Circolare numero 248 del 29-8-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le modalità di verifica del requisito occupazionale e del limite massimo di giornate lavorabili per gli impiegati e quadri dipendenti da aziende agricole che beneficiano delle integrazioni salariali ordinarie. Le aziende dovranno fornire, nell'anno successivo al beneficio, un prospetto con le giornate lavorate e le principali assenze del lavoratore; sulla base di tali dati le sedi INPS effettueranno i controlli previsti. Viene inoltre precisato che non devono essere trasmesse agli U.Pro.CAU. le fotocopie dei modelli Is.Agr.4.
Verifica del requisito occupazionale per integrazioni salariali agricole a impiegati e quadri
Verifica del requisito occupazionale per impiegati e quadri agricoli
La circolare disciplina le modalità operative per controllare il possesso del requisito occupazionale richiesto agli impiegati e quadri dipendenti da aziende agricole ai fini dell'accesso alle integrazioni salariali ordinarie. Il documento richiama l'art. 14, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e precisa gli adempimenti documentali da parte delle aziende e le verifiche demandate alle sedi INPS.
Quadro normativo e destinatari
L'intervento si collega all'estensione, disposta dalla legge n. 223/1991, delle integrazioni salariali ordinarie agli impiegati e ai quadri. In continuità con la circolare n. 256 del 7 novembre 1991, viene ribadito che, per beneficiare delle prestazioni, i lavoratori dipendenti da aziende agricole devono:
- essere assunti a tempo indeterminato;
- svolgere annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
Per tali categorie, il versamento dei contributi avviene direttamente all'Istituto e non tramite SCAU.
Prospetto da predisporre da parte delle aziende agricole
La circolare prevede che, nell'anno successivo a quello in cui è stata fruita l'integrazione salariale agricola, le aziende siano invitate a redigere per ciascun lavoratore beneficiario un prospetto dettagliato. In tale prospetto devono essere indicati:
- le giornate di effettivo lavoro prestate, aumentate dello 0,20 qualora l'azienda adotti la settimana corta;
- le giornate di ferie e di festività infrasettimanali;
- i riposi compensativi per festività soppresse goduti;
- le assenze per malattia, gravidanza, puerperio e/o infortunio;
- le giornate di sciopero;
- le giornate di servizio militare;
- le giornate di assenza volontaria.
Verifiche da effettuare presso le sedi INPS
Sulla base dei dati contenuti nel prospetto, le sedi devono procedere alla verifica del raggiungimento del requisito occupazionale e del rispetto del limite massimo di 312 giornate computabili per ciascun anno. La circolare precisa che, per gli impiegati e quadri, devono essere applicati se del caso i criteri già dettati in materia di verifica del requisito occupazionale nei casi di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, inizio e cessazione del rapporto di lavoro.
Flussi documentali e esclusione dell'invio agli U.Pro.CAU.
In considerazione delle modalità di versamento dei contributi da parte delle aziende agricole per gli impiegati e quadri, non devono essere trasmesse agli U.Pro.CAU. le fotocopie dei modelli Is.Agr.4. Il controllo deve quindi basarsi sui dati forniti dalle aziende e gestiti dalle sedi competenti, senza tale ulteriore inoltro documentale.
Punti principali
Ambito della circolare e richiamo normativo
La circolare si inserisce nell'applicazione dell'art. 14, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che ha esteso agli impiegati e ai quadri le disposizioni sulle integrazioni salariali ordinarie. Viene richiamato il precedente indirizzo operativo della circolare n. 256 del 7 novembre 1991.
Requisiti per il beneficio
Per ottenere le prestazioni, i lavoratori impiegati presso aziende agricole devono essere assunti a tempo indeterminato e svolgere annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. Per tali categorie il versamento contributivo avviene direttamente all'Istituto e non tramite SCAU.
Documentazione richiesta alle aziende agricole
Nel corso dell'anno successivo a quello in cui è stata fruita l'integrazione salariale agricola, le aziende devono redigere per ciascun lavoratore beneficiario un prospetto contenente le giornate di effettivo lavoro prestate, aumentate dello 0,20 in caso di settimana corta, nonché le giornate di ferie, festività infrasettimanali, riposi compensativi per festività soppresse goduti, assenze per malattia, gravidanza, puerperio e/o infortunio, sciopero, servizio militare e assenza volontaria.
Verifiche a carico delle sedi
Sulla base delle informazioni riportate nel prospetto, le sedi INPS devono verificare il raggiungimento del requisito occupazionale e il non superamento del limite massimo di 312 giornate computabili per ciascun anno. Nella verifica devono essere applicati, se ricorre il caso, i criteri già previsti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, inizio e cessazione del rapporto di lavoro.
Adempimenti ulteriori e flussi documentali
In ragione delle modalità di versamento contributivo delle aziende agricole per impiegati e quadri, non devono essere trasmesse agli U.Pro.CAU. le fotocopie dei modelli Is.Agr.4.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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