Sentenza del 23/02/2022 n. 817 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso in appello - Pedissequa copiatura dell'atto di controdeduzioni di primo grado - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in appello per difetto dei motivi specifici di impugnazione. Di conseguenza la decisione di primo grado resta efficace e definitiva rispetto alle parti censurate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'appello si sostanzia in una pedissequa copiatura, nella parte in diritto, dell'atto di controdeduzioni presentato nel giudizio di primo grado e quindi manca dei motivi specifici di impugnazione richiesti dall'art. 53, co. 1, del d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 53, co. 1
L'art. 53, co. 1 impone che l'impugnazione in appello contenga i motivi specifici di gravame; la mera riproduzione delle controdeduzioni di primo grado non soddisfa il requisito di specificità e determina l'inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- In appello è necessario indicare esplicitamente i motivi di impugnazione e come la sentenza di primo grado abbia errato nella valutazione di fatto o di diritto; la copia pedissequa delle memorie di primo grado non è sufficiente.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve formulare ragioni nuove o parametrare chiaramente le censure rispetto ai punti decisionali della sentenza impugnata, evidenziando l'errore specifico contestato.
- Il difetto di specificità dei motivi può essere rilevato d'ufficio dal giudice e comporta l'immediata dichiarazione di inammissibilità dell'appello senza entrare nel merito.
- La parte resistente (contribuente) che ha ottenuto la conferma dell'atto di primo grado beneficia della conservazione degli effetti della sentenza se l'appello avverso risulta inammissibile.
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