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Ordinanza

Ordinanza n. 60/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, assunto a firma congiunta del Comune di -OMISSIS- e dell’AST di -OMISSIS-, avente ad oggetto “Progetto Individuale a favore della persona con disabilità sig. -OMISSIS-”, predisposto ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 328/2000 in favore del sig. -OMISSIS-; per quanto occorrer possa, della comunicazione del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “riscontro note PEC del 28/05/2025 e del 09/07/2025 relative al sig. -OMISSIS-”; di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché non noto a parte ricorrente; e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione del provvedimento impugnato, nella misura che ci si riserva di determinare in corso di giudizio, con condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento, in favore di parte ricorrente, dei danni derivanti dall’esecuzione del provvedimento impugnato, nella misura che ci si riserva di determinare in corso di giudizio; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 febbraio 2026: del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, a firma congiunta del Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di -OMISSIS- e del Direttore del Servizio UMEA dell’AST di -OMISSIS-, avente ad oggetto “Progetto Individuale a favore della persona con disabilità sig. -OMISSIS-”, comunicato a mezzo PEC in pari data; e per l’accertamento del diritto del sig. -OMISSIS- a vedersi riconosciuto e attuato un Progetto Individuale completo, integrato e personalizzato conforme alla vigente normativa, corrispondente alle sue effettive necessità, con condanna delle Amministrazioni intimate a strutturare e attivare un Progetto Individuale completo, integrato e personalizzato conforme alla vigente normativa, corrispondente alle effettive necessità del sig. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202500744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento congiunto di approvazione e successiva dichiarazione di inefficacia di un Progetto Individuale ex art. 14 l. 328/2000 per persona con disabilità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministratore di sostegno)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il Progetto Individuale predisposto congiuntamente dal Comune e dall’Azienda Sanitaria Territoriale in favore della persona con disabilità rappresentata, chiedendone l’annullamento previa sospensione e il risarcimento dei danni derivanti dalla sua esecuzione. Con motivi aggiunti ha impugnato un successivo provvedimento, comunicato il 12 febbraio 2026, con cui le amministrazioni hanno dichiarato inefficace il progetto precedentemente trasmesso, motivando tale effetto con la mancata sottoscrizione dell’amministratore di sostegno e con la proposizione del ricorso. È stato inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’elaborazione e all’attuazione di un progetto individuale completo, integrato e personalizzato, conforme alla normativa vigente e corrispondente alle effettive necessità della persona con disabilità, nonché la condanna delle amministrazioni a strutturarlo e attivarlo. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente, allo stato e salva la successiva delibazione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile. Ha sospeso il provvedimento impugnato con motivi aggiunti, che aveva dichiarato inefficace il progetto individuale per la mancata sottoscrizione dell’amministratore di sostegno e per la proposizione del ricorso. Ha ordinato alle amministrazioni di riesaminare, in contraddittorio con gli interessati, le parti del progetto sulle quali non era stato raggiunto un accordo, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Nel riesame dovrà essere valutata in particolare la necessità di garantire il servizio di trasporto per raggiungere le sedi di svolgimento del progetto non accessibili a piedi dalla residenza della persona con disabilità e per il rientro a casa, con oneri provvisoriamente a carico del Comune, salva la decisione di merito sull’eventuale compartecipazione familiare. Le parti del progetto già concordate devono essere immediatamente attuate. Il servizio di trasporto deve essere garantito sin da subito, nelle more del riesame, con spese provvisoriamente a carico del Comune. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito del 19 novembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 328/2000

    Progetto Individuale a favore della persona con disabilità

    La norma costituisce la base normativa del progetto individuale oggetto della controversia; l’ordinanza impone, in via cautelare, che il progetto sia riesaminato e attuato in modo integrato e corrispondente alle necessità della persona con disabilità.

  • art. 55 c.p.a.

    È la disposizione applicata per concedere le misure cautelari, ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la dichiarazione di inefficacia di un progetto individuale per persona con disabilità, fondata sulla mancata sottoscrizione dell’amministratore di sostegno e sulla proposizione del ricorso, può essere sospesa quando risulti un pregiudizio grave e irreparabile per la continuità degli interventi programmati.
  • Nel riesame cautelarmente disposto di un progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000, le amministrazioni devono operare in contraddittorio con gli interessati sulle parti non concordate e assicurare che il progetto sia completo, integrato, personalizzato e adeguato alle effettive necessità della persona con disabilità.
  • Le parti di un progetto individuale già oggetto di accordo devono essere immediatamente attuate, anche se altre componenti del progetto sono sottoposte a riesame.
  • In via cautelare, il servizio di trasporto necessario per consentire alla persona con disabilità di raggiungere sedi progettuali non accessibili a piedi dalla propria residenza e di rientrare a casa può essere posto provvisoriamente a carico del Comune, salva la successiva decisione di merito sull’eventuale compartecipazione della famiglia.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiTutela cautelare
RamiSanitàServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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