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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25410/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una richiesta di estradizione processuale avanzata dall'Ufficio federale di giustizia della Confederazione Svizzera nei confronti di un soggetto indicato come coinvolto in ripetute rapine aggravate, consumate e tentate, commesse mediante uso di armi in danno di distributori di carburante, oltre che in una violazione della legge sulle armi. La Corte d'appello di Bologna aveva rigettato la domanda ritenendo non sufficientemente dimostrata, sulla base degli atti trasmessi, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 705, comma 1, c.p.p. Il Procuratore generale ha impugnato deducendo un unico motivo: erronea valutazione della gravità indiziaria, sostenendo che l'autorità svizzera aveva fornito una dettagliata ricostruzione dei fatti e aveva indicato plurimi riscontri probatori, sia pure per sintesi e senza esposizione analitica per ragioni istruttorie. Ha inoltre sostenuto che la Corte d'appello avrebbe dovuto chiedere un complemento informativo ai sensi dell'art. 13 della Convenzione europea di estradizione, invece di respingere la domanda. La difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando che la Corte territoriale aveva correttamente svolto una delibazione sommaria degli atti, senza poter supplire all'assenza di documenti e prove specifiche non trasmessi dallo Stato richiedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la Corte d'appello aveva preteso un livello di specificazione probatoria non necessario in sede di estradizione processuale. La decisione impugnata è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio, da svolgersi attenendosi ai principi richiamati: la verifica giudiziale non deve essere meramente formale, ma deve limitarsi a una sommaria delibazione degli elementi a carico ricavabili dagli atti prodotti, senza trasformarsi in un approfondito riesame del quadro indiziario. La Corte ha anche precisato che il confronto con esiti diversi in altro procedimento relativo a un correo non è decisivo, perché ogni posizione processuale resta autonoma e il vizio di motivazione deve emergere dal testo del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 705, comma 1, cod. proc. pen.

    nella estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana deve svolgere una sommaria delibazione degli elementi a carico dell'estradando, senza limitarsi a un controllo meramente formale, ma anche senza procedere a un approfondito esame del merito indiziario.

  • art. 12 della Convenzione europea di estradizione del 1957

    la domanda di estradizione deve essere corredata dall'atto genetico del procedimento, dall'esposto dei fatti, con indicazione quanto più precisa possibile di tempo, luogo, qualificazione giuridica e disposizioni applicabili, oltre alle informazioni identificative dell'estradando; non è richiesto l'invio di ogni elemento di prova in senso tecnico.

  • art. 13 della Convenzione europea di estradizione del 1957

    se le informazioni trasmesse risultano insufficienti per decidere, lo Stato richiesto può domandare un complemento di informazioni entro un termine assegnato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    in sede di legittimità non è deducibile il contrasto con decisioni rese in altri processi o in altro procedimento, se il vizio non emerge dal testo del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In materia di estradizione processuale, il giudice dello Stato richiesto non deve compiere un vaglio pieno del compendio indiziario, ma una delibazione sommaria sulla base degli atti trasmessi, verificando che emergano elementi concreti idonei, nella prospettiva dello Stato richiedente, a sostenere la probabilità di commissione del reato.
  • La richiesta estradizionale non è inammissibile solo perché non trasmette tutti gli elementi di prova in forma analitica; è sufficiente che la documentazione consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dall'autorità richiedente e la riferibilità degli elementi narrati alla persona dell'estradando.
  • La mancanza di una motivazione approfondita o di una dettagliata esposizione delle singole fonti di prova non giustifica il rigetto della domanda se, nel suo complesso, l'esposto dei fatti e gli atti allegati rendono comunque possibile una sommaria verifica della sussistenza dei gravi indizi.
  • L'eventuale diversità di esito rispetto a un diverso procedimento relativo a un correo non è di per sé decisiva nel giudizio di legittimità, perché ogni posizione processuale è autonoma e il vizio deducibile deve risultare dal provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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