Ordinanza n. 674/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della richiesta ex art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, notificato il 27 settembre 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Cremona con cui è stata rigettata una richiesta presentata ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998. Nel corso del giudizio il Collegio aveva disposto, con ordinanza n. 30 del 15 gennaio 2026, l’acquisizione della documentazione relativa al procedimento presso la Prefettura di Cremona e il deposito, da parte della Prefettura di Siena, del contratto di soggiorno sottoscritto dal ricorrente con un’azienda agricola, oltre a dettagliate relazioni sui procedimenti istruiti. Le amministrazioni non hanno adempiuto all’ordinanza istruttoria, poiché essa non era stata loro trasmessa né presso il domicilio reale né, direttamente, tramite la difesa erariale, benché quest’ultima ne fosse stata informata.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né la domanda cautelare. Ha disposto nuovi incombenti istruttori, ordinando che la presente ordinanza e l’ordinanza n. 30/2026 siano trasmesse alle Prefetture di Cremona e di Siena anche presso il loro domicilio reale. Ha assegnato alle amministrazioni un nuovo termine ultimativo, fissato al 4 giugno 2026, per depositare la documentazione e le relazioni già richieste. Il Collegio ha precisato che l’eventuale perdurante inottemperanza costituirà argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e sarà valutata anche ai fini della regolazione delle spese di lite. La prosecuzione della trattazione della domanda cautelare è stata fissata all’udienza camerale del 24 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa della richiesta amministrativa rigettata e quindi dell’atto impugnato; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto sostanziale.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La perdurante mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice quale argomento di prova.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione non adempie a un’ordinanza istruttoria per mancata o irregolare trasmissione del provvedimento, il giudice può rinnovare l’ordine disponendo la comunicazione anche presso il domicilio reale dell’amministrazione interessata.
- La perdurante inottemperanza a un ordine istruttorio del giudice amministrativo può essere valutata come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può rilevare anche nella successiva regolazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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