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Sentenza

Sentenza del 16/11/2020 n. 3543 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Ires - Irap - Agevolazioni ed Esenzioni - Accolto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto: è stato ritenuto che il contribuente può fruire delle agevolazioni per investimenti ambientali anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8‑bis del d.P.R. 322/1998, e che tali agevolazioni spettano altresì alla società agricola che determina il reddito su base catastale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha chiesto il riconoscimento delle agevolazioni previste per investimenti ambientali in materia di IRES e IRAP, avvalendosi di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8‑bis del d.P.R. 322/1998; l'Amministrazione aveva contestato la possibilità di utilizzare tale modalità e/o l'idoneità della società agricola che determina il reddito su base catastale a beneficiare delle agevolazioni.

Norme richiamate

  • d.P.R. 322/1998, art. 2 co. 8-bis

    L'art. 2, comma 8‑bis consente la presentazione di una dichiarazione integrativa per fruire di agevolazioni fiscali; la norma è stata interpretata in senso favorevole al contribuente, ammettendo l'accesso alle agevolazioni per investimenti ambientali anche mediante tale procedura.

Massime di principio

  • La presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8‑bis del d.P.R. 322/1998 può essere valida per ottenere agevolazioni fiscali non riconosciute in origine, purché rispettati i requisiti sostanziali e formali previsti dalla normativa.
  • Le agevolazioni per investimenti ambientali possono riguardare sia l'imposizione IRES sia l'IRAP; occorre verificare la compatibilità specifica della misura agevolativa con entrambe le imposte.
  • Le società agricole che determinano il reddito su base catastale non sono automaticamente escluse dalle agevolazioni previste per investimenti ambientali: va valutata la disciplina agevolativa e la sua applicabilità alla particolare forma di determinazione del reddito.
  • In situazioni analoghe è importante presentare documentazione probatoria completa sugli investimenti e sulla sussistenza dei requisiti (natura dell'investimento, dati temporali, importi), e usare la dichiarazione integrativa entro i termini e secondo le modalità previste per evitare eccezioni procedurali.
  • Pur essendo possibile il ricorso alla dichiarazione integrativa, è consigliabile verificare il rischio di accertamenti successivi e considerare la possibilità di contenzioso amministrativo se l'Amministrazione neghi l'agevolazione; la giurisprudenza può confermare l'interpretazione favorevole al contribuente quando la norma consente esplicitamente l'integrazione dichiarativa.

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