Circolare numero 247 del 27-8-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il decreto 5 agosto 1994 che ridefinisce, in conformità agli indirizzi UE, gli sgravi contributivi per le imprese del Mezzogiorno già beneficiarie del precedente sgravio generale. Vengono indicati i soggetti destinatari, le aree territoriali e le aliquote applicabili dal 1° luglio 1994, nonché il regime per le nuove assunzioni e i rapporti con gli sgravi preesistenti. La circolare disciplina inoltre le modalità di esposizione nei modelli DM10/2 e DM10/3, i codici da utilizzare e le regole per i conguagli e le restituzioni riferiti al mese di luglio 1994.
Nuovo sgravio contributivo per il Mezzogiorno dal 1° luglio 1994 e relative modalità operative
Nuovo sgravio contributivo per il Mezzogiorno dal 1° luglio 1994
La circolare fornisce le istruzioni applicative del decreto 5 agosto 1994, emanato in attuazione dell’art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, con il quale vengono ridefiniti gli sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno, in conformità agli indirizzi dell’Unione Europea. Il provvedimento sostituisce il precedente assetto degli sgravi cessati con il periodo di paga in corso al 30 giugno 1994 e disciplina sia il nuovo sgravio "unico" sia il regime agevolativo per le nuove assunzioni.
Soggetti destinatari e sostituzione dei precedenti sgravi
Il nuovo sgravio è riconosciuto alle imprese già beneficiarie dello sgravio generale previsto dall’art. 19 del DL 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Esso si calcola sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per l’Assicurazione Generale Obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, al netto dei compensi per lavoro straordinario definiti dai contratti collettivi o, in mancanza, dalla legge.
Il beneficio sostituisce gli sgravi precedentemente previsti:
- sgravio generale 5% ex art. 18, secondo comma, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;
- ulteriore sgravio generale 10% ex legge 8 agosto 1972, n. 463;
- sgravio aggiuntivo 10% ex art. 18, quarto comma, della legge 1089/1968;
- sgravio supplementare 10% ex legge 4 agosto 1971, n. 589.
Tali misure risultano confluite nell’art. 59 del DPR 6 marzo 1978, n. 218, rispettivamente nei commi secondo, quarto, quinto e ottavo. La circolare precisa inoltre che, per le aziende destinatarie dello sgravio totale ex art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, continua ad applicarsi il beneficio decennale per i lavoratori già assunti prima del 1° dicembre 1991; alla scadenza dei dieci anni, per gli stessi dipendenti può essere fruito il nuovo sgravio, se ne sussistono le condizioni.
Ambito territoriale, decorrenza e aliquote
Lo sgravio unico si applica alle attività lavorative svolte nei territori delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna con le seguenti misure:
- 14,60% dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994;
- 14% dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995;
- 10,60% dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996.
Per Abruzzo e Molise il beneficio è riconosciuto solo per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994, nella misura del 12%.
Restano escluse dal nuovo sgravio, rispetto alla disciplina vigente fino al 30 giugno 1994, le imprese operanti:
- nella provincia di Frosinone;
- nei territori della provincia di Venezia indicati come Venezia insulare, Isole della Laguna e centro storico di Chioggia;
- nelle Isole Capraia e d’Elba della provincia di Livorno;
- nell’Isola del Giglio della provincia di Grosseto.
Sgravio per nuove assunzioni
L’art. 2 del decreto riguarda i lavoratori nuovi assunti nei periodi di efficacia del provvedimento, ad incremento delle unità effettivamente occupate al 30 novembre dell’anno precedente, presso aziende industriali operanti nei settori individuati dal CIPE. La circolare richiama, per l’individuazione di tali aziende, la circolare n. 45 GS - n. 449 C e V dell’11 febbraio 1978.
