Cassazione Civile, Sentenza n. 8158/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
il ricorso alla Corte di cassazione censura, tra l'altro, l'omesso esame da parte della Commissione Tributaria Regionale della documentazione prodotta in appello atta a dimostrare la data di ricezione dell'avviso impugnato (busta contenente l'avviso e rapporto telematico delle Poste Italiane), la declaratoria d'inammissibilità del ricorso introduttivo nonostante il Comune non avesse contestato la tempestività, la sussistenza di una 'sentenza a sorpresa' e, infine, gravi vizi motivazionali e contraddittorietà della decisione d'appello.
La decisione
la Corte di cassazione ha accolto parte dei motivi: ha ritenuto fondate la prima e la seconda censura, la prima parte del terzo motivo (relativa all'illegittima declaratoria d'inammissibilità senza contestazione della tempestività da parte del Comune) e il quinto motivo (anomala e contraddittoria motivazione). Ha invece respinto l'ultima parte del terzo motivo (sulla 'sentenza a sorpresa') e il sesto motivo; ha assorbito gli altri motivi. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
strumento di sindacato per la Cassazione: il vizio di omesso esame di documenti decisivi è rilevante ai sensi del n.3; la riformulazione del n.5 consente la cassazione per motivazione contraddittoria o illogica
d.lgs. n. 546 del 1992
se sorgano contestazioni sulla regolarità formale dell'atto il giudice tributario deve ordinare l'esibizione degli originali, possibilità che attenua l'applicazione automatica della sanzione di inammissibilità
art. 101 c.p.c.
l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio serve a evitare decisioni 'a sorpresa', ma vale per questioni rilevate d'ufficio non per quelle già dedotte dalle parti
art. 111 Cost.
garantisce il diritto al giusto processo e il contraddittorio, invocato nel bilanciamento delle regole processuali tributarie
art. 384 cod. proc. civ.
principio di diritto richiamato circa l'obbligo di stimolare il contraddittorio e la nozione di 'questioni rilevabili d'ufficio' rispetto alle eccezioni già sollevate dalle parti
Corte Costituzionale
sentenze nn. 189 del 2000 e 520 del 2002
le norme processuali tributarie devono essere interpretate in armonia con i valori della tutela delle parti e della parità, evitando inammissibilità irragionevoli
Corte di cassazione (giurisprudenza richiamata)
es. Cass. nn. 20612/2016, 26560/2014, 10209/2017, 13061/2017, 14420/2010
orientamenti secondo i quali: (i) le previsioni di inammissibilità vanno interpretate restrittivamente; (ii) se la parte resistente contesta la tempestività il contribuente deve provare la data di notifica; (iii) il giudice ha l'obbligo di esibizione/originali se vi è contestazione
Massime di principio
- Se il contribuente produce documenti idonei a provare la data di ricezione della notifica, tali documenti devono essere esaminati dalla commissione; l'omissione costituisce vizio rilevante ai fini di cassazione.
- La declaratoria d'inammissibilità del ricorso introduttivo non può essere pronunciata d'ufficio quando la parte resistente non abbia contestato la tempestività: le ipotesi di inammissibilità vanno interpretate restrittivamente.
- Se la parte resistente contesta la tempestività della proposizione del ricorso, incombe sul contribuente l'onere di provare la data di notifica; in presenza di contestazione il giudice deve ordinare l'esibizione degli originali ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992.
- L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio si applica alle questioni rilevate d'ufficio ma non si estende alle eccezioni già introdotte dalle parti; dunque non ogni mancato contraddittorio integra 'sentenza a sorpresa'.
- Una motivazione contraddittoria o priva di logicità essenziale rende la sentenza nulla e giustifica la cassazione con rinvio: il giudice deve rendere percepibile l'iter logico-argomentativo che ha condotto alla decisione.
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