Sentenza del 17/02/2015 n. 6823 - Corte di Cassazione
Contenzioso - istruzione probatoria- vincolatività delle presunzioni nel giudizio tributario al processo penale - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava, tra l'altro, che i giudici di merito avessero determinato in modo meramente presuntivo l'imposta evasa, recependo le risultanze dell'accertamento tributario e del processo verbale dell'Agenzia delle Entrate senza verificare autonomamente il superamento della soglia di punibilità prevista per il reato. Contestava inoltre la mancata assunzione di una perizia contabile e l'indebita inversione dell'onere della prova. La Corte ha ritenuto fondato questo motivo, chiarendo che le presunzioni e i criteri validi nel procedimento tributario non possono essere automaticamente utilizzati nel processo penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto le censure sulla notifica del decreto di citazione in appello, ritenuta validamente perfezionata per compiuta giacenza, e ha escluso che la mera dimenticanza dell'imputato potesse escludere il reato. Ha invece accolto la censura relativa alla quantificazione dell'imposta evasa, perché i giudici di merito si erano basati esclusivamente su un accertamento tributario presuntivo, ponendo di fatto sull'imputato l'onere di dimostrare il mancato superamento della soglia. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, che dovrà riesaminare autonomamente l'ammontare dell'imposta evasa mediante prove idonee al processo penale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5
Omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette o dell'IVA, quando l'imposta evasa supera la soglia di punibilità prevista dalla legge.
Nel processo penale deve essere provato, oltre alla condotta omissiva e all'elemento soggettivo, anche il concreto superamento della soglia di imposta evasa. Tale quantificazione deve essere effettuata autonomamente dal giudice penale.
Codice di procedura penale, artt. 178, 179 e 601
La notifica del decreto di citazione in appello può ritenersi validamente perfezionata per compiuta giacenza quando siano rispettate le formalità previste, anche se il destinatario ritira l'atto successivamente.
Codice di procedura penale, art. 192
La responsabilità penale deve essere fondata su una valutazione probatoria coerente e specifica; non è sufficiente recepire automaticamente presunzioni o risultanze formate secondo regole proprie del procedimento tributario.
Massime di principio
- Le presunzioni legali e i criteri presuntivi ammessi nel procedimento tributario non sono automaticamente vincolanti nel processo penale.
- Per accertare un reato tributario, il giudice penale deve verificare autonomamente l'imposta evasa e il superamento della soglia di punibilità, anche quando esista un precedente accertamento dell'amministrazione finanziaria.
- L'accertamento tributario può costituire un elemento di prova o un punto di partenza, ma non può essere recepito meccanicamente se fondato esclusivamente su presunzioni fiscali.
- Nel processo penale non può essere trasferito sull'imputato l'onere di provare il mancato superamento della soglia: spetta all'accusa dimostrare il superamento della soglia oltre ogni ragionevole dubbio.
- Il giudice penale può giungere a una quantificazione dell'imposta diversa o persino contraddittoria rispetto a quella stabilita nel giudizio tributario, poiché non esiste una pregiudiziale tributaria vincolante.
- Sono ammesse eventuali presunzioni semplici o di fatto, purché siano basate su elementi concretamente acquisiti e valutati dal giudice, non su presunzioni legali tributarie applicate automaticamente.
- La mera dimenticanza di presentare la dichiarazione, in assenza di ulteriori circostanze, non esclude normalmente la responsabilità per il reato omissivo.
Testo integrale
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