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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/932

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/932 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zagorski puran (IGP)]

Normativa europea32016R0932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive la denominazione "Zagorski puran" nel registro delle IGP dell'Unione europea, riconoscendone la protezione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione avviene poiché la domanda presentata dalla Croazia era stata pubblicata e non sono state notificate opposizioni nei termini. Il prodotto registrato è classificato come carne fresca (e frattaglie).

Iscrizione della denominazione "Zagorski puran" nel registro delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta "Zagorski puran" e, in concreto, al prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, con applicazione diretta e obbligatoria dalla data di entrata in vigore del regolamento. Non disciplina esclusioni specifiche oltre al meccanismo generale di registrazione previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Iscrizione della denominazione "Zagorski puran" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/932 della Commissione provvede alla registrazione della denominazione "Zagorski puran" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L'atto è adottato nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia e in assenza di opposizioni.

Base normativa e iter di registrazione

La Commissione richiama l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l'adozione del regolamento. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento e che non era stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51. Da tali presupposti deriva l'obbligo di procedere alla registrazione della denominazione.

Oggetto della protezione e classificazione del prodotto

L'articolo 1 stabilisce che "Zagorski puran" è registrato come IGP. La denominazione identifica un prodotto rientrante nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, atto che disciplina le modalità di applicazione del regolamento sui regimi di qualità.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme in tutta l'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Zagorski puran" come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione è adottata in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e in assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualitàindicazioni geografichetutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

Testo integrale

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