Per tali assunzioni è riconosciuto, esclusivamente per le attività svolte nei territori di cui all’art. 1, uno sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all’INPS a carico del datore di lavoro per un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Sono esclusi:
- i dirigenti di aziende industriali;
- il personale iscritto a fondi sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
La circolare chiarisce anche il coordinamento con gli sgravi totali annuali già previsti:
- dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, per i nuovi assunti dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993;
- dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1993 al 30 giugno 1994.
Per tali casi, il beneficio continua per un anno dalla data di assunzione e, alla scadenza, il datore di lavoro può eventualmente fruire dello sgravio previsto dal decreto 5 agosto 1994.
Modalità operative sui modelli DM10/2 e DM10/3
Le istruzioni operative riguardano la compilazione dei modelli contributivi.
Per il mod. DM10/2:
- lo sgravio unico va esposto nel rigo 45 dalle imprese delle Regioni interessate;
- lo sgravio incentivante ex art. 2 va indicato nel quadro D, in uno dei righi in bianco, con la dicitura "SGRAVIO TOT. DM 5.8.94" e con i codici:
- L308 per i nuovi assunti dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994, ad incremento delle unità occupate al 30 novembre 1993;
- L309 per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995, ad incremento delle unità occupate al 30 novembre 1994;
- L310 per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996, ad incremento delle unità occupate al 30 novembre 1995;
- lo sgravio totale decennale ex legge 183/1976 continua a essere esposto nel rigo 49;
- lo sgravio totale annuale ex legge 21/1994 continua a essere esposto con codice L192;
- lo sgravio totale annuale ex legge 451/1994 continua a essere esposto con codice L305.
Per il mod. DM10/3, a partire dalla denuncia riferita al mese di settembre 1994:
- non devono più essere compilati i righi 15, 16 e 17;
- nel rigo 14 vanno riportati il numero dei dipendenti e l’importo dello sgravio unico ex art. 1 del decreto 5 agosto 1994;
- nel rigo 18 vanno riportati il numero dei dipendenti e l’importo dello sgravio ex legge 183/1976.
Conguagli di luglio 1994 e recuperi
Le imprese che, per il mese di luglio 1994, non abbiano effettuato i conguagli spettanti a titolo di sgravi per il Mezzogiorno, oppure li abbiano effettuati in misura inferiore, possono recuperare le somme con le denunce di agosto 1994 o con quelle di settembre e ottobre 1994.
Il recupero va esposto nel quadro D del DM10/2 con le seguenti diciture e codici:
- "REC. SGRAVIO DM 5.8.94" e codice L311 per lo sgravio unico;
- "REC. SGRAVIO L. 183/76" e codice L166 per lo sgravio ex legge 183/1976, per i lavoratori già in godimento prima del 1° dicembre 1991;
- "REC. SGRAVIO TOT. L. 21/94" e codice L193 per lo sgravio totale annuale ex legge 21/1994;
- "REC. SGRAVIO TOT. L. 451/94" e codice L306 per lo sgravio totale annuale ex legge 451/1994;
- "REC. SGRAVIO TOT. DM 5.8.94" e codice L312 per il nuovo sgravio totale annuale ex art. 2 del decreto, limitatamente ai nuovi assunti dal 1° luglio 1994.
Restituzione di sgravi non spettanti e interessi
Le aziende che per luglio 1994 abbiano applicato sgravi non più spettanti o in misura superiore a quella consentita dal nuovo decreto devono restituire gli importi, con gli interessi al tasso legale, mediante una delle denunce DM10/2 entro il terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
La regolarizzazione avviene nel quadro B-C del DM10/2 con:
- la dicitura "REST. SGRAVI DM 5.8.94" e il codice M173 per l’importo degli sgravi indebiti;
- la dicitura "ONERI ACCESSORI" e il codice Q900 per gli interessi.
Per tali registrazioni non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Le regolarizzazioni effettuate oltre il termine indicato sono soggette alla disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.
Punti principali
Nuovo sgravio unico per le imprese già beneficiarie
Dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1994 è introdotto un nuovo sgravio sul complesso dei contributi a carico dei datori di lavoro e dovuti all’INPS. Il beneficio spetta alle imprese già ammesse allo sgravio generale previsto dall’art. 19 del DL 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e si calcola sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione AGO, al netto dei compensi per lavoro straordinario secondo contratto collettivo o legge.
Sostituzione dei vecchi sgravi e ambito territoriale
Lo sgravio unico sostituisce il sgravio generale 5%, l’ulteriore sgravio generale 10%, lo sgravio aggiuntivo 10% e lo sgravio supplementare 10%, confluiti nell’art. 59 del DPR 218/1978. Si applica alle attività svolte in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna con aliquote 14,60% dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994, 14% dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995 e 10,60% dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996; in Abruzzo e Molise solo dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994 nella misura del 12%.
Esclusioni territoriali e disciplina dei lavoratori già agevolati
Restano escluse dal nuovo sgravio, rispetto alla disciplina precedente, le imprese operanti nella provincia di Frosinone e in specifiche aree delle province di Venezia, Livorno e Grosseto. Per le aziende che godevano dello sgravio totale ex art. 14 della legge 183/1976 continua ad applicarsi, per i lavoratori interessati, il beneficio decennale dalla data di assunzione; alla scadenza, se ne sussistono i presupposti, può essere fruito il nuovo sgravio del decreto 5 agosto 1994.
Sgravio per nuove assunzioni e condizioni di incremento occupazionale
L’art. 2 riguarda i nuovi assunti nei periodi indicati, ad incremento delle unità effettivamente occupate al 30 novembre dell’anno precedente, nelle aziende industriali operanti nei settori individuati dal CIPE. Per tali lavoratori è riconosciuto uno sgravio totale dei contributi INPS a carico del datore di lavoro per un anno dalla data di assunzione, sulle retribuzioni soggette a contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono esclusi dirigenti di aziende industriali e personale iscritto a fondi sostitutivi AGO.
Rapporti con sgravi annuali precedenti
Per le aziende che già beneficiano dello sgravio totale annuale previsto dalla legge 21/1994 e dalla legge 451/1994 continua ad applicarsi il beneficio per un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore. Alla scadenza di tale periodo, se ne ricorrono le condizioni, è possibile passare allo sgravio previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale. La circolare richiama inoltre le precisazioni già fornite con circolare n. 173 dell’8 luglio 1992.
Modalità di esposizione nei modelli contributivi
Le imprese devono esporre lo sgravio unico nel rigo 45 del mod. DM10/2. Lo sgravio incentivante per nuove assunzioni va indicato nel quadro D del DM10/2 con la dicitura "SGRAVIO TOT. DM 5.8.94" e con i codici L308, L309 o L310 a seconda della data di assunzione. Lo sgravio decennale ex legge 183/1976 continua a essere esposto nel rigo 49, mentre gli sgravi annuali ex leggi 21/1994 e 451/1994 restano indicati con i codici L192 e L305. Dal mese di settembre 1994, per il DM10/3, non devono più essere compilati i righi 15, 16 e 17; nel rigo 14 va indicato lo sgravio unico e nel rigo 18 lo sgravio ex legge 183/1976.
Conguagli di luglio 1994 e regolarizzazioni
Le aziende che non hanno conguagliato a luglio 1994, o lo hanno fatto in misura inferiore, possono recuperare le somme con le denunce di agosto, settembre o ottobre 1994, utilizzando nel quadro D del DM10/2 le apposite dizioni e i codici L311, L166, L193, L306 e L312 a seconda del tipo di sgravio. Le aziende che hanno fruito sgravi non più spettanti o in misura eccedente devono restituire gli importi con interessi al tasso legale entro il terzo mese successivo alla circolare, tramite DM10/2, utilizzando il codice M173 per gli sgravi indebiti e Q900 per gli oneri accessori; oltre tale termine si applicano le sanzioni per ritardati versamenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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