Circolare numero 250 del 6-9-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il riconoscimento, previsto dall'art. 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, dell'accredito figurativo dei periodi di contribuzione non coperti a causa della deportazione nei campi di sterminio nazista KZ. Vengono indicati i soggetti aventi diritto, i requisiti contributivi minimi, la decorrenza e la durata del periodo accreditabile, nonché la documentazione necessaria per presentare domanda. La circolare precisa inoltre che, per le modalità tecniche di accredito e per il calcolo delle retribuzioni figurative, restano validi i criteri già utilizzati per i periodi di persecuzione politica, con richiamo alle istruzioni e alle precedenti circolari in materia.
Accredito figurativo dei periodi di deportazione nei campi di sterminio nazista KZ
Accredito figurativo dei periodi di deportazione nei campi KZ
La circolare illustra l'applicazione dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, che integra la normativa in materia di provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ. Il provvedimento riconosce l'accredito figurativo dei periodi di contribuzione mancanti nell'assicurazione generale obbligatoria IVS in conseguenza della deportazione, sia ai fini del diritto a pensione sia ai fini della misura della prestazione.
Soggetti beneficiari
Il beneficio spetta ai cittadini italiani che possano far valere almeno un contributo settimanale accreditato nell'assicurazione generale obbligatoria IVS, oppure accreditabile per un periodo di lavoro rispetto al quale la contribuzione obbligatoria era dovuta, anche se non effettivamente versata. La circolare precisa che rientrano tra i destinatari sia gli assicurati comuni iscritti al FPLD, con esclusione delle gestioni degli autonomi, sia i titolari di una posizione assicurativa IVS costituita in fondi sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria.
Periodo accreditabile
Il periodo da riconoscere decorre dal primo atto subito che abbia comportato la privazione della libertà e la deportazione e si protrae fino alla data del rimpatrio in Italia. Se il deportato è affetto da malattia, il periodo si estende fino alla guarigione clinica.
Domanda e prova documentale
Per ottenere l'accredito figurativo gli interessati devono presentare apposita domanda corredata da certificazione rilasciata dalla Prefettura. Tale certificazione deve attestare le circostanze richiamate dall'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, nonché la data iniziale e finale del periodo da accreditare.
Criteri di accredito e calcolo della retribuzione figurativa
La circolare evidenzia che l'art. 2 della legge n. 94/1994 riproduce esattamente il testo dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, relativa ai perseguitati politici antifascisti e razziali. Perciò, per la tecnica di accredito dei periodi e delle corrispondenti retribuzioni figurative, restano confermati i criteri già in vigore per i periodi di persecuzione politica, in particolare quelli contenuti nelle Istruzioni di servizio n. 9.
Richiami alle istruzioni precedenti
Per la determinazione delle retribuzioni figurative e del coefficiente di rivalutazione, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, la circolare rinvia inoltre alla circolare n. 671 R.C.V. 60103 AGO del 6 marzo 1985, con riguardo ai periodi anteriori all'introduzione del sistema di versamento e denuncia di cui al DM 5 febbraio 1969.
Punti principali
Riconoscimento del beneficio
L'art. 2 della legge 29.1.1994, n. 94 riconosce agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ il diritto all'accredito figurativo dei periodi di contribuzione mancanti nell'assicurazione generale obbligatoria IVS a causa della deportazione.
Soggetti aventi diritto
Il beneficio è riservato ai cittadini italiani che possano far valere almeno un contributo settimanale accreditato nell'assicurazione generale obbligatoria IVS, oppure accreditabile per un periodo di lavoro per il quale la contribuzione obbligatoria era dovuta anche se non versata. Il diritto spetta sia agli iscritti comuni al FPLD, escluse le gestioni degli autonomi, sia ai titolari di posizioni assicurative IVS costituite in fondi sostitutivi, esonerativi o esclusivi.
Decorrenza e durata del periodo accreditabile
Il periodo utile decorre dal primo atto subito che ha determinato la privazione della libertà e la deportazione e si estende fino al rimpatrio in Italia; per i deportati malati, fino alla guarigione clinica.
Domanda e documentazione
Per ottenere l'accredito figurativo gli interessati devono presentare domanda corredata da certificazione della Prefettura che attesti le circostanze previste dall'art. 1 della legge 18.11.1980, n. 791, richiamato dall'art. 2 della legge n. 94/1994, oltre alla data iniziale e finale del periodo da riconoscere.
Criteri tecnici di accredito
Per l'accredito sulle posizioni assicurative individuali e per le corrispondenti retribuzioni figurative si confermano i criteri già vigenti per il riconoscimento dei periodi di persecuzione politica, in particolare quelli contenuti nelle Istruzioni di servizio n. 9.
Rinvio a precedenti disposizioni sul calcolo
Ai fini della determinazione delle retribuzioni figurative e della retribuzione pensionabile si applicano anche i criteri richiamati dalla circolare n. 671 R.C.V. 60103 AGO del 6.3.1985, in materia di periodi anteriori al DM 5.2.69 e di coefficiente di rivalutazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 5 set 1994Circolare numero 249 del 5-9-1994
- Circolare · 29 ago 1994Circolare numero 248 del 29-8-1994
- Circolare · 15 set 1994Circolare numero 251 del 15-9-1994
- Circolare · 27 ago 1994Circolare numero 247 del 27-8-1994
- Circolare · 25 ago 1994Circolare numero 246 del 25-8-1994
- Circolare · 20 set 1994Circolare numero 255 del 20-9-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →