Sentenza del 02/05/2016 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Biella
Avviso di Accertamento - Motivi d'urgenza - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa violazione del termine di 60 giorni, in assenza di motivi d’urgenza concreti, specifici e dimostrati, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento. Secondo i principi richiamati dalle sentenze della Corte di cassazione, l’atto emesso anticipatamente deve quindi essere annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’avviso di accertamento è stato emesso prima che decorresse il termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (PVC), previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Tale termine può essere derogato soltanto in presenza di specifiche e concrete ragioni di urgenza, che non possono consistere in una semplice formula o enunciazione generica, ma devono essere effettivamente indicate e provate dall’Ufficio.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Termine dilatorio di 60 giorni tra la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica e l’emissione dell’avviso di accertamento.
Il contribuente deve disporre di almeno 60 giorni per presentare osservazioni e richieste dopo la conclusione della verifica. L’Ufficio può emettere l’atto prima della scadenza solo in presenza di ragioni di urgenza concrete, specifiche e adeguatamente provate; una motivazione generica o meramente enunciata non è sufficiente.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenze n. 1475/2016 e n. 23547/2015
La deroga al termine dilatorio è legittima soltanto quando i motivi d’urgenza siano effettivi e dimostrati dall’Amministrazione finanziaria. In mancanza, l’avviso di accertamento emesso anticipatamente è illegittimo.
Massime di principio
- Prima di contestare un avviso di accertamento, occorre verificare la data di consegna del PVC e confrontarla con la data di emissione dell’atto.
- L’emissione dell’avviso prima dei 60 giorni non comporta automaticamente la validità dell’atto: l’Ufficio deve indicare nell’atto motivi di urgenza specifici e concreti.
- La mera indicazione di formule generiche, come esigenze organizzative o imminente scadenza dei termini, può non essere sufficiente se non accompagnata da una concreta dimostrazione dell’urgenza.
- L’onere di provare le ragioni che giustificano la deroga al termine dilatorio grava sull’Amministrazione finanziaria.
- Se il termine è stato violato senza urgenza adeguatamente provata, il contribuente può chiedere l’annullamento dell’avviso per violazione dello Statuto dei diritti del contribuente.
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