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Sentenza

Sentenza del 16/04/2018 n. 1062 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato il verbale di pignoramento di tre veicoli, eseguito per un presunto debito tributario di euro 55.575,82. Ha contestato, tra l’altro, la giurisdizione tributaria, l’inesistenza o invalidità della notifica dell’atto presupposto, il disconoscimento delle copie delle relate di notifica, il deposito tardivo della documentazione, l’errata indicazione dell’atto presupposto e l’illegittimità del pignoramento. La questione decisiva ha riguardato la notifica dell’intimazione di pagamento e, in particolare, l’invio della comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale tramite un servizio di posta privata anziché tramite il servizio pubblico.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del contribuente. Ha ritenuto inesistente l’intera procedura di notifica dell’atto presupposto, poiché la comunicazione di avvenuto deposito, fase integrante del procedimento notificatorio, era stata spedita tramite posta privata. L’inesistenza della notifica dell’atto presupposto si è riflessa sull’atto conseguente, determinando l’illegittimità del verbale di pignoramento. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate assorbite. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2719 del codice civile

    La norma è stata richiamata dal contribuente per contestare la conformità delle copie fotostatiche dei documenti relativi alla notifica; tuttavia, la decisione è stata definita sulla base dell’inesistenza della notifica e non su questo specifico motivo.

  • Norme sulla notificazione degli atti tramite servizio pubblico e deposito presso la casa comunale

    La comunicazione dell’avvenuto deposito presso la casa comunale costituisce una fase integrante della procedura notificatoria e deve essere eseguita tramite il servizio postale pubblico. L’utilizzo di un servizio di posta privata è stato ritenuto causa di inesistenza della notifica nel suo complesso.

Massime di principio

  • Quando un atto esecutivo tributario dipende da un atto presupposto, la regolarità della notifica di quest’ultimo è una verifica preliminare e decisiva.
  • Se la procedura di notifica prevede più fasi, l’irregolarità o l’inesistenza di una fase essenziale può compromettere l’intero procedimento notificatorio.
  • La comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale non è un adempimento meramente accessorio: deve essere eseguita secondo le modalità previste dalla legge.
  • L’utilizzo di un servizio di posta privata, quando la legge richiede il servizio pubblico, può determinare l’inesistenza della notifica e non una semplice irregolarità sanabile.
  • L’inesistenza della notifica dell’atto presupposto può travolgere anche l’atto esecutivo successivo, come un pignoramento, rendendolo illegittimo.
  • In presenza di un vizio radicale della notifica, il giudice può accogliere il ricorso senza esaminare le ulteriori contestazioni, ritenute assorbite.

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