Cassazione Penale, Sentenza n. 37403/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ferrara che, confermando il rigetto del GIP, aveva escluso il sequestro preventivo di cinque macachi e la configurabilità dei reati contestati (capo 1: maltrattamenti ex art. 544-ter c.p.; capo 2: uccisione di animale ex art. 544-bis c.p.). I motivi del ricorso contestavano: (i) insufficiente motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione all'uccisione del macaco (capo 2); (ii) errata applicazione e interpretazione del d.lgs. n. 26/2014 e dell'art. 19-ter disp. coord. in tema di cause di inapplicabilità delle norme penali per attività di sperimentazione (con particolare riferimento alla necessità di concorso delle autorizzazioni di cui agli artt. 20 e 31); (iii) censura sull'esclusione del fumus commissi delicti per maltrattamenti (capo 1), anche alla luce degli accertamenti tecnici sulle condizioni di detenzione; (iv) omissione/apparente motivazione rispetto al periculum in mora, sostenendo che il trasferimento all'estero non prova l'assenza di esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi del Procuratore fossero privi della specificità richiesta: il PM non ha fornito deduzioni concrete né puntuali riferimenti alla posizione dei singoli indagati circa il dolo; le censure relative all'applicazione del d.lgs. 26/2014 e alla necessità delle autorizzazioni di cui agli artt. 20 e 31 non erano tali da travolgere la motivazione del giudice di merito, il quale aveva altresì osservato che, anche escludendo la causa limitativa di responsabilità del d.lgs. 26/2014, non emergono elementi per configurare l'art. 544-ter c.p.; quanto al periculum in mora, il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'assenza di esigenze cautelari alla luce del trasferimento dei macachi (14/04/2025) presso uno zoo spagnolo sotto supervisione veterinaria. Non si è disposta condanna alle spese processuali essendo l'impugnazione proposta da parte pubblica.
Norme richiamate
art. 544-ter cod. pen.
La Corte ha ritenuto che non emergessero elementi oggettivi e soggettivi sufficienti a configurare il reato di maltrattamento; la valutazione delle condizioni di detenzione e dell'elemento intenzionale è rimessa al giudice di merito e la Cassazione non riesamina i fatti senza vizi di legge.
art. 544-bis cod. pen.
Contestata rispetto alla morte del macaco (capo 2); la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha spiegato il nesso tra tale fatto e la richiesta di sequestro degli altri animali e non ha dimostrato il dolo degli indagati.
d.lgs. n. 26/2014
Il ricorso sollevava profili sull'applicabilità delle cause di inapplicabilità/limitazione di responsabilità penale per attività di sperimentazione; la Corte ha ritenuto che, anche assumendo l'inapplicabilità, il giudice di merito abbia motivato l'insussistenza del reato sulla base degli accertamenti e del parere ministeriale.
art. 19-ter disp. coord. cod. pen.
Invocato dal Procuratore per escludere la causa limitativa della punibilità; la Corte ha osservato che la questione non poteva travolgere la motivazione del Tribunale, che comunque ha valutato la fattispecie anche prescindendo dall'eventuale applicazione della norma.
art. 20 d.lgs. 26/2014
Riferito all'autorizzazione per l'attività di stabulazione: il ricorrente sosteneva che da sola non basti; il Tribunale e la Cassazione hanno ritenuto che la valutazione delle autorizzazioni e dei loro effetti sulla responsabilità penale richieda accertamenti di merito.
art. 31 d.lgs. 26/2014
Riferito all'autorizzazione del progetto di ricerca; la questione della concorrenza tra art. 20 e art. 31 è stata ritenuta non decisiva in questa sede di legittimità, posto che il giudice di merito ha comunque escluso la fattispecie penale.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamata indirettamente come limite al sindacato della Corte di Cassazione su fatti e questioni già delineate in sede d'appello; la Corte ha escluso che il ricorso ponesse censure valutabili in questa sede.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov) e Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 (Mannolo)
Ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice; censure generiche o di merito sono inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen. (richiamato)
Citato per escludere la condanna alle spese processuali/versamento a favore della cassa delle ammende quando l'impugnazione è proposta da parte pubblica.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo ha ammissibilità molto limitata: le censure devono essere specifiche e indicare violazioni di legge o vizi motivazionali radicali; argomentazioni generiche o di puro merito sono inammissibili.
- Quando la contestazione riguarda la sussistenza del dolo o la condotta di singoli indagati, il Pubblico Ministero deve fornire deduzioni concrete e riferimenti puntuali alla posizione individuale; altrimenti il giudice di legittimità non può ribaltare le valutazioni di fatto del giudice di merito.
- Le questioni tecniche riguardanti l'applicazione di normative amministrative (es. d.lgs. n. 26/2014 e le autorizzazioni ex artt. 20 e 31) richiedono accertamenti di merito: la Cassazione non sostituisce il giudizio di fatto salvo vizi di legge.
- Il trasferimento degli animali sotto supervisione veterinaria e nel rispetto delle procedure può neutralizzare il periculum in mora, rendendo il sequestro preventivo non necessario.
- Nel valutare reati contro gli animali, il giudice deve esaminare separatamente profili oggettivi (condizioni di detenzione, sofferenza) e soggettivi (dolo); la mancanza di elementi specifici sul dolo è spesso decisiva per escludere la configurabilità del reato.
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