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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-401/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 aprile 2022. — Repubblica di Polonia contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. — Ricorso di annullamento – Direttiva (UE) 2019/790 – Articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e lettera c), in fine – Articolo 11 e articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà di espressione e d’informazione – Tutela della proprietà intellettuale – Obblighi imposti ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online – Controllo automatico preventivo (filtraggio) dei contenuti caricati in rete dagli utenti. — Causa C-401/19

Giurisprudenza europea62019CJ0401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto il ricorso della Repubblica di Polonia contro l’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790, confermando la validità del nuovo regime di responsabilità per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. Pur riconoscendo che tale regime comporta una limitazione della libertà di espressione e di informazione, la Corte ha ritenuto che essa sia giustificata dalla tutela della proprietà intellettuale e circondata da garanzie sufficienti contro il blocco di contenuti leciti. Il ricorso diretto all’annullamento parziale delle sole lettere b) e c), in fine, del paragrafo 4 è stato dichiarato irricevibile perché non separabile dal resto dell’articolo 17.

Annullamento dell’articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c), in fine, della direttiva (UE) 2019/790: compatibilità con la libertà di espressione e di informazione e con l’obbligo di filtraggio preventivo dei contenuti online

La questione giuridica

Se il regime di responsabilità introdotto dall’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790, in particolare l’articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c), in fine, che impone ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di compiere i massimi sforzi per impedire la disponibilità e il caricamento futuro di contenuti specifici segnalati dai titolari dei diritti, comporti una limitazione della libertà di espressione e di informazione degli utenti ai sensi dell’articolo 11 della Carta e, in caso affermativo, se tale limitazione sia giustificata e proporzionata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Principio di diritto

L’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790, e in particolare l’articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c), in fine, limita effettivamente la libertà di espressione e di informazione degli utenti delle piattaforme di condivisione di contenuti online, poiché rende necessario un controllo preventivo dei caricamenti mediante strumenti automatici; tuttavia tale limitazione è prevista dalla legge, rispetta il contenuto essenziale del diritto e, alla luce delle garanzie introdotte dall’articolo 17, paragrafi 7, 8, 9 e 10, persegue in modo proporzionato l’obiettivo di tutelare la proprietà intellettuale. Di conseguenza, il ricorso di annullamento della Repubblica di Polonia è respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 14 della direttiva 2000/31/CE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2001/29/CE
  • Direttiva (UE) 2019/790
  • Articolo 1 della direttiva (UE) 2019/790
  • Articolo 2, punto 6, della direttiva (UE) 2019/790
  • Articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Direttiva 2002/58/CE
  • Raccomandazione 2003/361/CE

Annullamento dell’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790 e libertà di espressione online

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica di Polonia ai sensi dell’articolo 263 TFUE avverso l’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale. La questione centrale è il rapporto tra la tutela della proprietà intellettuale e la libertà di espressione e informazione degli utenti delle piattaforme di condivisione di contenuti online.

Parti e oggetto del ricorso

La Repubblica di Polonia chiedeva in via principale l’annullamento dell’articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c), in fine, della direttiva 2019/790; in subordine, l’annullamento integrale dell’articolo 17 qualora le disposizioni impugnate non fossero separabili dal resto del testo. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea si sono opposti al ricorso; sono intervenuti a sostegno il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese e la Commissione europea.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 11 della Carta, che tutela la libertà di espressione e d’informazione, e l’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, che riconosce la protezione della proprietà intellettuale. Assume rilievo anche l’articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta, per il test di legalità, contenuto essenziale e proporzionalità delle limitazioni ai diritti fondamentali.

Sul versante del diritto derivato, vengono in rilievo la direttiva 2000/31/CE, in particolare l’articolo 14 sul regime di hosting, e la direttiva 2001/29/CE, in particolare l’articolo 3 sulla comunicazione al pubblico. La pronuncia si concentra poi sulla direttiva (UE) 2019/790 e, in particolare, sull’articolo 17 e sulle definizioni dell’articolo 2, punto 6.

Irricevibilità del ricorso parziale

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità rispetto alla richiesta subordinata, ma accoglie quella relativa alla domanda principale di annullamento parziale. Le lettere b) e c), in fine, dell’articolo 17, paragrafo 4, non sono separabili dal resto dell’articolo 17, perché l’annullamento limitato altererebbe la sostanza del nuovo regime di responsabilità introdotto dalla direttiva. L’annullamento delle sole disposizioni impugnate sostituirebbe infatti al regime scelto dal legislatore un modello sensibilmente diverso e più favorevole ai prestatori di servizi.

Il nuovo regime di responsabilità degli OCSSP

La Corte ricostruisce il quadro normativo precedente: fino alla direttiva 2019/790 la responsabilità delle piattaforme era principalmente disciplinata dall’articolo 3 della direttiva 2001/29 e dall’articolo 14 della direttiva 2000/31. Con la direttiva 2019/790 il legislatore ha introdotto un meccanismo specifico per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, cioè i soggetti che memorizzano e danno accesso al pubblico a grandi quantità di contenuti protetti caricati dagli utenti e che organizzano e promuovono tali contenuti a scopo di lucro.

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, tali prestatori compiono un atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico e devono ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti. In mancanza di autorizzazione, l’articolo 17, paragrafo 4, consente di evitare la responsabilità solo se sono soddisfatte cumulativamente le condizioni di cui alle lettere a), b) e c):

  • massimo sforzo per ottenere l’autorizzazione;
  • massimo sforzo, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, per assicurare che non siano disponibili contenuti specifici per i quali sono state fornite le informazioni pertinenti dai titolari dei diritti;
  • intervento tempestivo dopo la segnalazione motivata e massimo sforzo per impedirne il caricamento futuro.

La limitazione della libertà di espressione e di informazione

La Corte accoglie la tesi di fondo della Repubblica di Polonia: il regime dell’articolo 17, paragrafo 4, limita la libertà di espressione e informazione degli utenti delle piattaforme. Gli obblighi di impedire la disponibilità di contenuti segnalati e di impedirne il caricamento futuro comportano, di fatto, un controllo preventivo dei caricamenti. Per svolgere tale controllo, le piattaforme devono normalmente ricorrere a strumenti automatizzati di riconoscimento e filtraggio, almeno nei limiti richiesti dalla dimensione del servizio e dal tipo di contenuti.

La Corte afferma quindi che la limitazione è imputabile al legislatore dell’Unione, perché discende direttamente dal regime di responsabilità introdotto dalla direttiva. Viene richiamata la particolare importanza di Internet e delle piattaforme online come mezzi di esercizio della libertà di espressione, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU e con precedenti della Corte di giustizia, tra cui YouTube e Cyando, SABAM e UPC Telekabel Wien.

Verifica della giustificazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta

La Corte esamina poi se la limitazione sia giustificata e proporzionata. In primo luogo, la limitazione è “prevista dalla legge”, poiché deriva da una disposizione dell’Unione che definisce la portata degli obblighi dei prestatori di servizi. Il fatto che la disposizione usi formule come “massimi sforzi” e “elevati standard di diligenza professionale” non la rende indeterminata: consente di adattare gli obblighi alle circostanze concrete e all’evoluzione tecnologica.

In secondo luogo, la Corte ritiene rispettato il contenuto essenziale della libertà di espressione e di informazione. L’articolo 17, paragrafo 7, impone infatti di non impedire la disponibilità di contenuti leciti, anche quando rientrano in eccezioni o limitazioni al diritto d’autore; l’articolo 17, paragrafo 9, rafforza questa tutela con meccanismi di reclamo, verifica umana e ricorso.

In terzo luogo, la limitazione risponde a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, cioè la tutela della proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della Carta. La Corte considera inoltre il meccanismo necessario e non sproporzionato rispetto a tale obiettivo, perché una disciplina meno incisiva, limitata alle sole obbligazioni di take-down post-segnalazione, sarebbe meno efficace nella protezione dei diritti dei titolari.

Garanzie previste dalla direttiva 2019/790

La Corte attribuisce particolare rilievo al sistema di garanzie interne all’articolo 17:

  • il paragrafo 7 obbliga a non impedire la disponibilità di contenuti leciti e rende obbligatorie nell’Unione le eccezioni per citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia e pastiche;
  • il paragrafo 8 esclude un obbligo generale di sorveglianza;
  • il paragrafo 9 impone un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace, con verifica umana e possibilità di ricorso giurisdizionale o extragiudiziale;
  • il paragrafo 10 affida alla Commissione il compito di promuovere dialoghi tra le parti interessate e di emanare orientamenti, tenendo conto dell’equilibrio tra diritti fondamentali.

La Corte sottolinea che queste garanzie impediscono che l’attuazione dell’articolo 17 conduca a un blocco indiscriminato dei contenuti leciti e impongono agli Stati membri di recepire la disposizione in modo conforme alla Carta.

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara irricevibile il ricorso nella parte in cui mirava all’annullamento parziale delle sole lettere b) e c), in fine, dell’articolo 17, paragrafo 4, perché non separabili dal resto della disposizione. Quanto al ricorso subordinato diretto all’annullamento dell’intero articolo 17, lo respinge nel merito.

Il principio affermato è che il nuovo regime di responsabilità per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online introdotto dall’articolo 17 della direttiva 2019/790 limita la libertà di espressione e di informazione degli utenti, ma tale limitazione è legittima e proporzionata in quanto circoscritta da garanzie specifiche che preservano i contenuti leciti, vietano l’obbligo generale di sorveglianza e assicurano rimedi effettivi contro rimozioni erronee o abusive.

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