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Sentenza

Sentenza del 16/04/2018 n. 336 - Comm. Trib. Prov. Torino

VIOLAZIONI Illeciti amministrativi -Ravvedimento operoso - Inapplicabilità Illeciti amministrativi - Fatti dolosi - Ravvedimento operoso - Non è applicabile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'applicabilità del ravvedimento operoso agli illeciti amministrativi fondati su una condotta dolosa. Il pagamento del debito o la regolarizzazione successiva non consentono quindi di beneficiare della procedura quando la violazione non è un semplice errore od omissione, ma deriva da un comportamento intenzionale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del d.lgs. 472/1997 agli illeciti amministrativi derivanti da fatti dolosi. La sentenza chiarisce che il ravvedimento è destinato a regolarizzare errori od omissioni, ma non può essere utilizzato per sanare condotte che costituiscono diretta espressione di dolo. L'eventuale possibilità di accedere al patteggiamento per reati fiscali, subordinata all'estinzione dei debiti tributari, non modifica tale principio: essa dimostra soltanto che il reato può permanere anche dopo il pagamento del dovuto, senza rendere ravvedibili i fatti dolosi.

Norme richiamate

  • Art. 13 del d.lgs. 472/1997

    La procedura del ravvedimento operoso è esperibile solo per regolarizzare errori ed omissioni, ma non per regolarizzare ciò che è diretta espressione di una condotta dolosa.

    La norma consente la regolarizzazione spontanea di errori e omissioni mediante il ravvedimento operoso, ma non opera quando la violazione deriva da una condotta intenzionale e dolosa.

  • Art. 444 c.p.p.

    La possibilità di accedere al patteggiamento per reati fiscali, subordinata all'estinzione dei debiti tributari, riguarda gli effetti processuali e penali del pagamento e non implica che i fatti dolosi diventino regolarizzabili tramite ravvedimento operoso.

Massime di principio

  • Il ravvedimento operoso è applicabile principalmente a errori, omissioni o irregolarità sanabili spontaneamente, non a condotte dolose consapevolmente finalizzate a violare gli obblighi fiscali.
  • Il pagamento integrale del tributo, degli interessi e delle sanzioni non trasforma automaticamente una violazione dolosa in un semplice errore né garantisce l'applicazione del ravvedimento.
  • La regolarizzazione fiscale e il patteggiamento sono istituti distinti: gli effetti favorevoli del pagamento previsti per il procedimento penale non possono essere automaticamente estesi al ravvedimento operoso amministrativo.
  • Per valutare l'applicabilità del ravvedimento occorre verificare non solo l'avvenuta regolarizzazione, ma anche la natura soggettiva della condotta e l'assenza di dolo.

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