Cassazione Penale, Sentenza n. 03584/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi i ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rapina aggravata e lesioni aggravate, deducendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere sussistente l'aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 1) c.p. (aver agito in più persone riunite). Sostengono che non è sufficiente la mera compresenza sul luogo: è necessario un contributo causale effettivo o un rafforzamento intimidatorio percepito dalla vittima; lamentano che la vittima non avrebbe notato la presenza dell'Ighedosa durante la violenza e che quest'ultimo sarebbe rimasto in disparte, senza contribuire materialmente all'azione violenta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui l'aggravante delle più persone riunite richiede la presenza simultanea, nota alla vittima, di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia, potendo la presenza del complice essere interpretata come rafforzamento dell'effetto intimidatorio. La Cassazione ha condiviso la valutazione della Corte d'appello che, sulla base delle dichiarazioni della parte offesa e delle immagini di videosorveglianza, ha dedotto che l'Ighedosa comparve nell'immediato e fu percepito dalla vittima, trovandosi in posizione idonea a intervenire. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi della sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale, ciascuno è stato condannato in via equitativa a versare euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, terzo comma, n. 1) c.p.
L'aggravante delle "più persone riunite" richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia; la mera presenza di un complice può valere come rafforzamento dell'efficacia intimidatoria anche se non interviene materialmente
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Stabilisce limiti e criteri per l'imposizione di somme a titolo di ammenda per ricorsi infondati: la corte può disporre il versamento alla cassa delle ammende purché non si ritenga che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in applicazione di tale principio la Cassazione ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000 per ciascun ricorrente
Massime di principio
- Per l'aggravante delle "più persone riunite" è decisivo che la vittima abbia effettiva consapevolezza, al momento della violenza o minaccia, della presenza di almeno due persone: la prova può essere fornita anche da immagini video integrate dalle dichiarazioni della parte offesa
- La posizione del complice (ad esempio alle spalle del gruppo, con possibilità di intervenire) e il fatto che tenga in mano effetti personali del coimputato possono essere interpretati come idonei a rafforzare l'effetto intimidatorio, anche in assenza di un intervento materiale
- La difesa dovrebbe tempestivamente contestare la percezione della vittima della presenza del complice e l'effettivo contributo causale di quest'ultimo; contestazioni basate solo su mera presenza successiva risultano fragili se esistono elementi probatori (video, dichiarazioni) contrari
- In sede di Cassazione è difficile ottenere l'annullamento per questioni di valutazione delle prove se la Corte d'appello ha motivato adeguatamente e richiamato fonti probatorie; i ricorsi che non affrontano profili di diritto ben definiti rischiano l'inammissibilità e conseguenti condanne alle spese e ammende
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile possono essere disposte sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se non risulta che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03324/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03327/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03328/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03329/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03330/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03331/2026 del 28/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →