L.R. Toscana 70/2009
Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Toscana un fondo per coprire gli interessi di prestiti fino a 20.000 euro destinati alle spese delle adozioni internazionali. Possono accedervi le coppie residenti con decreto di idoneità e incarico a un ente autorizzato, con reddito imponibile complessivo non superiore a 70.000 euro. Prevista disciplina attuativa della Giunta, priorità, controlli e una relazione biennale; stanziamento iniziale di 300.000 euro per il triennio 2010-2012.
Sostegno economico alle coppie toscane impegnate in adozioni internazionali
Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali
La legge disciplina, per la Regione Toscana, un sistema di sostegno economico alle coppie residenti impegnate in procedure di adozione internazionale. L’intervento è limitato alle adozioni svolte secondo la legge n. 184/1983 e mira a ridurre i costi finanziari connessi all’adozione.
Ambito di applicazione e finalità
L’atto consente alla Regione di attivare iniziative di supporto alle coppie toscane che affrontano spese legate all’adozione internazionale. La disciplina si applica solo alle adozioni internazionali realizzate in forza e secondo le disposizioni della legge n. 184/1983.
Destinatari
Possono beneficiare delle iniziative le coppie aspiranti all’adozione che:
- abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall’art. 30 della legge n. 184/1983;
- abbiano conferito incarico, ai sensi dell’art. 31, comma 1, della medesima legge, a un ente autorizzato tra quelli di cui agli artt. 39 e 39-ter;
- abbiano un reddito imponibile complessivo non superiore a 70.000 euro ai fini dell’IRE.
Fondo per la copertura degli interessi sui prestiti
La legge istituisce un fondo finalizzato a erogare contributi per coprire integralmente la quota interessi sui prestiti contratti dalle coppie per sostenere le spese dell’adozione. I prestiti agevolabili:
- non possono superare complessivamente 20.000 euro per ciascuna coppia;
- devono essere destinati alle spese ammesse al rimborso dal fondo statale per le adozioni internazionali previsto dalla legge n. 311/2004.
Il fondo è alimentato inizialmente con le risorse stanziate dalla legge e, successivamente, con eventuali ulteriori stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.
Criteri di concessione, revoca e rapporti con gli istituti di credito
La Giunta regionale deve definire, con deliberazione da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e con cadenza biennale, i criteri per la concessione dei contributi. Con la stessa deliberazione la Giunta disciplina la revoca nei casi di:
- utilizzo, anche parziale, delle risorse per spese estranee all’attività di adozione;
- rinuncia all’adozione da parte della coppia.
La Giunta promuove intese con gli istituti di credito operanti in Toscana per facilitare l’erogazione di prestiti finalizzati all’adozione internazionale e può fissare un tetto massimo alla percentuale di interessi passivi applicabile, in base alle risorse disponibili e all’andamento dei tassi.
Informazione e supporto gestionale
Per informare i destinatari e per la gestione della legge, la Giunta si avvale:
- degli strumenti previsti dall’accordo di programma sull’applicazione delle leggi in materia di adozione, eventualmente integrato;
- dell’Istituto degli Innocenti di Firenze;
- degli enti autorizzati operanti in Toscana di cui all’art. 39-ter della legge n. 184/1983.
Criteri di priorità nell’accesso ai benefici
La Giunta stabilisce i criteri di priorità, tenendo conto di:
- adozione di più bambini legati da vincoli di parentela;
- ordine cronologico di rilascio del decreto di idoneità;
- reddito complessivo della coppia;
- età media della coppia.
Prima applicazione
In sede di prima applicazione possono accedere al contributo anche le coppie che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già ottenuto il decreto di idoneità, purché la procedura non si sia ancora conclusa con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile ordinata dal Tribunale.
Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale
Dal 2011 la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni biennio, una relazione con dati e informazioni sulla gestione del fondo istituito dalla legge.
Copertura finanziaria
Per il fondo è previsto uno stanziamento complessivo di 300.000 euro, ripartito in 100.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2010-2012, a valere su una nuova unità previsionale di base dedicata alle azioni di sostegno alle adozioni internazionali. La copertura avviene mediante storno di pari importo dalla UPB “Fondi – Spese correnti”.
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