contributiva e quando, invece, resti assoggettata a contribuzione.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina generale prevede che il corrispettivo del servizio di mensa predisposto dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori sia escluso dalla base imponibile contributiva, così come, entro limiti predeterminati, anche le somme sostitutive in denaro. Per il settore marittimo, il D.M. 8 luglio 1994 integra tale impianto normativo, riconoscendo che il servizio di panatica delle aziende armatoriali presenta la stessa funzione del servizio mensa ordinario e fissando per il 1994 i tetti di esclusione nei casi di erogazione sostitutiva in denaro.
Nozione di panatica e distinzione operativa
La circolare chiarisce innanzitutto il significato di "panatica": si tratta delle razioni di viveri messe a disposizione dall’armatore ai componenti dell’equipaggio in adempimento dell’obbligo di vitto. La cosiddetta "panatica a bordo" ricorre quando la prestazione è resa in costanza di imbarco e servizio, indipendentemente dal luogo di preparazione o consumo dei pasti e dalla circostanza che la prestazione sia fornita in natura o in denaro.
Diversamente, la "panatica a terra" si verifica solo quando, pur permanendo l’imbarco, vi sia una temporanea interruzione del servizio di bordo, come nel caso della franchigia o di situazioni analoghe. Non rientra in tale nozione la pausa mensa, perché non interrompe il servizio, né il caso del sbarco non seguito da cessazione del rapporto di lavoro, come nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro previste da alcuni contratti collettivi del settore.
Trattamento contributivo della panatica a bordo
Per la panatica a bordo il D.M. 8 luglio 1994 distingue due ipotesi.
- Se il servizio di panatica è predisposto e istituito, il corrispettivo del servizio è escluso dalla base imponibile per i marittimi imbarcati in costanza di servizio, anche se operanti in ambito portuale.
- Se il marittimo non usufruisce del servizio, l’eventuale importo sostitutivo in denaro è escluso fino a L. 2.000 per pasto; l’eventuale eccedenza è imponibile.
- Se il servizio di panatica non è stato predisposto né istituito, le somme erogate in denaro in sostituzione del servizio sono escluse fino a L. 9.000 giornaliere; la parte eccedente è soggetta a contribuzione.
- Rientra in questa seconda ipotesi anche il caso in cui l’armatore non provveda direttamente al servizio ma corrisponda denaro al personale mettendo a disposizione il locale per la confezione e consumazione dei pasti.
La circolare precisa che tali regole operano in costanza di imbarco e servizio, nell’ambito dell’obbligo di cura e tutela del marittimo assunto dall’armatore al momento dell’arruolamento.
Panatica a terra e imponibilità
La panatica a terra non beneficia dell’esclusione prevista per la mensa ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 503/1992 e del D.M. 8 luglio 1994. Essa resta quindi soggetta a contribuzione nella misura del 40% del relativo ammontare, ai sensi dell’art. 12, punto 5, della legge n. 153/1969.
Adeguamento degli armatori e regolarizzazione dei periodi pregressi
Gli armatori devono adeguarsi alle disposizioni del D.M. 8 luglio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. Per i periodi anteriori o comunque già trattati con criteri non conformi, la regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare.
Le eventuali differenze contributive dovute devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale:
- per i mesi da gennaio a maggio 1994, gli interessi decorrono dal 21 agosto 1994, cioè dal giorno successivo alla scadenza delle contribuzioni di maggio 1994, prima scadenza utile dopo la pubblicazione del D.M. 8 luglio 1994;
- per i mesi da giugno 1994 in poi, gli interessi decorrono dalle rispettive scadenze fino alla data del versamento.
Le regolarizzazioni effettuate oltre il termine assegnato ricadono nella disciplina sanzionatoria dei ritardati versamenti.
Compilazione del modello DM10/2
Ai fini della regolarizzazione, la circolare indica una procedura operativa precisa:
- determinare gli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione secondo i criteri del D.M. 8 luglio 1994;
- calcolare le differenze, in aumento o in diminuzione, rispetto agli imponibili già assoggettati a contribuzione;
- portare tali differenze nella retribuzione imponibile del mese in cui si effettua la regolarizzazione;
- calcolare i contributi dovuti sui totali così ottenuti;
- indicare gli interessi al tasso legale sulle differenze a debito nel modello DM10/2, quadri B-C, con il codice "Q900" e la dicitura "ONERI ACCESSORI".
Marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera
La circolare estende l’applicazione del D.M. 8 luglio 1994 anche ai marittimi italiani che operano a bordo di navi battenti bandiera estera, purché iscritti al regime previdenziale volontario e facoltativo di cui agli artt. 47-56 della legge n. 413/1984. La gestione di tali posizioni fa capo alla SAP di ROMA-EUR.
Anche per questi soggetti, la regolarizzazione delle contribuzioni relative ai mesi da gennaio 1994 in poi deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla circolare. Le differenze contributive eventualmente dovute vanno maggiorate degli interessi al tasso legale:
- per i mesi da gennaio a maggio 1994, gli interessi decorrono dal 1 agosto 1994, considerato il termine di assolvimento dell’obbligo contributivo in regime di navigazione estera;
- per i mesi da giugno 1994 in poi, gli interessi decorrono dalle rispettive scadenze fino al versamento.
