Cassazione Civile, Ordinanza n. 19582/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia originava da una domanda avente ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza dell’indebito con riferimento a ratei di indennità di disoccupazione ordinaria e ad assegni per il nucleo familiare percepiti in un determinato periodo. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto e aveva posto le spese dei gradi di merito a carico della parte soccombente. In cassazione la ricorrente deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo che nell’atto introduttivo era stata resa dichiarazione conforme ai requisiti di forma e contenuto richiesti dalla norma e che, quindi, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiararla esente dal pagamento delle spese processuali, non potendo applicare il criterio ordinario della soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha dichiarato la ricorrente esente dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. Ha inoltre condannato l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, con liquidazione di compensi, spese generali, esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 152 disp. att. c.p.c.
con riferimento all'art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Se la parte ha reso una dichiarazione conforme ai requisiti richiesti dalla norma, opera l’esenzione dal pagamento delle spese processuali; il giudice di merito non può disapplicare tale esenzione applicando il criterio ordinario della soccombenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali, quando la parte abbia formulato la dichiarazione prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c. in modo conforme ai requisiti di legge, il giudice deve riconoscere l’esenzione dalle spese processuali.
- La statuizione sulle spese resa in violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. è censurabile in cassazione per violazione di legge.
- Quando la questione riguarda solo la regolazione delle spese e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito sulla debenza delle spese.
Come è indicizzato
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