L.R. Toscana 71/2009
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 39/2005 distribuendo funzioni tra Regione, province e comuni; riforma il regime autorizzatorio di impianti energetici e elettrodotti; introduce regole su fasce di rispetto elettromagnetiche, DIA e attività libere; disciplina rendimento e certificazione energetica degli edifici, catasto e sistema informativo regionale. Le disposizioni su artt. 23 e seguenti operano solo dopo i relativi regolamenti attuativi.
Modifiche alla disciplina toscana in materia di energia e efficienza energetica
Modifiche alla disciplina regionale in materia di energia
La legge regionale Toscana n. 71 del 23 novembre 2009 interviene in modo organico sulla l.r. 39/2005, ridisegnando competenze amministrative, titoli abilitativi per gli impianti energetici, tutela dall’inquinamento elettromagnetico e disciplina dell’efficienza energetica degli edifici. Le nuove regole si applicano esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.
Riparto delle funzioni tra Regione, province e comuni
La Regione assume le funzioni di indirizzo, pianificazione e regolazione per le opere energetiche di maggiore rilievo, nonché per il sistema regionale dell’efficienza energetica. In particolare:
- promuove ricerca, innovazione e diffusione di iniziative e tecnologie energetiche;
- partecipa alle intese con lo Stato e le altre Regioni;
- approva e attua il PIER e i relativi provvedimenti;
- rilascia autorizzazioni e concessioni per impianti geotermici, eolici sopra 1 MW e per linee/impianti elettrici di tensione nominale superiore a 100 kV quando assoggettati a VIA regionale o aventi ambito interregionale;
- gestisce vigilanza e sanzioni per tali opere;
- approva i regolamenti sull’efficienza energetica in edilizia e gestisce il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica.
Le province rilasciano le autorizzazioni e concessioni per le opere energetiche non riservate alla Regione, svolgono controlli sugli impianti di climatizzazione, individuano ambiti territoriali per reti e sviluppo/risanamento, esercitano vigilanza e sanzioni sulle opere di propria competenza e le funzioni amministrative sulle linee e impianti elettrici ad esse riferiti.
I comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti effettuano anch’essi i controlli sugli impianti di climatizzazione; inoltre, anche in forma associata, disciplinano la produzione diffusa di energia, intervengono sulle DIA per specifici interventi, adottano prescrizioni energetiche negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, curano attività di vigilanza e sanzione in materia di efficienza energetica in edilizia, controllano le certificazioni energetiche e regolano l’illuminazione esterna e l’inquinamento luminoso.
Regime autorizzatorio degli impianti energetici
La legge ridefinisce l’ambito dell’autorizzazione unica e della DIA.
Sono soggetti ad autorizzazione unica, tra gli altri:
- impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale;
- linee elettriche e relativi impianti;
- oleodotti e gasdotti, salvo eccezioni;
- impianti di stoccaggio e lavorazione di idrocarburi e oli minerali oltre determinate soglie;
- impianti di deposito GPL in specifici casi;
- impianti per produzione, trasporto e utilizzo dell’idrogeno individuati dal regolamento.
Sono soggetti ad autorizzazione unica anche gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride.
Per le derivazioni d’acqua a fini energetici e le risorse geotermiche restano ferme le norme vigenti, con disciplina specifica per le estrazioni locali di acque calde a fini geotermici: fino a 400 metri di profondità e fino a 2.000 kW termici complessivi, l’autorizzazione spetta alla provincia competente.
DIA, attività libera e interventi esentati
Gli interventi indicati dalla legge sono soggetti a DIA quando non rientrano nell’attività libera. Rientrano tra quelli assoggettati a DIA, fra gli altri:
- installazioni di illuminazione esterna oltre 25.000 lumen;
- pannelli solari termici da 20 a 100 mq;
- linee elettriche da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale;
- impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale;
- linee elettriche fino a 1.000 volt;
- impianti rinnovabili sotto soglie predeterminate (eolico 100 kW, fotovoltaico 200 kW, idraulico 100 kW, biomasse 200 kW, biogas e gas di discarica 250 kW);
- impianti di cogenerazione sotto 1 MW elettrico;
- impianti geotermici senza prelievo di fluido per riscaldamento e climatizzazione.
Sono invece esclusi dal titolo abilitativo, in presenza delle condizioni previste dal PIER e dai relativi atti attuativi, vari interventi di piccola taglia, anche in aree vincolate paesaggisticamente, tra cui:
- solare termico fino a 20 mq;
- solare termico in florovivaismo;
- fotovoltaico fino a 5 kW;
- eolico fino a 5 kW;
- cogenerazione a gas naturale fino a 3 MW termici;
- biomassa fino a 0,5 MW termici.
La legge introduce inoltre ipotesi di attività libera o comunque non soggetta a titolo abilitativo per singoli generatori eolici molto piccoli, impianti solari integrati negli edifici, cogenerazione sotto 50 kW elettrici e, per interventi di maggiore consistenza realizzati da Regione ed enti locali, fotovoltaico, eolico e idraulico entro specifiche soglie. Per tali interventi è richiesta comunicazione preventiva al comune almeno 20 giorni prima dell’inizio lavori.
Fasce di rispetto e tutela dall’inquinamento elettromagnetico
Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV il titolo abilitativo determina le fasce di rispetto ai fini della tutela dall’inquinamento elettromagnetico, usando la metodologia prevista dai decreti statali adottati in attuazione della legge quadro n. 36/2001. I soggetti interessati devono trasmettere i dati necessari al calcolo e le fasce determinate devono essere comunicate ai comuni interessati e, per gli elettrodotti di competenza provinciale, anche alla Regione.
Per gli elettrodotti già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge, i gestori devono comunicare entro il 31 dicembre 2010 i dati utili al calcolo delle fasce di rispetto.
Conferenza di servizi e documentazione progettuale
Le amministrazioni competenti convogliano i procedimenti autorizzativi nella conferenza di servizi prevista dalla legge regionale di semplificazione 2009. Alla conferenza partecipano tutte le amministrazioni interessate alla realizzazione ed esercizio degli impianti, compresi i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico interferenti.
Per i progetti di linee elettriche e relativi impianti deve essere indicata anche l’ampiezza delle fasce di rispetto per la tutela elettromagnetica, con i dati utilizzati per il calcolo.
Rendimento energetico degli edifici
Gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione o manutenzione edilizia devono essere progettati e realizzati contenendo i consumi di energia e rispettando i requisiti minimi fissati dal regolamento regionale attuativo.
Quando è presentato un progetto al comune, deve essere allegata la relazione tecnica di rendimento energetico, che documenta:
- il rispetto dei requisiti minimi di risparmio energetico;
- il rispetto delle norme tecniche statali e dell’Unione europea;
- per i nuovi edifici o aree residenziali di nuova edificazione o ristrutturazione complessiva, la verificata possibilità di forme innovative e centralizzate di produzione dell’energia e i relativi oneri.
La relazione tecnica vale anche per le singole unità immobiliari ricomprese negli edifici o nelle aree considerate.
Certificazione energetica degli edifici
La legge introduce l’obbligo di attestato di certificazione energetica per:
- ogni edificio di nuova costruzione;
- ogni edificio ricostruito a seguito di demolizione;
- gli edifici esistenti con superficie utile lorda superiore a 1.000 mq oggetto di ristrutturazione edilizia sull’intera struttura.
L’attestato è redatto da professionisti abilitati e presentato al comune al momento del deposito del certificato edilizio previsto dalla l.r. 1/2005. È trasmesso tramite il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, o tramite la rete SUAP per gli impianti produttivi.
Nei trasferimenti a titolo oneroso o nelle locazioni di unità immobiliari nuove o esistenti, l’unità deve essere dotata di attestato e gli estremi devono essere richiamati nell’atto. In mancanza, l’unità è automaticamente collocata nella classe energetica più bassa prevista dal regolamento.
L’attestato sostituisce l’attestato di qualificazione energetica e ha validità di 10 anni, con aggiornamento obbligatorio a ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell’edificio.
Per gli edifici pubblici o aperti al pubblico con superficie superiore a 1.000 mq deve essere esposta una “targa energetica” riassuntiva dell’attestato.
Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica
È istituito un sistema informativo regionale dedicato all’efficienza e certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, con archivio delle certificazioni e catasto degli impianti di climatizzazione. Il sistema è accessibile ai comuni e alle province per la gestione e l’interoperabilità dei dati.
Per alimentare il catasto:
- i comuni possono richiedere ai proprietari, conduttori o amministratori condominiali i dati essenziali degli impianti di climatizzazione;
- i distributori di combustibile comunicano annualmente ai comuni o alle province competenti le informazioni sugli impianti riforniti nel periodo di riferimento.
Il regolamento attuativo disciplina organizzazione, gestione, implementazione, standard tecnici e raccordo con la banca dati regionale SUAP.
Accesso al sistema e rimborso spese
La Regione assicura l’accesso al sistema informativo a chiunque vi abbia interesse, tramite l’infrastruttura regionale di identificazione e accesso. Per l’accesso mediante dispositivi elettronici è previsto un rimborso delle spese sostenute dalla Regione, determinato dal regolamento attuativo.
Controlli, sanzioni e vigilanza
La legge introduce e coordina sanzioni amministrative per diverse violazioni, tra cui:
- mancato invio, da parte dei distributori di combustibile, dei dati richiesti: sanzione da 1.000 a 6.000 euro;
- mancato invio dei rapporti di controllo sugli impianti termici: sanzione da 60 a 360 euro;
- opere eseguite in difformità dalla relazione tecnica di rendimento energetico e in violazione dei requisiti minimi: sanzioni differenziate in base alla superficie dell’unità immobiliare, con importi da 1.000 a 18.000 euro, a carico del direttore dei lavori, e successivo ordine comunale di adeguamento al proprietario.
Se le opere sono difformi dalla relazione tecnica ma rispettano comunque i requisiti minimi, la sanzione al direttore dei lavori è ridotta alla metà.
Regolamenti attuativi e decorrenza
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare uno o più regolamenti di attuazione per disciplinare, tra l’altro, relazione tecnica, requisiti minimi di rendimento energetico, attestato di certificazione energetica, trasmissione telematica, controllo degli impianti termici, verifiche comunali, esenzioni, targa energetica e funzionamento del sistema informativo regionale.
Le disposizioni sulla relazione tecnica, sulla certificazione energetica, sul sistema informativo e sulle sanzioni collegate si applicano solo dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti attuativi.
Aspetti finanziari
Per l’attuazione del sistema informativo e dell’accesso ai dati la legge quantifica oneri specifici sul bilancio regionale 2010 e 2011, indicando le relative unità previsionali di base e la copertura mediante variazioni contabili interne. Gli esercizi successivi sono rinviati a legge di bilancio.
Abrogazione e profili di inattualità
È abrogato l’articolo 43 della l.r. 39/2005.
La legge presenta profili oggi in larga parte superati, perché molte disposizioni dipendono da regolamenti attuativi del 2009 e si riferiscono a scadenze e adempimenti già conclusi; inoltre disciplina un quadro normativo successivamente evoluto. Rimane quindi principalmente di interesse ricostruttivo o storico, più che operativo.
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