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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03584/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Entrambi i ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rapina aggravata e lesioni aggravate, deducendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere sussistente l'aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 1) c.p. (aver agito in più persone riunite). Sostengono che non è sufficiente la mera compresenza sul luogo: è necessario un contributo causale effettivo o un rafforzamento intimidatorio percepito dalla vittima; lamentano che la vittima non avrebbe notato la presenza dell'Ighedosa durante la violenza e che quest'ultimo sarebbe rimasto in disparte, senza contribuire materialmente all'azione violenta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui l'aggravante delle più persone riunite richiede la presenza simultanea, nota alla vittima, di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia, potendo la presenza del complice essere interpretata come rafforzamento dell'effetto intimidatorio. La Cassazione ha condiviso la valutazione della Corte d'appello che, sulla base delle dichiarazioni della parte offesa e delle immagini di videosorveglianza, ha dedotto che l'Ighedosa comparve nell'immediato e fu percepito dalla vittima, trovandosi in posizione idonea a intervenire. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi della sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale, ciascuno è stato condannato in via equitativa a versare euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, terzo comma, n. 1) c.p.

    L'aggravante delle "più persone riunite" richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia; la mera presenza di un complice può valere come rafforzamento dell'efficacia intimidatoria anche se non interviene materialmente

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Stabilisce limiti e criteri per l'imposizione di somme a titolo di ammenda per ricorsi infondati: la corte può disporre il versamento alla cassa delle ammende purché non si ritenga che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in applicazione di tale principio la Cassazione ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000 per ciascun ricorrente

Massime di principio

  • Per l'aggravante delle "più persone riunite" è decisivo che la vittima abbia effettiva consapevolezza, al momento della violenza o minaccia, della presenza di almeno due persone: la prova può essere fornita anche da immagini video integrate dalle dichiarazioni della parte offesa
  • La posizione del complice (ad esempio alle spalle del gruppo, con possibilità di intervenire) e il fatto che tenga in mano effetti personali del coimputato possono essere interpretati come idonei a rafforzare l'effetto intimidatorio, anche in assenza di un intervento materiale
  • La difesa dovrebbe tempestivamente contestare la percezione della vittima della presenza del complice e l'effettivo contributo causale di quest'ultimo; contestazioni basate solo su mera presenza successiva risultano fragili se esistono elementi probatori (video, dichiarazioni) contrari
  • In sede di Cassazione è difficile ottenere l'annullamento per questioni di valutazione delle prove se la Corte d'appello ha motivato adeguatamente e richiamato fonti probatorie; i ricorsi che non affrontano profili di diritto ben definiti rischiano l'inammissibilità e conseguenti condanne alle spese e ammende
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile possono essere disposte sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se non risulta che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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