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Sentenza

Sentenza n. 16121/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento del provvedimento n. rep. 19/2023 - Prot. N. 1503 del 28.06.2023 (e pubblicato sul sito sempre in data 28.06.2023) della Università Sapienza – Università di Roma emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, recante l'approvazione degli atti concorsuali relativi al reclutamento di un Ricercatore con rapporto di lavoro a Tempo Determinato di tipo A, con regime di impiego a tempo definito, di cui al bando n. 4/2021 RTDA_MED/28 del 12.10.2021, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l'esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto GREEN: “Green Dentistry: sviluppo e test di device innovativi per l'igiene orale con materiali riciclabili per una diminuzione dell'impatto ambientale e del product carbon footprint” (responsabile scientifico Prof.ssa Livia Ottolenghi), per il Settore concorsuale 06/F1 - Settore scientifico-disciplinare Med/28, presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la quale veniva dichiarata vincitrice la Dott.ssa Marta Mazur (All.1); - di ogni altro atto a questi annesso, connesso e consequenziale, ivi compreso il Bando di Concorso n. 4/2021 RTDA del 12.10.2021 (All.2) nonché i verbali della Commissione Giudicatrice nn. 1 (seduta preliminare) del 08.06.2023 (All.3), 2 (seduta di valutazione titoli dei candidati) del 16.06.2023 (All.4), 3 (seduta valutazione colloquio, giudizio finale e relazione finale) del 26.06.2023 (All.5), il provvedimento di approvazione degli atti e gli eventuali provvedimenti ancorchè non conosciuti dal ricorrente ivi compresa la eventuale messa in servizio della vincitrice Dott.ssa Mazur (All. 1)

Giustizia amministrativa202311306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: approvazione degli atti della procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore scientifico-disciplinare MED/28, con dichiarazione della vincitrice; impugnati anche il bando e i verbali della commissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esito della rinnovazione della selezione, già annullata con sentenza del TAR n. 5766/2023 per l'illegittima composizione della commissione. Con il primo motivo ha contestato la valutazione dei propri titoli e della produzione scientifica, la mancata valorizzazione dell'abilitazione scientifica nazionale e della tesi di dottorato, la valutazione delle attività cliniche, di ricerca e congressuali, la valutabilità di una pubblicazione della vincitrice indicata come “uncorrected proof”, il peso attribuito agli indicatori bibliometrici, la completezza della relativa autocertificazione e il giudizio sulla conoscenza della lingua inglese. Ha inoltre sostenuto che la vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa per incompletezza dell'autocertificazione. Con il secondo motivo ha dedotto l'incompatibilità della presidente della commissione per la collaborazione scientifica e le pubblicazioni comuni con la vincitrice. Ha infine richiamato il precedente giudicato, assumendo che la nuova procedura ne avrebbe violato le statuizioni.

La decisione

Il ricorso è respinto. In via preliminare, il TAR ha dichiarato tardivo e disposto lo stralcio del deposito documentale del Ministero del 16 luglio 2026. Nel merito, ha ricordato che la valutazione delle commissioni nelle selezioni universitarie è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile per attendibilità, correttezza del procedimento e presenza di travisamenti o manifesta illogicità, ma non sostituibile dal giudice con una nuova ponderazione dei titoli. Ha quindi respinto le doglianze valutative: la procedura richiedeva un giudizio comparativo globale e qualitativo, non una sommatoria di punteggi; l'abilitazione scientifica nazionale non comportava una prevalenza automatica e rilevava la coerenza del profilo con il progetto; le attività e la tesi risultavano acquisite e considerate nel quadro complessivo, senza necessità di una valutazione atomistica o di un punteggio separato per la tesi. La pubblicazione in versione “uncorrected proof” era valutabile perché già accettata dall'editore prima della selezione e il bando ammetteva i testi accettati per la pubblicazione. Impact factor e indicizzazione erano parametri di valutazione, non condizioni automatiche di ammissibilità. La vincitrice aveva autocertificato indicatori SCOPUS, come richiesto dal bando; l'aggiunta di dati IRIS-CINECA non costituiva causa di esclusione, né il bando estendeva la sanzione espulsiva all'omessa indicazione di ogni parametro utilizzato dalla commissione nella successiva valutazione. La censura sulla lingua inglese è stata respinta perché il giudizio riguardava la prova orale svolta in selezione, non il possesso di una certificazione esterna. È stato respinto anche il motivo sul conflitto di interessi: collaborazioni scientifiche e pubblicazioni comuni, da sole, non impongono l'astensione; occorrevano elementi concreti di un rapporto particolarmente intenso o di una cointeressenza, non dedotti. Infine, il precedente giudicato imponeva la rinnovazione a partire dalla nomina di una nuova commissione, ma non predeterminava l'esito: la conferma della medesima vincitrice non dimostrava elusione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 del bando n. 4/2021 RTDA

    Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che la stessa ha effettivamente autocertificato, con dichiarazione del 26 ottobre 2021, i propri indicatori bibliometrici riferiti a SCOPUS, indicando un h-index pari a 5, 31 documenti presenti e 115 citazioni.

    La causa di esclusione prevista dal bando riguarda l'omessa autocertificazione degli indicatori riferiti alle banche dati espressamente indicate; non si estende all'aggiunta di dati provenienti da altre fonti.

  • art. 5 del bando n. 4/2021 RTDA

    La Commissione aveva infatti deciso di prendere “in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti” (verbale n. p. 4): pertanto, la mera circostanza che il contributo fosse disponibile in una versione editoriale non definitiva non ne comportava l’esclusione dalla valutazione, ove il procedimento di accettazione fosse già concluso.

    Una pubblicazione in versione editoriale non definitiva può essere valutata se il testo è già stato accettato per la pubblicazione secondo le regole applicabili.

  • sentenza TAR Lazio n. 5766/2023

    La sentenza n. 5766/2023 aveva annullato la precedente procedura per il vizio relativo alla composizione della Commissione, disponendo la rinnovazione delle operazioni a partire dalla nomina di un nuovo organo valutatore. Essa non imponeva un determinato esito della selezione.

    L'annullamento della precedente procedura per un vizio di composizione della commissione vincola l'amministrazione a rinnovare le operazioni dal momento indicato, ma non predetermina il risultato della nuova selezione.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative universitarie la valutazione dei candidati è globale e qualitativa: la commissione deve considerare i titoli e gli elementi rilevanti nel loro insieme, senza che sia necessaria una ponderazione atomistica o l'attribuzione di un punteggio separato a ogni elemento, purché risulti che essi siano stati acquisiti e considerati.
  • Il sindacato del giudice sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni di selezione verifica l'attendibilità dell'operazione, la correttezza del procedimento e l'assenza di travisamenti, manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà; non consente di sostituire alla valutazione comparativa della commissione una diversa ponderazione dei titoli.
  • Il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale costituisce un elemento del profilo scientifico, ma non determina una posizione di automatica prevalenza in una selezione universitaria, nella quale può assumere specifico rilievo la coerenza del curriculum e delle linee di ricerca con il progetto oggetto del bando.
  • Se la lex specialis ammette i testi accettati per la pubblicazione, una versione editoriale non definitiva è valutabile quando l'accettazione sia già intervenuta; analogamente, indicatori bibliometrici quali impact factor e indicizzazione possono costituire parametri di valutazione senza essere, in assenza di un'espressa previsione, condizioni automatiche di ammissibilità della pubblicazione.
  • Una causa di esclusione prevista dalla lex specialis non può essere estesa oltre il suo tenore letterale: l'indicazione aggiuntiva di dati bibliometrici provenienti da una fonte non contemplata non comporta l'esclusione se il candidato ha autocertificato gli indicatori richiesti riferiti a una banca dati prevista dal bando.
  • Collaborazioni scientifiche e pubblicazioni comuni tra un commissario e un candidato non determinano, da sole, l'obbligo di astensione; occorrono elementi concreti che attestino un rapporto di particolare intensità, una cointeressenza o un sodalizio professionale tale da compromettere l'imparzialità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggiCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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