Circolare numero 139 del 10-7-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori istruzioni, a integrazione della circolare n. 103 del 15 maggio 1996, per la corretta codifica delle posizioni contributive e per l’esposizione dei dati nelle denunce mensili DM10/2. Le indicazioni riguardano in particolare gli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.A., le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non soggetti alla CUAF, nonché i datori di lavoro che occupano lavoratori in Paesi esteri con accordi di sicurezza sociale parziali o inesistenti. Vengono inoltre disciplinate le modalità di regolarizzazione per il ricalcolo dei contributi dovuti al F.P.L.D. dal 1° gennaio 1996, con specifica indicazione dei codici da utilizzare e del termine per il versamento delle differenze e degli interessi.
Istruzioni per la codifica delle posizioni contributive e la compilazione del mod. DM10/2 per il trasferimento al F.P.L.D. delle quote Tbc, maternità e CUAF
Istruzioni per la codifica contributiva e la compilazione del mod. DM10/2 dopo il trasferimento al F.P.L.D.
La circolare fornisce integrazioni operative alla circolare n. 103 del 15 maggio 1996 in conseguenza del trasferimento al F.P.L.D. delle quote dei contributi Tbc, maternità e CUAF. Le indicazioni riguardano la corretta codifica delle posizioni contributive, l’esposizione dei dati nel mod. DM10/2 e la regolarizzazione delle differenze contributive per categorie specifiche di datori di lavoro.
Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.A.
Per gli enti pubblici creditizi trasformati in società per azioni, il versamento dei contributi per il personale non soggetto al contributo di maternità deve avvenire su una posizione separata identificata dal codice di autorizzazione "8H". La circolare precisa che, su questo punto, risultano superate le istruzioni contenute nella circolare n. 276 del 3 dicembre 1993.
Per l’esposizione dei dati relativi al personale con qualifica di dirigente iscritto alla Gestione Speciale, le aziende devono utilizzare nel mod. DM10/2 il nuovo codice "B300" al posto del codice "B000" previsto per la generalità dei dipendenti. Restano invece invariate le modalità di esposizione già previste per il personale dirigente non iscritto alla Gestione Speciale.
Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici non soggetti alla CUAF
Per le posizioni relative al personale non soggetto al contributo di maternità, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF devono utilizzare il codice "8H", così da consentire alla procedura di controllo delle denunce DM10/2 la corretta determinazione delle aliquote contributive.
Se nella stessa realtà aziendale sono presenti lavoratori soggetti e non soggetti al contributo di maternità, devono essere aperte posizioni separate. Inoltre, quando sulla medesima posizione confluiscono contributi riferiti a lavoratori soggetti a differenti forme contributive, contrassegnate da più codici della serie "6", il contributo di maternità va esposto secondo le seguenti regole:
- per il personale iscritto al F.P.L.D., il contributo di maternità è dovuto in misura ridotta e si utilizzano i codici "P440" o "P450";
- per il personale non iscritto al F.P.L.D., il contributo di maternità resta dovuto in misura intera e si utilizzano i codici "P410" e "P420".
Datori di lavoro con personale occupato all’estero
Per i lavoratori occupati in Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale, le posizioni contrassegnate dal codice di autorizzazione "4C" devono essere codificate con "8H" quando i lavoratori non sono soggetti al contributo di maternità.
Per i lavoratori occupati in Paesi con accordi parziali di sicurezza sociale, le posizioni contrassegnate dal codice di autorizzazione "4Z" devono essere aperte separatamente per ciascun Paese estero e devono riportare:
- il codice "8H", se il personale è escluso dal contributo di maternità;
- il codice "1C", se il personale è escluso dal contributo CUAF.
Regolarizzazione dei contributi per i Paesi con accordi parziali
La circolare chiarisce che, per i lavoratori occupati in Paesi con accordi parziali di sicurezza sociale, alcune contribuzioni sono dovute secondo la legislazione italiana, mentre altre seguono il regime della legge n. 398/87. Quando i contributi di maternità e Tbc sono stati versati in tale regime, i datori di lavoro devono ricalcolare dal 1° gennaio 1996 i contributi dovuti al F.P.L.D. per effetto del trasferimento delle quote di maternità pari a 0,57 e di Tbc pari a 0,14.
