Sentenza del 14/10/2019 n. 8763 - Comm. Trib. Prov. Catania
Sisma 90 Sicilia Orientale - diritto al rimborso 90% imposte - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'ottemperanza di una sentenza che riconosceva il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate in relazione agli eventi sismici del 1990. L'Agenzia delle Entrate aveva rimborsato soltanto il 50% delle somme richieste, oltre agli interessi, sostenendo di aver operato nel rispetto della normativa applicabile e dei fondi effettivamente disponibili. La questione riguardava quindi se il pagamento parziale esaurisse il diritto del contribuente oppure lasciasse salvo il diritto a ottenere la parte residua.
La decisione
È stato riconosciuto che il rimborso parziale del 50% non estingue il diritto del contribuente al rimborso complessivo del 90% riconosciuto dalla sentenza. Il contribuente conserva il diritto a ottenere le somme residue, quantificate nel titolo giudiziale, non appena l'Agenzia delle Entrate avrà la materiale disponibilità dei fondi necessari. L'esecuzione è quindi differita per la parte non ancora pagata, senza perdita del diritto sostanziale al rimborso.
Norme richiamate
Disciplina dei rimborsi fiscali connessi al cosiddetto "sisma 90" nella Sicilia orientale
La disciplina riconosce, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dagli stanziamenti disponibili, il diritto alla restituzione del 90% delle imposte relative ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 1990.
Norme sull'ottemperanza alle sentenze tributarie
L'ottemperanza deve assicurare l'attuazione concreta del comando contenuto nella sentenza. Un pagamento solo parziale non consente di considerare integralmente eseguito il giudicato quando residuano somme espressamente riconosciute.
Massime di principio
- Quando una sentenza riconosce un rimborso fiscale per un importo determinato, il pagamento parziale da parte dell'amministrazione non comporta automaticamente la rinuncia o la perdita del diritto alla parte residua.
- La carenza temporanea di fondi può giustificare il differimento materiale del pagamento, ma non elimina il diritto riconosciuto dal giudicato, purché il credito sia già accertato e quantificato.
- In caso di rimborso solo parziale, il contribuente può chiedere l'ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza anche limitatamente alla quota non corrisposta, fermo restando il rispetto delle procedure e degli stanziamenti previsti.
- La disponibilità finanziaria dell'amministrazione incide sui tempi di pagamento, non necessariamente sull'esistenza del diritto sostanziale al rimborso.
- La decisione è conforme all'orientamento richiamato nella CTP n. 8764/2019.
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