Cassazione Civile, Ordinanza n. 06292/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex l. n. 89/2001 proposta da una società ammessa al passivo chirografario di un fallimento durato dal 2003 al 2023. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il credito vantato fosse "irrisorio" ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, perché il suo valore, pur non modesto in assoluto, era insignificante se rapportato alla consistenza patrimoniale, al capitale sociale e al fatturato della creditrice; per tale ragione operava la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata. La ricorrente ha censurato questa impostazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, in relazione agli artt. 6 CEDU, 1 Prot. add. CEDU, 111 e 117 Cost., sostenendo che l'irrisorietà non può essere desunta dal raffronto tra la pretesa e la solidità economica del creditore e che la norma va interpretata in modo conforme alla giurisprudenza CEDU, che considera bagatellari solo importi estremamente modesti; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 135 c.p.c. e nullità del decreto per carenza assoluta di motivazione, poiché il giudice di merito si sarebbe limitato ad aderire alle percentuali indicate dal Ministero senza spiegare la soglia concreta dell'irrisorietà e senza un autonomo percorso argomentativo.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione perché riesamini la domanda di equa riparazione applicando il principio secondo cui, una volta accertata la non irrisorietà oggettiva del valore della causa, non può desumersi la presunzione di insussistenza del pregiudizio solo dalle cospicue dimensioni patrimoniali dell'istante. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001
La presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata opera solo per pretese oggettivamente irrisorie; il dato delle condizioni personali e patrimoniali della parte non può essere usato come criterio esclusivo per negare l'indennizzo.
art. 2 bis, comma 3, L. n. 89/2001
Richiamato dalla ricorrente come norma che limita l'indennizzo al valore della causa, rilevante sul quantum e non sull'an del diritto.
art. 6 paragrafo 1 CEDU
La disciplina interna va letta in conformità alla tutela convenzionale della ragionevole durata del processo e dell'effettività del ristoro per il pregiudizio subito.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
Richiamato nel quadro delle censure convenzionali della ricorrente.
art. 111 Cost.
Richiamato per sostenere che l'interpretazione censurata finirebbe per comprimere irragionevolmente la tutela giurisdizionale e la ragionevole durata del processo.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di conformare la normativa interna ai vincoli derivanti dalla CEDU.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura di motivazione e di valutazione delle risultanze probatorie.
art. 135 c.p.c.
Richiamato come norma relativa all'obbligo di motivazione del provvedimento.
art. 33 l. fall.
Richiamato come fonte delle relazioni del curatore che il giudice di merito aveva reputato necessarie per verificare il patema d'animo del creditore.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, l'irrisorietà della pretesa va valutata congiuntamente in senso oggettivo e soggettivo: il valore della causa non può essere annullato dal solo raffronto con la capacità economica della parte.
- Le condizioni personali e patrimoniali dell'istante possono ampliare la tutela nei casi in cui una pretesa oggettivamente modesta assuma rilevanza per la sua concreta incidenza sulla parte, ma non possono trasformare una pretesa non bagatellare in pretesa irrisoria ai fini dell'esclusione del danno.
- La presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata non è configurabile quando la pretesa abbia un valore economico di alcune migliaia di euro, perché la nozione di pregiudizio non significativo resta circoscritta a importi estremamente modesti secondo il parametro convenzionale richiamato dalla Corte.
- L'interpretazione della norma interna deve evitare effetti discriminatori o una negazione in radice della tutela per soggetti economicamente solidi, poiché la disciplina sull'equa riparazione incide sul ristoro del danno e non può introdurre una causa generale di esclusione del diritto per categorie di soggetti.
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