Cassazione Civile, Ordinanza n. 04788/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di lavori pubblici stipulato tra una società appaltatrice e la stazione appaltante, a garanzia del quale era stata rilasciata una polizza assicurativa con coobbligati personali. La società appaltatrice aveva dedotto plurimi inadempimenti della stazione appaltante, chiedendo la risoluzione del contratto, il pagamento delle somme per riserve e lavori eseguiti e il risarcimento dei danni. Contestualmente contestava l’incameramento da parte della stazione appaltante dell’intero massimale della polizza, sostenendo che l’escussione fosse illegittima perché la garanzia sarebbe stata una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia, e comunque perché la controparte non avrebbe allegato né provato un danno economico risarcibile. Con il primo motivo di ricorso si denunciava la nullità della sentenza per violazione della disciplina sulla cauzione definitiva nei contratti pubblici e dell’art. 1372 c.c., assumendo che la garanzia coprisse solo gli oneri del mancato o inesatto adempimento e che, in assenza di prova del danno, l’escussione fosse illegittima; si censurava anche la qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia. Con il secondo motivo, subordinato, si lamentava l’omesso esame della sussistenza e quantificazione del danno asseritamente garantito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva questioni non risultanti trattate nella sentenza impugnata e non autosufficientemente dimostrate come già devolute nei gradi di merito; inoltre la censura mirava a contestare la qualificazione della garanzia senza attaccare adeguatamente il percorso interpretativo seguito dalla corte territoriale, che aveva valorizzato elementi testuali e difensivi per ricondurre la pattuizione al contratto autonomo di garanzia. La Corte ha anche richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di tale qualificazione, l’escussione può essere legittima nei limiti della funzione indennitaria pattuita. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, sia per l’improprio richiamo all’art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché la sentenza d’appello non si era discostata dalla decisione di primo grado, con conseguente operatività del divieto di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Inammissibili infine le deduzioni sulle spese, perché meramente ipotetiche e non dirette a censurare specifiche violazioni delle regole di soccombenza. I ricorrenti e la controricorrente assicurativa sono stati condannati in solido a rifondere ad ANAS le spese del giudizio di cassazione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché formulati come violazioni di legge o vizi motivazionali non coerenti con il contenuto delle censure e, per il n. 5, perché preclusi dalla doppia conforme e comunque non autosufficienti.
art. 366 c.p.c.
la parte ricorrente deve indicare specificamente dove le questioni siano state dedotte nei precedenti gradi, a pena di inammissibilità.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
è inammissibile il ricorso che censuri una decisione conforme a un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a mutarlo.
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di decisione di appello conforme a quella di primo grado, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei termini prospettati.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 113, comma 5, d.lgs. n. 163/2006
invocato dai ricorrenti come norma sulla garanzia definitiva negli appalti pubblici, ma le relative censure sono state dichiarate inammissibili.
art. 123, comma 2, d.p.r. n. 207/2010
richiamato dai ricorrenti in tema di garanzia negli appalti pubblici, senza accoglimento della censura.
art. 1372 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’insussistenza di effetti autonomi della garanzia rispetto al rapporto principale.
art. 91 c.p.c.
base della condanna alle spese in favore della parte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Chi intende cassare una sentenza non può introdurre per la prima volta questioni non esaminate nella decisione impugnata senza dimostrare in modo specifico di averle già dedotte nei gradi di merito e di averle mantenute nel thema decidendum.
- La censura sulla qualificazione giuridica di una garanzia contrattuale deve investire anche il percorso interpretativo seguito dal giudice di merito, non limitarsi a proporre una qualificazione alternativa del rapporto.
- Quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado, il vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è utilmente deducibile nei termini del mero mancato esame di fatti già scrutinati in doppia conforme.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a prospettare una regolazione delle spese fondata su un esito ipotetico e auspicato del merito, ma deve censurare specifiche violazioni delle regole di soccombenza applicate nella decisione impugnata.
- La contestazione di una clausola di garanzia negli appalti pubblici è inammissibile quando mira solo a contrapporre una diversa lettura delle pattuizioni senza aggredire il ragionamento interpretativo che sorregge la qualificazione operata dal giudice di merito.
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