Le regolarizzazioni effettuate oltre il termine ricadono nella disciplina dei ritardati versamenti in regime di navigazione estera prevista dalla deliberazione n. 115 del 31 luglio 1987.
Comunicazioni alla SAP di ROMA-EUR e rettifiche assicurative
Per la regolarizzazione dei marittimi italiani imbarcati su navi estere è richiesta una comunicazione scritta alla SAP di ROMA-EUR, firmata dal soggetto obbligato, nella quale devono essere indicati, per ciascun mese dal gennaio 1994 in poi, i dati utilizzati per la regolarizzazione delle singole partite contributive.
La SAP di ROMA-EUR fornirà le modalità applicative necessarie e dovrà procedere alla rettifica delle posizioni assicurative dei marittimi interessati per i periodi di navigazione effettuati dal 1 gennaio 1994.
Punti principali
Quadro normativo e finalità del D.M. 8 luglio 1994
La circolare richiama l’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992, come integrato dalla legge n. 537/1993, che esclude dalla base imponibile contributiva il corrispettivo del servizio di mensa predisposto dal datore di lavoro e, entro limiti fissati annualmente, anche gli importi sostitutivi in denaro. Il D.M. 8 luglio 1994 estende tali principi al settore marittimo, riconoscendo che la panatica somministrata dall’armamento marittimo ha finalità e natura analoghe al servizio mensa ordinario.
Nozione di panatica e distinzione tra panatica a bordo e a terra
La circolare precisa che la "panatica" indica le razioni di viveri messe a disposizione dell’equipaggio dall’armatore in adempimento dell’obbligo di vitto. La panatica a bordo ricorre quando vi è contemporaneità tra imbarco e servizio di bordo, a prescindere dal fatto che i pasti siano preparati o consumati a bordo o a terra e dal fatto che siano forniti in natura o in denaro. La panatica a terra riguarda invece soltanto le ipotesi di temporanea interruzione del servizio di bordo in costanza di imbarco, come la franchigia; non comprende la pausa mensa né i casi di cessazione del servizio con sbarco senza risoluzione del rapporto.
Trattamento contributivo della panatica a bordo
Quando il servizio di panatica è predisposto e istituito, o comunque quando il marittimo è in costanza di imbarco e servizio, il corrispettivo del servizio è escluso dalla base imponibile. Per i marittimi che non usufruiscono del servizio, l’eventuale importo sostitutivo in denaro è esente fino a L. 2.000 per pasto; la parte eccedente è imponibile. Se il servizio di panatica non è predisposto né istituito, le somme erogate in sostituzione sono escluse fino a L. 9.000 giornaliere; oltre tale limite si applica la contribuzione. Rientra in questa ipotesi anche la corresponsione di una somma di denaro con messa a disposizione del locale per la confezione e consumazione dei pasti.
Trattamento della panatica a terra
La panatica a terra non rientra nell’esclusione prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 503/1992 e dal D.M. 8 luglio 1994. Essa resta soggetta a contribuzione nella misura del 40% del suo ammontare, secondo l’art. 12, punto 5, della legge n. 153/1969.
Regolarizzazione dei periodi pregressi e interessi
Gli armatori devono adeguarsi dal 1 gennaio 1994 alle disposizioni del D.M. 8 luglio 1994. La regolarizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla circolare. Le differenze contributive dovute vanno maggiorate degli interessi al tasso legale: per i mesi da gennaio a maggio 1994 gli interessi decorrono dal 21 agosto 1994; per i mesi da giugno 1994 in poi decorrono dalle rispettive scadenze fino al versamento. Le regolarizzazioni oltre il termine sono soggette alla disciplina sanzionatoria dei ritardati versamenti.
Compilazione del modello DM10/2
Per la regolarizzazione, gli armatori devono determinare gli imponibili dei mesi interessati, calcolare le differenze rispetto a quelli già assoggettati a contribuzione, riportare tali differenze in aumento o in diminuzione nella retribuzione imponibile del mese di regolarizzazione e calcolare i contributi sui totali risultanti. Gli interessi al tasso legale sulle differenze contributive a debito devono essere indicati nei quadri B-C con il codice "Q900" e la dicitura "ONERI ACCESSORI".
Marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera
Il D.M. 8 luglio 1994 si applica anche ai marittimi italiani che operano su navi battenti bandiera estera, se iscritti al regime previdenziale volontario e facoltativo di cui agli artt. 47-56 della legge n. 413/1984. Per tali soggetti, gestiti dalla SAP di ROMA-EUR, la regolarizzazione delle contribuzioni da gennaio 1994 in poi va effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla circolare, con interessi al tasso legale calcolati dal 1 agosto 1994 per i mesi gennaio-maggio 1994 e dalle rispettive scadenze per i mesi successivi. Oltre il termine si applica la disciplina dei ritardati versamenti prevista per il regime di navigazione estera.
Comunicazioni e rettifiche assicurative
Per la regolarizzazione dei marittimi su navi estere è richiesta una comunicazione scritta alla SAP di ROMA-EUR, firmata dal soggetto obbligato, con l’indicazione distinta, per ciascuna partita contributiva mensile versata dal gennaio 1994 in poi, dei dati utilizzati per la regolarizzazione. La SAP deve poi fornire le modalità operative e rettificare le posizioni assicurative dei marittimi interessati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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