Cassazione Penale, Sentenza n. 20919/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva un unico, complesso motivo di vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilita penale per piu capi (in particolare capi A) a G)), contestando l'identificazione del Floris e la consistenza degli indizi. La difesa ha sostenuto che la Corte di appello si e limitata a richiamare la motivazione del Tribunale senza spiegare in quali elementi specifici si fondasse la condanna; ha chiesto di precisare gli indizi relativi ai singoli episodi (trasporto, contenuto delle spedizioni), ha evidenziato l'assenza del nome di Floris in alcuni episodi e il possibile uso del trasporto di fiori come copertura lecita, ha censurato l'utilizzo dei tabulati telefonici, degli 'squilli a vuoto' e l'assenza di riscontri bancari o intercettazioni. In definitiva la difesa ha ritenuto che la prova indiziaria non raggiungesse la consistenza richiesta dall'art. 192, comma 2, c.p.p., e che la condanna per il delitto associativo fosse ingiustificata e basata su mere congetture.
La decisione
Il ricorso e stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero per larghissima parte contestazioni di merito e di fatto gia svolte in sede di merito e non dedotte con la specificita richiesta per il sindacato di legittimita. La Corte ha richiamato i limiti del controllo di legittimita (art. 606 c.p.p. e art. 581 c.p.p.), sottolineando che non e consentita una riconsiderazione dei valutazioni probatorie dei giudici di merito. Ha ritenuto invece la motivazione della Corte d'appello immune da vizi logici: i giudici di merito hanno ricostruito un modus operandi ripetitivo, collegando utenze telefoniche, tabulati, geolocalizzazioni, 'squilli a vuoto' e coincidenze con spostamenti del Floris, nonche il precedente episodio del 4 ottobre 2013 (trasporto e sequestro di 25 kg di cocaina) definitivamente accertato dalla sentenza n. 42613 della Quarta Sezione, come elemento corroborante. La Cassazione ha confermato la possibilita di desumere la partecipazione al reato associativo dalla reiterata partecipazione ai reati-fine e dall'apporto operativo del ricorrente. In conseguenza dell'inammissibilita e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e stata condannata la parte al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23
Richiesta/requisitoria del Pubblico Ministero redatta ai sensi della norma; citata come riferimento formale alla requisitoria del sostituto procuratore generale.
codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Riferimento al principio di sufficienza della prova indiziaria: la difesa ha invocato tale norma per sostenere che gli indizi non avevano la consistenza richiesta; la Corte ha ritenuto invece che, nella valutazione complessiva e logica degli elementi indiziari, la prova fosse sufficiente.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
La Corte ha applicato il principio che il vizio di motivazione dedotto in cassazione deve risultare dall'atto impugnato (deve essere 'interno' alla sentenza) e che non e consentita la riesamina in fatto del materiale probatorio; il sindacato di legittimita e quindi limitato a vizi di contraddittorieta, manifesta illogicita o carenza essenziale della motivazione come desumibili dalla sentenza impugnata.
codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. c
Citata a fondamento del principio secondo cui la parte deve dedurre in modo specifico il vizio di motivazione e non puo formulare censure generiche o alternative; la Corte non puo far selezione di possibili vizi non specificati dalla parte.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina gli effetti dell'inammissibilita del ricorso, ivi compresa la condanna alle spese e la possibilita di irrogare una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente; la Corte ha applicato l'art. 616 condannando al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74
Riferimento alle norme sostanziali in materia di stupefacenti contestate all'imputato (art. 73 reati in materia di sostanze stupefacenti, art. 74 aggravanti); la Corte ha confermato la ricostruzione dei fatti in relazione a tali disposizioni nei capi ritenuti provati.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti: i motivi che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi di fatto o in una richiesta di riconsiderazione probatoria sono inammissibili.
- Per dedurre un vizio di motivazione in cassazione e necessario un’esposizione specifica: indicare i passaggi della sentenza che si ritengono contraddittori o illogici e spiegare le conseguenze essenziali di tali vizi sulla decisione.
- La motivazione e ritenuta viziata solo se il contrasto tra i diversi passi della sentenza e tale da escludere reciprocamente le conclusioni (contraddittorieta insanabile) o se vi e una manifesta illogicita o carenza essenziale che compromette l'intero impianto argomentativo.
- La prova indiziaria puo essere idonea a fondare una condanna se gli indizi, valutati nel loro complesso e secondo logica, costituiscono un quadro coerente e significativo; singoli elementi deboli possono essere compensati dalla consistenza del sistema indiziario complessivo.
- L'esistenza di un precedente episodio comprovato con lo stesso modus operandi puo rafforzare la valutazione dei giudici rispetto ad altri episodi analoghi, specie quando emergono ripetitivita, ruoli ricorrenti e meccanismi criptici (es. uso di utenze dedicate, squilli a vuoto, coperture commerciali).
- Per la prova del reato associativo, la ripetuta partecipazione a reati-fine in concorso con altri puo costituire indizio qualificato di adesione al sodalizio, salvo prova contraria che dimostri l'assenza di un vincolo preesistente; la mera limitata durata dei rapporti non e in genere idonea a escludere la partecipazione.
- Quando si contestano acquisizioni come l'analisi dei tabulati o il riconoscimento vocale, la parte che impugna dovrebbe indicare elementi specifici (es. errori nella lettura, alternative probatorie concrete, richiesta di perizia fonica) per ostacolare l'apprezzamento probatorio dei giudici di merito.
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