Sentenza del 31/03/2017 n. 8404 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sentenza di merito - Motivazione - Rinvio alla stima di un organo tecnico interno dell'Amministrazione - Ammissibilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione aveva rideterminato in euro 637.000 il valore di vendita di alcuni terreni, rispetto ai 400.000 euro dichiarati. La ricorrente ha contestato sia l'insufficiente motivazione dell'avviso, fondato sugli indici dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) senza specifici confronti con immobili comparabili, sia l'utilizzo di valori OMI relativi ad abitazioni civili per terreni destinati alla costruzione di case di cura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR di Torino. Ha ritenuto legittimo che l'Amministrazione avesse utilizzato una perizia tecnica interna, confrontandola con i valori OMI, in assenza di specifici elementi comparativi. La stima interna costituisce una perizia di parte e non prova pienamente il proprio contenuto valutativo, ma può fondare anche da sola la decisione del giudice, purché quest'ultimo spieghi le ragioni della scelta e valuti le contestazioni del contribuente. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta sufficiente e le contestazioni della società generiche e prive di adeguato supporto probatorio. Non sono state liquidate spese processuali, poiché l'Agenzia si era costituita senza formulare specifiche difese.
Norme richiamate
D.Lgs. 147/2015, art. 5, comma 3
La disposizione invocata dalla contribuente non è stata applicata perché riguarda la materia delle imposte dirette e non il tributo oggetto della controversia.
Principio giurisprudenziale richiamato da Cass. n. 14027/2012
La motivazione dell'avviso di rettifica e di liquidazione deve enunciare i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, ma non necessariamente tutti gli elementi di fatto utilizzati per applicarli.
L'avviso è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di comprendere il criterio di valutazione seguito e di esercitare il diritto di difesa; resta comunque a carico dell'Amministrazione l'onere di provare la pretesa.
Principio giurisprudenziale richiamato da Cass. n. 10225/2016
La stima effettuata da un organismo tecnico interno all'amministrazione finanziaria, pur concretando una mera perizia di parte, può essere posta dal giudice di merito a fondamento, anche esclusivo, del proprio convincimento, purché siano spiegate le ragioni di tale scelta anche in relazione alle contestazioni del contribuente.
La perizia interna non ha valore di prova legale o piena, ma può essere utilizzata come elemento probatorio decisivo se la sentenza ne giustifica l'affidabilità e prende posizione sulle critiche specificamente formulate.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria può fondarsi anche esclusivamente su una stima tecnica elaborata da un ufficio dell'Amministrazione, purché il giudice motivi in modo concreto perché la ritiene attendibile.
- Gli indici OMI sono strumenti presuntivi e orientativi: non determinano automaticamente il valore imponibile, ma possono concorrere alla sua prova se inseriti in una valutazione tecnica coerente.
- Il contribuente che contesta una rettifica non può limitarsi a formulare critiche generiche; deve indicare specifici errori metodologici, differenze tra i beni comparati e produrre elementi tecnici o documentali alternativi.
- L'avviso di rettifica deve indicare il criterio utilizzato per la rideterminazione del valore e consentire una difesa effettiva, ma non deve necessariamente elencare ogni singolo dato fattuale impiegato dall'Ufficio.
- Quando il bene presenta caratteristiche particolari o una destinazione specifica, come terreni destinati a strutture sanitarie, l'utilizzo di dati relativi a categorie immobiliari diverse deve essere inserito in una perizia o in una motivazione che ne giustifichi la comparabilità.
- Le norme relative alle imposte dirette non possono essere automaticamente estese a controversie riguardanti altre imposte, se manca una specifica previsione normativa.
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