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Ordinanza

Ordinanza n. 242/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva prefettizia e ordinanza comunale di chiusura dell’agenzia funebre e della casa funeraria, con divieto di prosecuzione delle attività e revoca delle SCIA collegate

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Vibo Valentia, la relativa nota di trasmissione e l’ordinanza dirigenziale comunale che ha disposto la chiusura dell’attività di agenzia funebre e di casa funeraria, vietando la prosecuzione delle attività riconducibili alle SCIA presentate tramite SUAP e comunicandone la revoca. Sono stati inoltre impugnati l’avviso di avvio del procedimento comunale e gli ulteriori atti presupposti, conseguenti o collegati, anche non conosciuti, compresi quelli richiesti con istanza di accesso. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati. Il testo non espone specifici vizi di legittimità dedotti contro l’interdittiva o contro l’ordinanza comunale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto accoglibile la domanda cautelare soltanto limitatamente alla sospensione dell’efficacia del provvedimento comunale di chiusura dell’attività. Ha ravvisato i profili di periculum allegati dalla società, mentre ha escluso che le questioni relative alla fondatezza della domanda di annullamento potessero essere esaminate adeguatamente con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Non è stata quindi sospesa, in questa fase, l’informazione antimafia interdittiva né sono stati adottati provvedimenti cautelari nei confronti degli altri atti impugnati. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dell’accoglimento parziale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha esaminato la domanda di sospensione e l’ha accolta parzialmente, limitatamente all’ordinanza comunale di chiusura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere soltanto alcuni degli atti impugnati, quando il periculum in mora risulti specificamente apprezzabile rispetto a una determinata misura amministrativa, mentre non emergano i presupposti per estendere la tutela agli altri atti gravati.
  • La fondatezza della domanda di annullamento può essere riservata alla fase di merito quando le questioni controverse non siano suscettibili di adeguata valutazione mediante la cognizione sommaria propria del giudizio cautelare.
  • L’accoglimento parziale della domanda cautelare giustifica la compensazione delle spese della relativa fase processuale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPubblici esercizi e somministrazioneTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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