Sentenza del 28/07/2015 n. 4402 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Atto impositivo - Opposizione - Onere probatorio - Incombenza - Amministrazione finanziaria - Contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione afferma che l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare i fatti e le circostanze posti a fondamento dell'atto impositivo. Non è ammissibile imporre al contribuente la prova negativa dell'inesistenza dei fatti costitutivi quando questi siano stati soltanto affermati, ma non provati, nell'atto. Il principio comporta quindi l'accoglimento della contestazione relativa all'insufficienza dell'onere probatorio dell'Amministrazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio di opposizione a un atto impositivo, il contribuente contesta che l'Amministrazione finanziaria possa fondare la pretesa tributaria su fatti costitutivi dell'obbligazione non adeguatamente dimostrati, trasferendo sul contribuente l'onere di provare l'inesistenza di tali fatti. In applicazione dell'art. 2697 c.c., spetta invece all'Amministrazione provare sia l'an debeatur, cioè l'esistenza del presupposto dell'obbligazione tributaria, sia il quantum debeatur, cioè l'ammontare richiesto.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nel contenzioso tributario, la norma impone all'Amministrazione finanziaria, soggetto che pretende il pagamento del tributo, di provare l'esistenza e l'entità dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria. Il contribuente non può essere gravato della prova negativa dell'inesistenza di fatti semplicemente affermati dall'Amministrazione e non dimostrati.
Massime di principio
- In un giudizio contro un atto impositivo, l'Amministrazione finanziaria deve provare in modo concreto sia il presupposto del tributo sia la quantificazione della pretesa.
- Il contribuente non deve dimostrare l'inesistenza di fatti costitutivi che l'Amministrazione si sia limitata ad affermare senza fornire adeguati elementi probatori.
- Un atto impositivo privo di prova sufficiente sui fatti posti a base della pretesa può essere contestato per violazione dell'onere probatorio.
- L'onere della prova non equivale a un generico obbligo di collaborazione del contribuente: eventuali richieste di prova contraria diventano rilevanti solo dopo che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere principale.
- La regola opera in generale, ma la sua concreta applicazione può dipendere dal tipo di accertamento, dalla documentazione disponibile e dalle specifiche presunzioni previste dalla legge.
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