L’importo della differenza a debito deve essere esposto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "DIFF. IVS" e dal codice di nuova istituzione "M181".
Termine di versamento e interessi
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Le somme dovute devono essere incrementate degli interessi al tasso legale, calcolati dal 21 maggio 1996.
Gli interessi devono essere indicati separatamente sul mod. DM10/2 con il codice "Q900".
Punti principali
Integrazione alla circolare n. 103/1996
Le istruzioni sono emanate in conseguenza del trasferimento al F.P.L.D. delle quote dei contributi Tbc, maternità e CUAF. La circolare integra quanto già disposto con la n. 103 del 15 maggio 1996 e riguarda la codifica delle posizioni contributive e la compilazione delle denunce mensili, con riferimento a particolari categorie di datori di lavoro.
Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.A.
Per il personale per il quale non è dovuto il contributo di maternità, il versamento deve avvenire su una posizione separata contrassegnata dal codice di autorizzazione "8H". Restano superate le istruzioni della circolare n. 276 del 3 dicembre 1993. Per il personale dirigente iscritto alla Gestione Speciale, nella compilazione del mod. DM10/2 deve essere utilizzato il codice "B300" in luogo del codice "B000" previsto per la generalità dei dipendenti. Rimangono ferme le modalità di esposizione per il personale dirigente non iscritto alla Gestione Speciale.
Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici non soggetti alla CUAF
Le posizioni relative al personale non soggetto al contributo di maternità devono essere codificate con il codice "8H", così da consentire alla procedura di controllo delle denunce DM10/2 la corretta determinazione delle aliquote contributive. Se nella stessa struttura sono presenti lavoratori soggetti e non soggetti al contributo di maternità, devono essere aperte posizioni separate. Quando sulla stessa posizione confluiscono contributi relativi a lavoratori soggetti a forme contributive diverse (posizioni contrassegnate da più codici della serie "6"), per il contributo di maternità si applicano due regimi distinti: per il personale iscritto al F.P.L.D. si usano i codici "P440" o "P450" per il contributo ridotto; per il personale non iscritto al F.P.L.D. restano in uso i codici "P410" e "P420" per il contributo intero.
Lavoratori occupati in Paesi con accordi di sicurezza sociale mancanti o parziali
Per i lavoratori occupati in Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale, le posizioni contrassegnate dal codice di autorizzazione "4C" devono essere codificate con "8H" quando i lavoratori non sono soggetti al contributo di maternità. Per il personale occupato in Paesi con accordi parziali di sicurezza sociale, le posizioni contrassegnate da "4Z" devono essere comunque aperte separatamente per ciascun Paese estero e contrassegnate anche con "8H" in caso di esclusione dal contributo di maternità e con "1C" in caso di esclusione del contributo CUAF.
Regolarizzazione per i Paesi con accordi parziali di sicurezza sociale
Per i lavoratori occupati in Paesi con accordi parziali, alcune contribuzioni sono dovute secondo la legislazione italiana e altre in regime di legge n. 398/87. Quando i contributi di maternità e Tbc sono versati in tale regime, i datori di lavoro devono ricalcolare dal 1° gennaio 1996 i contributi dovuti al F.P.L.D. per effetto del trasferimento delle quote di maternità (0,57) e Tbc (0,14). La differenza a debito deve essere esposta in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduta dalla dicitura "DIFF. IVS" e dal codice di nuova istituzione "M181".
Termine per la regolarizzazione e interessi
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Gli importi da versare devono essere maggiorati degli interessi al tasso legale, calcolati dal 21 maggio 1996. Gli interessi devono essere indicati separatamente nel mod. DM10/2 con il codice "Q900".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 10 lug 1996Circolare numero 140 del 10-7-1996
- Circolare · 11 lug 1996Circolare numero 145 del 11-7-1996
- Circolare · 11 lug 1996Circolare numero 144 del 11-7-1996
- Circolare · 11 lug 1996Circolare numero 143 del 11-7-1996
- Circolare · 11 lug 1996Circolare numero 142 del 11-7-1996
- Circolare · 11 lug 1996Circolare numero 141 del 11-7-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →