Sentenza del 17/03/2016 n. 1416 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazioni e comunicazioni - Cartella di pagamento - Giudicato - Rilevanza - Prescrizione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il termine entro il quale poteva essere notificata la cartella di pagamento dopo che la legittimità dell'accertamento del reddito era stata definitivamente accertata con una decisione passata in giudicato. Il ricorrente sosteneva che dovesse applicarsi un termine più breve previsto per la riscossione, mentre la tesi accolta ha riconosciuto l'effetto del giudicato sostanziale.
La decisione
La definitività della decisione sull'accertamento del reddito ha trasformato il credito tributario in un'obbligazione accertata con sentenza passata in giudicato. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2953 c.c., il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, decorrente dal giudicato, entro il quale la cartella può essere notificata. La prescrizione, pertanto, non è stata ritenuta maturata ove la notifica sia avvenuta entro tale termine.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
Il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa e rende definitiva la decisione sull'accertamento del rapporto tributario.
Art. 2953 c.c.
Quando un diritto è stato accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione applicabile diventa quello ordinario decennale, anche se in precedenza era previsto un termine più breve.
Art. 17 d.P.R. n. 602/1973
La disciplina dei termini per la formazione e la riscossione dei ruoli deve essere coordinata con l'effetto del giudicato; una volta definitivamente accertata la pretesa, opera il termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
Massime di principio
- Quando l'esistenza o la legittimità di un debito tributario è definitivamente accertata da una sentenza passata in giudicato, il credito è assistito dal termine ordinario decennale di prescrizione.
- Il giudicato può sostituire un precedente termine prescrizionale più breve con quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
- Per valutare la tempestività di una cartella o di un atto di riscossione occorre verificare la data del passaggio in giudicato e calcolare da essa il termine decennale, salvo eventuali cause di interruzione o sospensione.
- La sola contestazione della tardività della cartella non è sufficiente se l'amministrazione dimostra che la pretesa tributaria era stata definitivamente accertata e che l'atto è stato notificato entro il termine decennale.
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