Cassazione Penale, Sentenza n. 21462/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002, fatto commesso il 26 maggio 2017. In cassazione deduceva: I) violazione di legge ed erronea applicazione della norma penale rispetto all'elemento soggettivo del reato; II) violazione di legge ed erronea applicazione della norma penale per la mancata applicazione dell'art. 131‑bis c.p. La difesa ha inoltre chiesto, in memoria, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione: il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) è maturato il 26/11/2024, non risultando cause di sospensione. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha altresì precisato che, una volta accertata una causa di estinzione del reato, non è necessario esaminare le altre doglianze e non rilevano in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata; non sussistono i presupposti per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 115/2002
Norma incriminatrice cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile; utilizzata per definire il fatto oggetto del procedimento.
art. 131‑bis cod. pen.
Richiamata dal ricorrente come norma che avrebbe dovuto essere applicata (riduzione della pena o benefici connessi), ma la Corte ha ritenuto inutile l'approfondimento data l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente la pronuncia assolutoria quando risulta all'evidenza l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha escluso la sua applicazione perché non ricorreva tale evidenza, trattandosi invece di causa estintiva per prescrizione.
Massime di principio
- Se in cassazione risulta comprovata una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) il giudice della legittimità deve dichiarare l'estinzione e può annullare senza rinvio, senza necessità di esaminare tutte le censure di merito o eventuali nullità processuali.
- La prescrizione va computata dalla data di consumazione del reato; è essenziale verificare eventuali cause di sospensione o interruzione che possono prolungare i termini. Se non sussistono sospensioni, la prescrizione può estinguere il reato anche durante il procedimento di impugnazione.
- La sussistenza di una causa estintiva rende ininfluente, in sede di cassazione, vizi di motivazione della sentenza impugnata: il rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
- La pronuncia di estinzione per prescrizione non equivale a una assoluzione di merito; l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede la manifesta insussistenza del fatto o l'evidente estraneità dell'imputato e non può essere sostituita dalla mera constatazione della prescrizione.
- In situazioni analoghe la difesa deve tempestivamente eccepire e documentare la prescrizione (con il calcolo dei termini e l'esame di eventuali sospensioni/interruzioni). Il pubblico ministero e i giudici devono verificare d'ufficio la presenza di cause estintive quando emergono elementi attinenti al decorso dei termini.
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