Cassazione Penale, Sentenza n. 16263/2026 del 05/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva sostenendo, con tre motivi: (1) erronea applicazione della legge penale e carenza di elementi per la responsabilità dell'extraneus, lamentando l'assenza di accertamento di un accordo criminoso, di un contributo concorsuale e del dolo specifico del concorso; ha inoltre evidenziato di avere legittimamente promosso istanza di fallimento e di aver poi sottoscritto una transazione con la curatela; (2) violazione del principio di correlazione fra fatto contestato e fatto ritenuto, perché era stato contestato quale amministratore di fatto ma condannato come concorrente esterno; (3) carenza di motivazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento, sostenendo che parte dell'importo spettasse a titolo di compenso professionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla violazione del principio di correlazione, perché la condotta sostanziale contestata (la distrazione di 115.000 euro) è rimasta la stessa e la riqualificazione del ruolo a concorrente esterno non ha creato incertezza sull'oggetto dell'imputazione né ha pregiudicato il diritto di difesa. Il primo motivo è stato rigettato in quanto le corti di merito hanno dato valutazione logica e specifica: la proposizione dell'istanza di fallimento e la successiva transazione sono state interpretate come modalità fraudolenta per prelevare dalle casse sociali l'importo di 115.000 euro che, di fatto, doveva alla società Energy Break s.a.s. (collegata all'amministratore di fatto Ligato) e non alla fallita. La Corte ha condiviso che il ricorrente era consapevole dell'insolvenza (avendo promosso l'istanza di fallimento). Il terzo motivo è stato respinto: non essendo emerso un credito dovuto dal fallito al ricorrente, la somma distratta doveva essere accolta a favore della parte civile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; le spese di parte civile non sono state liquidate per il mancato rispetto, da parte della stessa, del termine di deposito delle conclusioni previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 43 cod. pen.
Citato congiuntamente ad altri articoli per richiamare i principi sul dolo e sulla partecipazione al reato; la Corte ha ritenuto che la responsabilità dell'extraneus possa essere desunta dalla complessiva condotta e dalle circostanze (ad es. la promozione dell'istanza di fallimento), quando emergano elementi di contributo e consapevolezza.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla partecipazione al reato: la Corte ha applicato il principio che la responsabilità per concorso di persone è valutabile anche quando l'imputato sia qualificato come concorrente esterno, se resta identica la condotta distrattiva ascritta.
art. 223, comma 1, legge fallimentare
Norma rilevante per la fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva; la Corte ha interpretato gli atti (trasferimenti e transazione) come operazioni finalizzate alla distrazione di patrimonio dalla fallita.
art. 216, commi 1, n. 1) e n. 3), legge fallimentare
Richiamati in relazione agli illeciti fallimentari configurabili: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi della distrazione patrimoniale e dell'asserita fraudolenta restituzione a soggetti diversi dalla fallita.
art. 192 cod. proc. pen.
Citonato nella censura processuale sull'inutilizzabilità e inammissibilità di prove o atti; la Corte non ha accolto tali censure e ha ritenuto le risultanze acquisite utilizzabili.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nel quadro della correlazione tra contestazione e sentenza: la Corte ha applicato la giurisprudenza che consente la riqualificazione giuridica del fatto purché la trasformazione non implichi mutamento radicale degli elementi essenziali e non pregiudichi la difesa.
art. 111, comma terzo, Cost.
Richiamato per il principio del diritto al contraddittorio: la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa sia stato rispettato nonostante la riqualificazione, essendo stata garantita la possibilità di esercitare pienamente la difesa e proporre impugnazioni.
art. 6 CEDU
Evocato in relazione ai diritti della difesa e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto compatibile la procedura seguita con i principi di equo processo sanciti dalla CEDU.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Applicato per escludere la liquidazione delle spese alla parte civile che non ha depositato le proprie conclusioni entro il termine di 15 giorni prima dell'adunanza camerale; la Corte ha negato la liquidazione per inottemperanza a tale termine.
Massime di principio
- La riqualificazione della posizione dell'imputato (es. da amministratore di fatto a concorrente esterno) non comporta automaticamente violazione del principio di correlazione se la condotta materiale contestata rimane la stessa e la difesa ha avuto concreta possibilità di esercitarsi.
- La proposizione di un'istanza di fallimento e la partecipazione a successiva transazione possono essere valutate, in base alla loro concreta modalità, come elementi indiziari rilevanti della consapevolezza dello stato di insolvenza e del dolo, specie se combinati con la destinazione effettiva delle somme a soggetti diversi dalla fallita.
- La responsabilità dell'extraneus per bancarotta fraudolenta richiede prova del contributo al risultato e del dolo del concorso, ma tali elementi possono essere desunti dalle circostanze e dall'insieme della condotta (comportamenti postumi, transazioni, destinatari dei pagamenti).
- Se non è dimostrato un credito effettivo e dovuto nei confronti della società fallita, somme percepite successivamente non possono essere giustificate come compensi professionali e possono formare oggetto di restituzione o risarcimento a favore della massa fallimentare o della parte civile.
- In ambito processuale, il mancato rispetto di termini specifici per il deposito delle conclusioni può comportare la decadenza o la perdita di benefici (ad es. la liquidazione delle spese) a favore della parte che non ha osservato il termine.
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