Sentenza del 20/06/2019 n. 3728 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - Appello - Motivi - Specificità - Limiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda il requisito di specificità dei motivi di appello nel processo tributario. Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, l'appellante deve esporre in modo comprensibile la domanda rivolta al giudice di secondo grado e le ragioni della propria contestazione. Non è però necessaria una formulazione rigorosamente formalistica o tecnicamente dettagliata: è sufficiente un'esposizione chiara, univoca e anche sommaria, purché consenta di individuare ciò che viene contestato e le ragioni per cui si chiede la riforma della decisione impugnata.
La decisione
Il principio affermato è favorevole all'ammissibilità dell'appello quando, pur in assenza di una rigorosa articolazione formale, l'atto consenta di comprendere chiaramente la domanda e le censure rivolte alla sentenza. Un appello non può quindi essere dichiarato inammissibile per il solo fatto di essere sintetico o non formalmente elaborato, se il suo contenuto è comunque specifico e intelligibile. Il testo non indica l'esito concreto del giudizio né una decisione nominativa tra le parti.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
La norma richiede che l'appello contenga motivi sufficientemente specifici, ma tale requisito va valutato in senso sostanziale. È sufficiente che l'atto permetta di comprendere la domanda e le ragioni della doglianza, senza imporre formule sacramentali o una rigorosa esposizione tecnico-formale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello si valuta soprattutto in base alla concreta intelligibilità dell'atto, non alla sua forma esteriore.
- Un appello può essere breve o non tecnicamente sofisticato, ma deve indicare chiaramente quali parti della sentenza vengono contestate e per quali ragioni.
- La mera genericità assoluta, priva di una critica riconoscibile alla decisione impugnata, può invece comportare l'inammissibilità dell'appello.
- Quando il contenuto dell'atto consente al giudice e alla controparte di comprendere la richiesta di riforma e le censure proposte, deve essere privilegiata un'interpretazione sostanziale rispetto a un formalismo eccessivo.
- Il principio è coerente con Cass. n. 7671/2012, richiamata nel testo.
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